TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202201791

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202201791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201791
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 01791/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS--, dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ha disposto la “revoca dell’-OMISSIS-”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche sconosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa, ed in quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui si comunicava che “con determina dirigenziale n.-OMISSIS-, il Servizio Trasporti dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro prendeva atto della revoca dell’-OMISSIS-, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del Settore sopramenzionato con cui viene data comunicazione di avvio della procedura di revoca dell’-OMISSIS-”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 settembre 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Provincia di Catanzaro, con il quale è stata disposta la revoca dell’esercizio dell’-OMISSIS- ai sensi dell’art. 123, co. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. – Il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito di alcune visite ispettive eseguite presso i locali della ricorrente, nel corso delle quali “ si è constatata la non operatività della-OMISSIS- con locali in evidente stato di abbandono ” (cfr. provvedimento di revoca).

Dopo aver comunicato a-OMISSIS- l’avvio del procedimento di revoca e aver ricevuto le sue osservazioni, l’Amministrazione ha svolto un ulteriore sopralluogo, nel corso del quale, in un primo momento-OMISSIS- è risultata “ incustodita con allievi che sostavano fuori in attesa di effettuare la lezione giornaliera ” e, successivamente, una volta “ rintracciato il Sig. -OMISSIS-e, all’apertura della-OMISSIS-, la stessa è in evidente stato di degrado, con materiale vario depositato alla rinfusa sul pavimento, computer obsoleti e priva di qualunque materiale didattico e con un bagno fatiscente e in pessime condizioni igienico sanitarie ”.

Il provvedimento di revoca risulta, così, fondato sulla ritenuta carenza, all’interno dell’-OMISSIS-del materiale tecnico e didattico per le lezioni teoriche, obbligatorio ai sensi dell’art. 5 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

3. – La rincorrente ha impugnato (chiedendo anche la tutela cautelare) il provvedimento di revoca, svolgendo un unico, articolato motivo di censura, in cui ne ha dedotto l’illegittimità per Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della p.a. - Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al regolamento provinciale autoscuole di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 90/13 del 28.11.2007 nonché del D.M. 317/95 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, travisamento dei fatti.

Afferma, in sintesi, la ricorrente che vi sia stato un travisamento dei fatti e una carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione, posto che, proprio nel periodo in cui sono state eseguite le visite ispettive, era in corso un’attività di risistemazione del materiale didattico informatico e di rinnovo del sistema di allestimento interno.

Non corrisponderebbe, peraltro, al vero che-OMISSIS- fosse sprovvista di materiale didattico, in quanto “ nel corso del controllo ispettivo, gran parte del materiale didattico è stato rinvenuto, parte, all’interno di una delle stanze e parte invece appoggiata al muro dell’aula ove si teneva regolarmente lezione ”. In ogni caso “ le lezioni si svolgevano con un computer posto alla base centrale dell’aula rivolto ai partecipanti al corso di--OMISSIS- ” (cfr. ricorso, p. 4 e 5).

4. – Si è costituita in causa la Provincia, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

5. – Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2018, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il TAR ha ordinato all’Amministrazione (i) di depositare una dettagliata relazione sulle specifiche attrezzature non rinvenute presso la sede de-OMISSIS- e quelle concretamente ivi rinvenute, nonché (ii) di depositare le copie a colori dei rilievi fotografici eseguiti nel corso dell’ispezione.

6. – L’Amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio.

7. – Alla successiva camera di consiglio, il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per carenza del requisito del fumus boni juris , sulla scorta del fatto che “ l’analisi della documentazione fotografica depositata da parte dell’amministrazione e l’elenco della documentazione mancante descritta con la relazione depositata in seguito all’istruttoria svolta sia idonea a ritenere non irragionevole o illogico il provvedimento adottato ”.

8. – La causa è stata discussa nel merito all’udienza pubblica del 16 settembre 2022, svolta in modalità telematica secondo le previsioni dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176.

9. – Il ricorso è infondato.

10. – In termini generali, si premette che la disciplina normativa attinente al caso di specie si rinviene nell’art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”), il quale prevede, inter alia , che le-OMISSIS- siano soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province (comma 2), e che tale vigilanza sia svolta sulla base di direttive emanate dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti (comma 3).

L’attività di vigilanza della Provincia deve essere concretamente volta, non solo alla verifica del generale rispetto delle norme da parte de-OMISSIS-, ma anche alla verifica della persistenza di quelle condizioni che le consentano di perseguire in modo adeguato la sua funzione didattico-educativa;
una funzione che si presenta come particolarmente delicata, posto che deve formare dei futuri, maturi e consapevoli utenti della strada ( cfr ., sul punto, TAR Salerno, 13 giugno 2022, n. 1667;
TAR Palermo, 4 febbraio 2019, n. 328).

L’articolo 123, comma 9, del Nuovo Codice della Strada prevede, inoltre, che a seguito dell’attività di vigilanza possa essere disposta la revoca dell’esercizio de-OMISSIS- nei casi di: (a) venir meno della capacità finanziaria e dei requisiti morali del titolare de-OMISSIS-, (b) venir meno dell’attrezzatura tecnica e didattica de-OMISSIS-, ovvero (c) qualora siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Quanto all’attrezzatura tecnica e didattica di cui ogni autoscuola deve essere dotata – circostanza che rileva nel caso di specie – la stessa è elencata puntualmente all’art. 5 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 17 maggio 1995, n. 317, il quale prevede che: “ Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da: a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione;
un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante de-OMISSIS-, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa”.

La descritta disciplina normativa è stata recepita, a livello provinciale, dal “Regolamento Provinciale Autoscuole”, approvato con delibera consiliare n. 90/13 del 2007.

11. – Venendo quindi al merito del ricorso, il Collegio ritiene che non sia fondata – in primo luogo – la censura inerente l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

L’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, infatti, si è articolata in ben tre visite ispettive, eseguite dal personale tecnico dell’Amministrazione presso i locali de-OMISSIS- negli orari dichiarati di apertura della stessa.

Le prime due visite sono state eseguite, a distanza di una settimana una dall’altra, in data 12 e 19 settembre 2017.

La terza visita ispettiva è stata eseguita in data 14 novembre 2017, a oltre due settimane dalla data che la ricorrente stessa aveva indicato quale termine finale dei lavori di risistemazione del locale e del materiale didattico.

Nel corso della terza visita ispettiva sono stati eseguiti dei rilievi fotografici ed è stato redatto un verbale, sottoscritto dal personale dell’Amministrazione e dal titolare della ricorrente che ha rilasciato anche una dichiarazione scritta in calce ad esso.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia compiuto una istruttoria assolutamente adeguata e accurata prima di emettere il provvedimento impugnato.

12. – Non appare fondata, in secondo luogo, la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La motivazione del provvedimento impugnato infatti – fondata sullo stato di degrado de-OMISSIS- e sulla mancanza del materiale didattico e tecnico – appare coerente con le risultanze dell’istruttoria compiuta e, segnatamente, con quanto verbalizzato dal personale dell’Amministrazione, nonché con quanto emerge dall’analisi dai rilievi fotografici scattati durante il terzo sopralluogo.

Nel verbale del terzo sopralluogo viene accertato che (i) -OMISSIS- è in evidente stato di degrado con materiale depositato alla rinfusa sul pavimento, computer obsoleti ” e che (ii) è priva di qualunque materiale didattico ” (cfr. doc. 7 di parte resistente).

Il titolare della ricorrente era presente al sopralluogo e non ha contestato il contenuto del verbale redatto al termine dello stesso (il titolare si è limitato, infatti, a dichiarare a verbale che “ entro sette giorni metterà l’attrezzatura che è stata già acquistata ”).

L’Amministrazione, inoltre, in esecuzione dell’approfondimento istruttorio richiesto dal TAR, ha precisato che, nel corso del citato sopralluogo, all’interno de-OMISSIS- non è stata rinvenuta la lavagna, né il materiale didattico per le lezioni teoriche indicato dall’art. 5 del D.M. n. 317 / 1995.

Le dichiarazioni rese dall’Amministrazione appaiono confermate dalle fotografie allegate, nelle quali non si riscontra la presenza del seguente materiale, indicato come obbligatorio dal citato art. 5 del D.M. n. 317 / 1995: (i) quadro elettrico con impianto di illuminazione dei veicoli;
(ii) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza;
(iii) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
(iv) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
(v) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
(vi) tavole raffiguranti i principali organi del motore di autoveicoli e motoveicoli;
(vii) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, un cambio e freni idraulici;
le sospensioni;
una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
(viii) cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
(ix) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
(x) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Gli unici materiali che appaiono essere presenti sono dei libri di testo e tre cartelloni appesi ai muri, datati e solo in parte integri.

Non risulta, peraltro, supportata da evidenze probatorie l’asserzione della ricorrente secondo cui il citato materiale (i) era stato all’epoca già acquistato e, in ogni caso, (ii) era presente in formato elettronico negli archivi di un computer con il quale veniva svolta lezione agli alunni.

Nel verbale del sopralluogo non viene riferita, infatti, la circostanza che il titolare dell-OMISSIS- abbia mostrato al personale ispettivo la presenza di tale materiale (né in forma fisica, né in formato informatico).

Non risulta nemmeno che il titolare abbia esibito le fatture inerenti l’acquisto del suddetto materiale didattico, come espressamente prescritto dall’art. 9, lett. D, del Regolamento Provinciale Autoscuole, secondo il quale “ Per il materiale dell’arredamento didattico e per quello delle elezioni teoriche, devono essere presentate fatture saldate che ne comprovino l’acquisto (da presentare in originale o fotocopia autenticata)”.

La mancanza del materiale didattico non può considerarsi, infine, smentita dalle dichiarazioni rese dagli alunni (e prodotte in causa dalla ricorrente), le quali appaiono generiche sul punto.

In conclusione, il Collegio ritiene che le circostanze di fatto su cui è fondato il provvedimento impugnato, ossia la carenza del materiale didattico e lo stato di degrado de-OMISSIS-, risultino confermate dall’istruttoria eseguita dall’Amministrazione. Non è fondata, quindi, la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

13. – Da ultimo, si rivela infondata anche la censura di violazione di legge e in particolare del D.M. n. 317/1995 e del Regolamento Provinciale Autoscuole.

Entrambe le normative citate, infatti, ricalcano la previsione di legge contenuta nell’art. 123, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, il quale prevede che sia disposta la revoca dell’esercizio de-OMISSIS- in caso di venir meno dell’attrezzatura tecnica e didattica de-OMISSIS-.

Una volta appurato – come quanto sopra descritto – che il materiale didattico era effettivamente mancante all’interno de-OMISSIS- della ricorrente, il provvedimento conseguentemente adottato dalla Provincia appare pienamente conforme al dettato normativo di rango primario e secondario.

14. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

15. – Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi