TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-02-05, n. 202100426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-02-05, n. 202100426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100426
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2021

N. 00426/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00640/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2020, proposto da C &
Tourist S.p.A. Isole Minori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliata;
- l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Ecol Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Pollastrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento di diniego prot.n.1064 adottato dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle il 17.1.2020 avente ad oggetto “richiesta autorizzazione allo sbarco di oli esausti dalla M/n Sansovino” sull’istanza presentata il 15.1.2020 assunta al prot.n.876 del 15.1.2020;

2) del provvedimento di diniego prot.n.3902 adottato il 27.2.2020 dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle avente ad oggetto “istanza di autorizzazione allo sbarco di oli esausti dalla M/n Sansovino” sull’istanza del 26.2.2020 assunta al prot.n.3737 del 26.2.2020;

3) ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione della Capitaneria di porto di Porto Empedocle prot.n.25042 del 29.11.2019 avente ad oggetto “conferimento rifiuti e residui del carico prodotto navi”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, con le relative deduzioni difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ecol Sea S.r.l., con le relative deduzioni difensive;

Vista la documentazione depositata dall’Autorità Portuale;

Vista la memoria di replica della ricorrente, e vista la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 594/2020;

Vista la nota depositata dall’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie depositate dalla ricorrente e dalle resistenti Amministrazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore il consigliere dottoressa M C all’udienza del giorno 15 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso in esame la società C &
Tourist S.p.A. Isole Minori ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, adottati dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, con i quali la predetta ha respinto la richiesta, inoltrata dalla ricorrente, di autorizzazione allo sbarco di oli esausti dall’unità navale M/n Sansovino.

Espone, al riguardo, che:

- la ricorrente società di navigazione, in servizio anche per la linea marittima Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa, utilizza proprie unità navali – tra cui le M/N “Sansovino” e “Cossyra” – le quali durante la navigazione producono oli usati, regolarmente stivati e conservati, che, superato un determinato limite quantitativo, devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 95/1992 e dal d. lgs. n. 152/2006, per mezzo dell’istituito Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli olii usati (C.O.N.O.U.) per mezzo dei suoi concessionari mandatari, per destinare l’olio usato al recupero di materia tramite la sua c.d. rigenerazione, talvolta in modo gratuito, talvolta riconoscendo al detentore un corrispettivo;

- a seguito delle istanze presentate in data 14 gennaio 2020 e 25 febbraio 2020, l’intimata Capitaneria di Porto ha opposto i gravati dinieghi, facendo riferimento al provvedimento con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale ha nominato la società, odierna controinteressata, concessionaria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Porto Empedocle, ai sensi del d. lgs. n. 182/2003.

L’odierna istante si duole di tali atti, deducendo le censure di:

1) Violazione dell’art.216 bis (Oli usati) e dell’art.236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento deli olii usati) del DL.vo 152/2006 , in quanto la disciplina contenuta nel d. lgs. 95/1992 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina sui rifiuti e sui servizi di interesse generale;

2) Violazione e mancata applicazione del DL.vo n. 95 del 1992 in materia di raccolta e smaltimento di oli usati letto in combinato disposto con l’art.236 del DL.vo 152/2006. Erroneità dei presupposti di diritto , in quanto i dinieghi impugnati violano anche l’art. 6 del d. lgs. n. 95/1992, il quale consente, ma non obbliga, il detentore degli oli usati a cederli ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione;

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello Sviamento dalla causa tipica. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art.3 della L.n.241/1990. Carenza di motivazione sull’interesse pubblico , in quanto i provvedimenti impugnati sono sorretti da un’istruttoria superficiale e da una motivazione lacunosa;

4) Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Falsa applicazione del DL.vo 182/2003. Violazione dell’art. 41 della Carta Costituzionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Assenza di regime legale di privativa e/o esclusiva di mercato , in quanto manca una norma che legittimi l’attribuzione, in esclusiva, all’Autorità, o alla sua concessionaria, del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto;
e l’art. 4 del d. lgs. n. 182/2003 impone che ciascun porto sia dotato di un impianto di raccolta e di un servizio portuale di raccolta, senza tuttavia alcun regime di privativa;

5) Violazione e mancata applicazione dell’art.9 comma 2 della L.n.287/1990. Violazione dell’art.106 del TFUE. Eccesso di potere - Assenza di motivi impeditivi all’esercizio del diritto di autoproduzione e del diritto di iniziativa economica , in quanto la riserva nella gestione di tale servizio non esclude la possibilità per il vettore di produrre gli stessi servizi in autoproduzione.

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, previo accoglimento dell’istanza cautelare, anche nella modalità di cui all’art. 55, co. 10, cod. proc. amm..

B. – Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
la prima ha depositato documentazione e ha chiesto il rigetto del ricorso, e della contestuale istanza cautelare, con il favore delle spese.

C. – Si è costituita in giudizio anche la Ecol Sea s.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Parte ricorrente ha replicato a tutte le deduzioni avversarie.

D. – Con ordinanza n. 594/2020 è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito, in vista della quale l’Avvocatura dello Stato ha preliminarmente declinato il patrocinio con riferimento all’Autorità Portuale, la quale è rappresentata e difesa in via esclusiva dal difensore successivamente costituitosi nel presente giudizio (v. nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, datata 1° aprile 2020, depositata in data 11 maggio 2020).

Quindi, sia la ricorrente, sia entrambe le resistenti Amministrazioni, hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive conclusioni.

E. – All’udienza del giorno 15 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società C &
Tourist S.p.A. Isole Minori (d’ora in poi solo “C”) avverso gli atti, specificati in epigrafe, adottati dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (d’ora in poi solo “Capitaneria”), con i quali la predetta ha respinto la richiesta di autorizzazione allo sbarco di oli esausti dall’unità navale M/n Sansovino.

B. – Il ricorso non è fondato.

B.1. – Il primo motivo non è fondato.

Deve innanzitutto precisarsi che C ha impugnato – oltre alle due note della Capitaneria del 17 gennaio e 27 febbraio 2020, di riscontro alla richiesta di autorizzazione allo sbarco di oli esausti dalla M/n Sansovino – anche la nota del 29 novembre 2019 della stessa Capitaneria, indirizzata a tutte le agenzie marittime raccomandatarie, nella quale, nel rammentare l’assegnazione del servizio in interesse a una società concessionaria, ha invitato tutte le agenzie a estendere la notifica di cui all’art. 6 del d. lgs. 182/2003 anche al suddetto concessionario del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti e residui del carico a bordo delle navi nel porto.

Avverso tale nota, seppure formalmente gravata, non sono state mosse specifiche censure, per cui per tale parte l’impugnazione è finanche inammissibile.

Deve anche osservarsi che, sebbene tale profilo sarà oggetto di approfondimento, dalla lettura di tale nota si desume l’applicazione del d. lgs. n. 182/2003 e, in particolare, dell’art. 6, il quale prescrive precisi obblighi di notifica a carico del comandante della nave, con la compilazione del modulo allegato III.

Deve anche rilevarsi che, ad avviso del Collegio, C avrebbe dovuto contestare gli atti di indizione della gara, evidentemente finalizzata all’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti delle navi (RSU e speciali pericolosi e non).

C, del resto, mentre nel ricorso ha chiesto l’annullamento degli atti adottati dalla Capitaneria, nella memoria depositata il 30 aprile 2020 ha irritualmente ampliato e modificato il thema decidendum , evidenziando come la questio iuris sia non già “…il possesso, in capo alla controinteressata, di autorizzazione amministrativa al trasporto di rifiuti speciali, tra cui l’olio esausto, né il possesso della concessione per svolgere il servizio di ritiro dei rifiuti dalle navi nel porto, bensì l’insussistenza di obbligo a contrarre del produttore o del detentore di detto rifiuto nei confronti della locale concessionaria in vista della sua rigenerazione…”;
disvelando in tal modo, la debolezza dell’impostazione del ricorso.

Venendo, poi, specificamente al primo motivo, non persuade il profilo di doglianza, secondo cui la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 95/1992 – di “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati” – prevarrebbe su quella contenuta nel d. lgs. n. 182/2003.

E’, a tal fine, necessario ricostruire il complesso quadro normativo di riferimento.

L’affidamento del servizio in questione è disciplinato dall’art. 6, co. 4, lett. c), della l. n. 84/1994, che demanda all’autorità portuale l’ “ affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 ”;
e il comma 10 dello stesso art. 6 stabilisce che “ 10. L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .”.

Il D.M. 14 novembre 1994 del Ministero dei Trasporti – oggi abrogato dall’art. 15, co. 12, d. lgs. 232/2017 – includeva tale servizio tra quelli di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale (art. 1 lett. B): in tal senso, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 ottobre 2019, n. 6698);
oggi il compito regolatorio è stato assegnato all’Autorità Portuale ai sensi del su richiamato art. 6, co. 4, lett. c), il quale, infatti, è stato modificato dall’art. 2 del citato d. lgs. n. 232/2017 con la soppressione del rinvio al decreto del Ministero dei Trasporti per l’individuazione di tali servizi.

Vanno altresì richiamati:

- il d. lgs. n. 182/2003 ( Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico ), il quale indica, quale “Autorità competente”, l’Autorità portuale, ove istituita, o l’Autorità marittima (v. art. 2, co. 1, lett. i);

- l’art. 208, co. 14, prima parte, del d. lgs. 152/2006, il quale stabilisce che “ 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente ”;

- l’art. 232 del d. lgs. 152/2006, rubricato “Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”, il quale al comma 1 prevede che “ la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 ”.

Va anche precisato che, in base all’art. 1, co. 2, lett. e), del regolamento n. 2017/352 del Parlamento Europeo, il servizio di “raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” rientra a pieno titolo tra i “servizi portuali”, per i quali detto regolamento consente di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali (v. capo II del regolamento citato).

Per quanto attiene, poi, specificamente al richiamato d. lgs. n. 182/2003:

- l’art. 3, co. 1, di tale decreto ne delinea l’ambito di applicazione: a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a);

- l’art. 4, commi 5 e 6, stabilisce che “5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997 .”.

Dal quadro normativo delineato si evince, pertanto, che i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico sono disciplinati unitariamente dal d. lgs. n. 182/2003 – le cui disposizioni sono state confermate dall’art. 232 del d. lgs. n. 152/2006 – il quale ha introdotto un concetto di gestione dei rifiuti più ampio rispetto alla stessa direttiva 2000/59/CE di cui costituisce attuazione, attraverso l’introduzione, a fianco alla previsione di impianti portuali, della fornitura di servizi per la raccolta e gestione dei rifiuti, adeguati alla classificazione del porto e al traffico di navi che scalano il medesimo porto (v. art. 4 della direttiva e art. 4 del d. lgs. n. 182/2003).

E tale disciplina speciale prevale su quella avente a oggetto solo gli oli esausti contenuta nel d. lgs. n. 95/1992 (vedasi, sul punto anche Cass. Civ., Sez. I, 23 marzo 2005, n. 6261, sull’abrogazione tacita del d. lgs. n. 95/1992 dal d. lgs. n. 22/1997, in quanto regolante l’intera materia dei rifiuti tra cui gli “oli esauriti”).

Pertanto, pur in presenza di una disciplina antecedente sugli oli esausti contenuta nel d. lgs. n. 95/1992, per quanto attiene allo stesso rifiuto ma in quanto prodotto dalle navi, deve farsi riferimento alla normativa nazionale specifica, che peraltro, è anche successiva al decreto appena citato.

E gli oli esausti, come tutti gli altri rifiuti prodotti dalle navi, sono considerati “rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”, secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del d. lgs. n. 182/2003.

Da tale quadro normativo si evince, altresì, che l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale rientra nella competenza dell’Autorità Portuale, la quale è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti: sotto tale ultimo profilo, pertanto, anche il quarto motivo non merita adesione.

Con un ulteriore profilo di doglianza C sostiene che l’attuale concessionaria del servizio, non facendo parte del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (C.O.N.O.U.), non potrebbe svolgere tale attività di raccolta.

In primo luogo si dubita che tale censura sia sorretta da un interesse concreto e attuale, in quanto a dolersi di tale presunta carenza dovrebbe essere, ipoteticamente, l’impresa indicata come consegnataria dell’olio esausto, alla quale sarebbe precluso il libero svolgimento di tale attività nel porto di Porto Empedocle.

Né, persuade tale impostazione di fondo, in quanto, sotto tale profilo, si ribadisce che C avrebbe dovuto censurare l’esito della gara e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare quantomeno il provvedimento n. 428/2019 di aggiudicazione, che non risulta essere stato gravato neppure unitamente alle contestate note della Capitaneria.

In ogni caso, in base alla vigente disciplina, è ben possibile che quanto viene raccolto dal “detentore” – nel caso in esame, il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti – venga conferito dal predetto a soggetti aderenti a tale Consorzio;
circostanza che, come si chiarirà appresso, si è verificata nel caso in esame.

Va, in particolare, rilevato che l’art. 4 della lettera di invito – alla quale rinvia il contratto di concessione – nel descrivere il servizio, ha previsto il ritiro dei rifiuti direttamente a bordo ad opera del personale del concessionario, al quale spetta di predisporre un apposito buono relativo al servizio (tipologia e quantità dei rifiuti), in lingua italiana e inglese e in conformità dell’annesso V della convenzione Marpol;
con conseguente obbligo di indicare, in apposito formulario di trasporto, il produttore, il CER e la denominazione del rifiuto, con trasporto agli impianti di smaltimento finale;
naturalmente, il concessionario è tenuto a osservare gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 152/2006 (v. lettera di invito allegata al contratto di concessione;
art. 7, punto 4, del capitolato, depositati dall’Autorità il 28 aprile 2020).

B.2. – Una volta superate tali argomentazioni sulla presunta prevalenza del d. lgs. n. 95/1992 rispetto alla disciplina speciale dettata per i rifiuti delle navi dal d. lgs. n. 182/2003, il secondo motivo perde consistenza, in quanto costituisce sostanzialmente una declinazione del primo, e muove dalle medesime premesse.

B.3. – Anche il terzo motivo – con il quale si deduce il difetto di istruttoria e di motivazione – non è fondato.

Osserva il Collegio che il difetto di istruttoria è articolato avverso gli atti adottati dalla resistente Capitaneria, la quale, tuttavia, si è limitata a fare applicazione della nuova regolamentazione del servizio disposta dall’Autorità Portuale;
sicché, la presunta carenza di motivazione sul piano dell’interesse pubblico perseguito avrebbe dovuto, semmai, essere mossa tempestivamente avverso la scelta effettuata dall’Autorità Portuale.

Deve ulteriormente osservarsi che, con un altro profilo della stessa doglianza, C critica nuovamente l’idoneità della controinteressata a espletare tale servizio, tornando alla sostanziale contestazione del soggetto prescelto quale concessionario previa procedura ad evidenza pubblica;
per poi ammettere che il concessionario, in quanto intermediario, farà confluire gli oli raccolti al C.O.N.O.U., come, del resto, risulta dalla documentazione depositata dalla Capitaneria il 30 aprile 2020, dalla quale si evince, peraltro, l’avvenuta consegna degli oli usati, da parte del concessionario, a una ditta autorizzata, con prestazione a titolo gratuito effettuata dal predetto concessionario (v. il rapporto informativo della Capitaneria depositato il 30 aprile 2020, alla voce “Documenti”).

B.4. – Anche il quarto motivo non è fondato.

Per quanto attiene alla competenza dell’Autorità Portuale ad affidare tale servizio, è sufficiente rinviare a quanto esposto e rilevato al superiore punto B.1).

Per il resto, sebbene C si dolga della creazione di un regime di privativa in asserita violazione dell’art. 106 del TFUE, deve osservarsi che, intanto, la scelta effettuata dall’Autorità Portuale è stata quella di indire una gara per l’affidamento di un servizio di interesse generale, come previsto dalla normativa di settore su richiamata, senza che C abbia ritenuto di censurare tale scelta e gli atti di gara;
e, sotto tale profilo, va ribadito che solo le imprese del settore potrebbero, al più, dolersi di tale presunto “monopolio”, e non certo il vettore che fruisce di tale servizio.

Inoltre, la circostanza che la normativa vigente consenta la presenza di una pluralità di gestori non esclude che l’Autorità, nell’esercizio della sua potestà di organizzazione dei servizi di interesse generale, possa imporre il possesso di requisiti minimi e scegliere di affidare l’intero servizio a un unico operatore (v. art. 6 del regolamento UE 2017/352), scelta di cui la Capitaneria si limita a prendere atto, ferma restando la competenza della stessa Capitaneria per quanto attiene all’autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo, secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 2, del d. lgs. n. 182/2003.

Non giova, inoltre, alla ricorrente il richiamo alla Direttiva UE 2019/883 (“relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”), in quanto in base all’art. 24 della stessa direttiva gli Stati membri devono conformarsi, con apposito atto di recepimento, entro il 28 giugno 2021.

B.5. – Anche il quinto motivo non è fondato.

Non persuade il riferimento al principio dell’autoproduzione, in quanto – a prescindere dai dubbi sull’applicabilità di tale principio a un servizio per il quale occorre una particolare qualificazione – C muove sempre dalla premessa, non corretta, dell’esistenza di una sorta di privativa illegittima.

Deve anche osservarsi come tale prospettazione appaia fuori centro, in quanto nel caso in esame non si discute della possibilità per il vettore di espletare un’attività con proprie risorse umane e materiali, quanto piuttosto di scegliere liberamente, al di fuori della regolamentazione disposta dall’Autorità Portuale, a chi conferire solo una delle tante tipologie di rifiuti (gli oli esausti);
laddove, a venire in rilievo è un complesso servizio di interesse generale che l’Autorità competente ha affidato a terzi previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.

Va, inoltre rilevato che per potere svolgere un’attività in regime di autoproduzione è necessaria un’apposita autorizzazione;
e non risulta, in ogni caso, che la ricorrente abbia mai manifestato all’Autorità Portuale la volontà di svolgere in “autoproduzione” tale servizio, quanto agli oli esausti.

C. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

D. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle resistenti Amministrazioni, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.

Dette spese possono, invece, essere compensate con Ecol Sea S.r.l., che non ha svolto difese in vista della trattazione del merito.

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