TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-13, n. 201900207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-13, n. 201900207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900207
Data del deposito : 13 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2019

N. 00207/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00060/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Ancona, corso Mazzini n. 156;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
-OMISSIS- S.r.l. ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Scimeca e Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Scimeca, in Palermo, via n. Turrisi n. 59;

Consorzio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) dell'informativa riservata amministrativa prot. n. -OMISSIS-, in data 22 gennaio 2018, notificata il giorno successivo, con cui il Prefetto di -OMISSIS-, da un lato, sulla base della cessazione della amministrazione giudiziaria disposta con ordinanza Tribunale Riesame -OMISSIS- del 21 dicembre 2017, ha revocato la sospensione amministrativa della precedente interdittiva (prot. n. -OMISSIS- del 27 novembre 2017), dall'altro - sul presupposto che “nei confronti della ditta -OMISSIS- S.p.a. permane un quadro complessivo di elementi indiziari tali da far ritenere molto attendibile l'esistenza di un probabile condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della medesima società” - informava che “la presente informazione ha, pertanto, carattere di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ed è classificata ‘riservata amministrativa' …”;

2) dei verbali di seduta del Gruppo Interforze in data 8 gennaio 2018 e, in prosecuzione, 12 gennaio 2018, mai comunicati;

3) di ogni atto presupposto adottato nel medesimo procedimento, conseguente, connesso o comunque collegato, ove ritenuto lesivo delle prerogative della ricorrente;

B) quanto ai motivi aggiunti, depositati il 10 maggio 2018:

4) della nota prot. n° -OMISSIS- del 27 marzo 2018 con cui il Prefetto di -OMISSIS-, in adempimento alla ordinanza del TAR Marche n. 52/2018 - effettuata l'audizione personale della parte (audizione il cui verbale “di sintesi” in data 6 marzo 2017 [ rectius , 2018] è parimenti impugnato) nonché richiamate le prime considerazioni sull'assetto societario della -OMISSIS- S.p.A., svolte dal commissario, Prof. Avv. -OMISSIS-, nominato ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 - così provvedeva: “dagli adempimenti compiuti e documentati, in ossequio a quanto disposto, non emergono elementi utili per un'ulteriore attività provvedimentale”;

5) della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2018 con cui il medesimo Prefetto, sempre sulla base dell'ordinanza del TAR Marche n. 52/2018, adducendo come motivazione la “mancata istanza di permanenza” nella white list da parte della -OMISSIS-, afferma che “non sarebbe stato possibile mantenere l'iscrizione in white list, nemmeno se non fosse intervenuta alcuna interdittiva” e che, essendo “pervenuta, l'istanza della ricorrente, in data 12 febbraio 2018, ben oltre il termine previsto dalla legge, ed anche oltre la scadenza del termine di validità della certificazione antimafia di dodici mesi” e che, comunque, “alla suddetta richiesta non è stato dato seguito istruttorio, stante la successiva comunicazione della -OMISSIS- …. di spostamento della sede legale da -OMISSIS- a -OMISSIS- - dove è sita la sede operativa ed amministrativa della società: cfr. verbale di spostamento sede legale)”;

6) di ogni atto presupposto del procedimento che ha portato all'adozione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, conseguente, connesso o comunque collegato, ove ritenuto lesivo delle prerogative della parte odierna ricorrente;

C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11 dicembre 2018:



1. provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2018 denominato “memoria avente ad oggetto le valutazioni della Prefettura di -OMISSIS- a seguito delle misure di rigenerazione compiute dalla -OMISSIS- S.p.A. da depositare dinanzi al T.A.R. Marche per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato” recante una inammissibile integrazione delle interdittive già adottate ed impugnate innanzi a codesto TAR;
2. “Segnalazione per la proposta dell'irrogazione di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (Art. 6 D.Lgs. 159/2011) nei confronti di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-, in via -OMISSIS-” redatta dal Comandante Magg. -OMISSIS- - membro permanente del Gruppo Interforze che ha seguito ed “istruito” la vicenda -OMISSIS- per la Prefettura, presente a tutte le riunioni del G.I. e perfettamente al corrente di ogni sviluppo dei giudizi al TAR -, trasmessa in Procura della Repubblica al fine di provocare la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale, con provvedimento che pedissequamente al riporta;

3. verbali di seduta del Gruppo Interforze e di Coordinamento: in data 14/9/2017, 8/11/2017, 10/11/2017, 12/12/2017, 8/1/2018, 12/1/2018, 1/6/2018, 19/7/2018 e 25/9/2018;

4. relazioni della D.I.A. del mese di marzo, del mese di maggio e del mese di settembre 2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;

Visti gli atti di intervento ad opponendum ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo la ditta -OMISSIS- S.p.A., la quale opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ha impugnato l’interdittiva prefettizia antimafia prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2018, adottata dal Prefetto di -OMISSIS- a seguito della rivalutazione della posizione della società (la quale era stata colpita da un precedente analogo provvedimento del 27 novembre 2017).



2. Con l’atto di motivi aggiunti depositato in data 10 maggio 2018, la ditta -OMISSIS- ha in sostanza chiesto l’esecuzione integrale dell’ordinanza cautelare n. 52/2018, con la quale il Tribunale aveva invitato la Prefettura ad esaminare le misure di rigenerazione poste in essere dalla ricorrente a partire dalla fine del 2017 (come detto, infatti, in data 27 novembre 2017 la Prefettura aveva adottato una prima interdittiva, di cui ha poi decretato la sospensione, e pertanto la ditta -OMISSIS- già da quell’epoca aveva adottato alcune misure tese a recidere i legami con i soggetti menzionati nel provvedimento del novembre 2017).

Tale domanda è stata accolta con le ordinanze nn. 115 e 122 del 2018.

Con successiva ordinanza n. 137/2018 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ed ha fissato per la trattazione del merito la pubblica udienza del 19 dicembre 2018. Peraltro, avendo la difesa erariale evidenziato la necessità della Prefettura di esaminare le ulteriori misure di rigenerazione che la ditta -OMISSIS- aveva adottato all’esito del consiglio di amministrazione del 29 giugno 2018, era stata nel contempo fissata la camera di consiglio del 3 ottobre 2018 (finalizzata anche all’eventuale definizione del giudizio con sentenza resa in forma immediata, laddove dall’esame delle misure di rigenerazione fosse scaturita la revoca del provvedimento impugnato).



3. In data 1° ottobre 2018 la difesa erariale ha depositato, fra gli altri, una relazione a firma del Prefetto nella quale venivano indicate le ragioni per le quali le misure di rigenerazione adottate dalla ricorrente non erano state considerate sufficienti a far ritenere scongiurato qualsiasi rischio di infiltrazione mafiosa, nonché venivano richiamati ulteriori fatti sopravvenuti che, secondo il Prefetto, confermerebbero anzi la sussistenza del rischio di infiltrazione.



4. La relazione e alcuni degli atti sopravvenuti nella stessa richiamati sono stati impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2018, il che ha imposto il differimento al 6 febbraio 2019 dell’udienza di trattazione.



5. Prima di passare all’esame del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, è opportuno chiarire che il Collegio non ritiene utile riportare per esteso le censure articolate dalla società ricorrente, visto che nella specie non vengono in rilievo di per sé né fatti storici che siano contestati dalle parti, né questioni giuridiche di particolare novità, ma soprattutto profili di ordine più generale.

Ad ogni buon conto, con riguardo alle censure con cui si deduce la violazione di specifiche norme del D.Lgs. n. 159/2011 e il difetto di istruttoria, si osserva che:

- data la mole di documenti versati in atti, non può certo sostenersi che sia mancata un’istruttoria (che ha visto peraltro anche il coinvolgimento diretto della società ricorrente, la quale ha potuto esporre i propri argomenti alla Prefettura in occasione di varie audizioni svoltesi nel corso del 2018), mentre diverso è il discorso con riguardo alla congruità della motivazione dei provvedimenti impugnati rispetto agli esiti dell’istruttoria (su questo aspetto si tornerà infra );

- i modi con cui il Prefetto può acquisire le informazioni utili ai fini dell’adozione dei provvedimenti interdittivi sono i più disparati, per cui le indicazioni desumibili da singole norme del D.Lgs. n. 159/2011 (nella specie vengono in rilievo, ad esempio, le disposizioni di cui all’art. 84, comma 4, let. d), e dell’art. 93, delle quali viene dedotta la violazione per non avere il Prefetto eseguito accessi nei cantieri in cui opera la ricorrente) hanno valenza meramente esemplificativa. Del resto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che “ …gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione… ” (così Cons. Stato, sentenza n. 1743 del 2016, richiamata in terminis dalla recente sentenza n. 515 del 2019);

- è infondato il motivo con cui si deduce l’incompetenza territoriale della Prefettura di -OMISSIS- ad avviare e concludere il procedimento, e ciò per il fatto che, laddove la competenza per territorio dovesse essere attribuita in base al luogo dove un’impresa esegue gli appalti che si è aggiudicati, vi potrebbe essere una proliferazione di procedimenti avviati contro la stessa ditta, quando questa (come la -OMISSIS-) esegue contratti in più province italiane. Inoltre potrebbe verificarsi che i singoli procedimenti diano esiti diversi, il che condurrebbe alla paradossale conseguenza per cui il medesimo operatore economico sarebbe affidabile secondo alcune Prefetture e “controindicato” secondo altre.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi