TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-10-18, n. 202213293
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Pubblicato il 18/10/2022
N. 13293/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12112/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12112 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Marconi, n.24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del verbale n.-OMISSIS- relativo alle prove orali del concorso indetto con D.M. del 19 ottobre 2016 per l'assegnazione di 360 posti di magistrato ordinario, nella parte in cui la-OMISSIS- è stata giudicata non idonea nonché per l'annullamento di ogni atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, dei seguenti atti: 1) l'avviso apposto sulla porta dell'aula d'esame a conclusione della prova orale del-OMISSIS- nella parte in cui riporta la valutazione di non idoneità della -OMISSIS-;2) il verbale n.-OMISSIS- con il quale sono stati definiti i criteri per la valutazione delle prove orali e per lo svolgimento delle predette prove;
E PER L'ADOZIONE di ogni provvedimento idoneo a garantire, anche in via cautelare, piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dalla ricorrente, tra cui l'imposizione della ripetizione della relativa prova orale dinanzi ad una commissione esaminatrice con diversa composizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il -OMISSIS-:
per l'annullamento, per quanto di interesse, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, recante approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2019, nella parte in cui la-OMISSIS- non è stata inserita tra i vincitori del detto concorso;nonché per l'annullamento di ogni atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale;
E PER L'ADOZIONE di ogni provvedimento idoneo a garantire, anche in via cautelare, piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dalla ricorrente, tra cui l'imposizione della ripetizione della relativa prova orale dinanzi ad una commissione esaminatrice con diversa composizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data-OMISSIS- e depositato il successivo giorno 30, la dott.ssa -OMISSIS- adiva l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, del verbale n.-OMISSIS-, relativo alle prove orali del concorso indetto con D.M. del 19 ottobre 2016 per l’assegnazione di 360 posti di magistrato ordinario, nella parte in cui la medesima è stata giudicata non idonea.
La ricorrente, in punto di fatto, espone quanto segue:
- partecipava al concorso indetto con D.M. del 19 ottobre 2016 per l’assegnazione di n. 360 posti di magistrato ordinario, superando le prove scritte con un punteggio complessivo di punti 36 (12 in ciascuna prova scritta concorsuale);
- convocata per sostenere la prova orale per la data del -OMISSIS-, in base alle risposte date alle domande somministrate nelle varie materie di cui la prova orale si compone, otteneva le seguenti valutazioni:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano: “-OMISSIS-”;
- procedura civile: “7”;
- diritto penale: “-OMISSIS-”;
- procedura penale: “-OMISSIS-”;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario “7”;
- diritto commerciale e fallimentare: “-OMISSIS-”;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale: “7”;
- diritto comunitario: “7”;
- diritto internazionale pubblico e privato: “7”;
- elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario: “-OMISSIS-”;
- lingua straniera: “SUFFICIENTE”.
La stessa è stata quindi giudicata complessivamente “non idonea” dalla Commissione di concorso ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 160/2006, per il quale “Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti”.
Avverso tale giudizio la -OMISSIS- ha presentato ricorso dinanzi a questo TAR, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860 del 15/10/1925. Violazione dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 160/2016. Violazione dell’art. 1, comma 5, del d. lgs. n. 160/2016. Difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di collegialità.
La Commissione esaminatrice, una volta terminata la prova orale, avrebbe dovuto decidere se la candidata meritasse o meno di ottenere il punteggio minimo per l’idoneità. Solo in caso di valutazione affermativa circa l’idoneità generale della candidata, la Commissione avrebbe potuto passare alla fase successiva di attribuzione dei voti per le singole materie previste dalla legge per lo svolgimento della prova orale. Ad avviso della ricorrente, la Commissione esaminatrice avrebbe illegittimamente omesso di svolgere la valutazione preliminare sulla complessiva idoneità/non idoneità della ricorrente imposta dalle norme sopra citate “…ed è passata direttamente all’attribuzione dei punteggi materia per materia.” Viceversa, se la Commissione avesse effettuato la suddetta indispensabile valutazione generale e preliminare, avrebbe dovuto anche redigere un apposito verbale riportante le dichiarazioni di voto di ogni singolo commissario e, se avesse deliberato per la non idoneità della candidata, avrebbe evidenziato con chiarezza, nello stesso verbale, che la maggioranza dei commissari aveva votato in tal senso e che, pertanto, sarebbe stata superflua la successiva fase di attribuzione dei punteggi materia per materia. Di questi passaggi non vi è traccia nel verbale e, quindi, deve ritenersi che non siano stati osservati.
Ad avviso della ricorrente, se nella fattispecie si fosse svolta (com’era doveroso) la votazione preliminare da parte dei commissari, almeno cinque di essi avrebbero votato per l’idoneità della candidata, mentre altri quattro avrebbero votato per la sua non idoneità: quindi la -OMISSIS- sarebbe stata giudicata idonea con diritto di ottenere poi l’assegnazione dei punti materia per materia. Tale presunzione viene tratta dalla lettura del verbale impugnato, nel quale risultano riportati cinque “7” in altrettante materie e cinque “-OMISSIS-” in altre, dal che si dovrebbe desumere che “una maggioranza di votanti in ordine all’affermazione della non idoneità della-OMISSIS- non si è formata o, comunque, che non sussiste alcuna certezza con riferimento a tale circostanza….” (pag. 4 ric.).
II) Difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860 del 15/10/1925. Violazione degli artt. 24 e 113 della costituzione. Difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti.
Non essendo stata effettuata la votazione a maggioranza dei commissari e non essendo stata verbalizzata alcuna attività in tal senso, le motivazioni della (illegittima) valutazione di non idoneità della ricorrente non possono in alcun modo essere desunte dagli atti e, dunque, non possono essere ritenute adeguatamente motivate.
La ricorrente contesta, inoltre, gli stessi voti assegnati alla sua prova orale.
Non esisterebbe, invero, tra il giudizio generico di non idoneità della Commissione e le risposte date dalla -OMISSIS- alcuna corrispondenza, in quanto i quesiti (peraltro, oggettivamente molto complessi, per come si evince dal verbale impugnato) sono stati risolti dalla candidata in tutti i punti.
Sotto quest’ultimo aspetto la ricorrente chiede la prova per testi ai sensi dell’art. 63 c.p.a. indicando a testimoni alcune persone che hanno assistito alla prova orale.
Muovendo dal presupposto teorico secondo cui deve ritenersi ormai ammissibile, entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica anche sotto i profili della correttezza dei criteri tecnici e dei procedimenti applicati (e dunque, ben al di là di un superficiale sindacato estrinseco e formale), la ricorrente deduce che gli argomenti dalla stessa esposti nel corso della prova orale hanno rispecchiato le enunciazioni di diffuse opere dottrinarie ed ogni soluzione proposta, “lungi dall’essere meramente assertiva, è stata motivata sulla base di rigorosi principi sistematici applicabili alla natura giuridica dell’istituto considerato.”
Ne consegue l’illegittimità dell’apprezzamento tecnico della Commissione.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia che ha depositato, in data-OMISSIS-, dettagliata memoria diretta a confutare le censure di parte ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-, lo ha respinto, rilevando che “il giudizio di inidoneità conseguito all’esito dell’attribuzione delle valutazioni della prova orale della candidata nelle singole materie - in relazione al quale non emerge l’arbitrarietà, l’irragionevolezza o il travisamento dei fatti, ovvero la sussistenza delle condizioni che legittimano il sindacato del giudice amministrativo - contiene in sé, manifestamente e implicitamente, la valutazione di insufficienza complessiva della prova concorsuale, ai sensi dell’art. 16 del r.d. 1860/1925: l’appellante non può pertanto essere seguita laddove sostiene che tale valutazione non è stata esplicitata;…”.
Quindi la procedura ha seguito il suo corso concludendosi con l’approvazione della graduatoria finale di merito, con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2019, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2019, nella quale sono inseriti i nominativi dei 339 vincitori su 360 posti messi a concorso.
Avverso la graduatoria la stessa ricorrente ha proposto motivi aggiunti (dep. in data -OMISSIS-) deducendone l’invalidità derivata sulla base dei medesimi motivi già articolati nel ricorso introduttivo.
In vista dell’udienza di merito ha proposto brevi note il Ministero resistente.
All’udienza pubblica del giorno del 23 settembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio la controversia relativa alla non idoneità della -OMISSIS- all’esame orale del concorso per n. 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. del 19.10.2016, esame al quale la predetta era stata ammessa per avere superato gli scritti, nei quali aveva conseguito il voto complessivo di 36 (= 12 per ciascuna delle tre prove scritte concorsuali).
Nel corpo del verbale n.-OMISSIS- (data della prova orale della ricorrente), la Commissione esaminatrice dichiara che, dopo essersi accertata della presenza dei candidati (tra i quali l’odierna ricorrente), ha dapprima provveduto ad esaminare, sulle materie indicate nel bando, ciascuno dei candidati del giorno, quindi, al termine della prova orale sostenuta da ogni candidato, ha proceduto “immediatamente, a porte chiuse, alle votazioni secondo quanto prescritto dal R.D. n. 1860/1925, dal R.D. 12/41, nel testo vigente e dal D.Lgs. 160/2006.”.
Per ogni candidato è stato redatto un prospetto riassuntivo, allegato al verbale, nel quale sono state riportate le domande formulate, i nomi dei commissari che hanno proceduto all’interrogazione e la valutazione deliberata dalla Commissione, per ciascuna materia, espressa con voto numerico (cfr. doc, 1 ric. e doc. 2 res.).
Dalle menzionate risultanze documentali risulta che la ricorrente è stata ritenuta non idonea in cinque materie o gruppi di materie e, precisamente nelle seguenti: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;diritto penale;procedura penale;diritto commerciale e fallimentare, elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario.
La candidata ha invece riportato il voto di 7 in ciascuna delle restanti materie/gruppi di materie, vale a dire: 1) procedura civile;2) diritto amministrativo-costituzionale-tributario;3) diritto commerciale e fallimentare;4) diritto del lavoro;5) diritto comunitario;6) diritto internazionale.
Sufficiente nella lingua straniera.
2. Per una adeguata disamina delle censure articolate nel primo motivo, afferenti alla dedotta illegittimità dell’iter procedurale seguito in sede di esame orale, è opportuno, in primo luogo, riportare di seguito i contenuti delle vigenti disposizioni di legge pertinenti alla gestione delle prova orale del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria.
Si rammenta in primo luogo quanto prevede l’art. 1 del d.lgs. del 5 aprile 2006, n. 160 (nuova disciplina dell'accesso in magistratura), con particolare riguardo ai commi seguenti:
- “4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.”
(trattasi pertanto di 10 materie/gruppi di materie giuridiche a cui si aggiunge la prova di lingua straniera).
- “5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza é motivata con la sola formula «non idoneo».”.
Rileva ed è pertinente alla fattispecie, poi, l’art. 5 dello stesso d.lgs. cit. il quale funge da norma di raccordo richiamando le risalenti disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, per quanto concerne i collegi e le sottocommissioni e, per quanto riguarda l'esame orale dei candidati e l'attribuzione del punteggio finale, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni, le quali sono tuttora vigenti e applicabili “in quanto compatibili”.
E’ in particolare l’art. 16 del R.D. cit. che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato violato nel caso in esame.
Esso prevede che:
“Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.”.
3. Orbene, come si è visto, parte ricorrente interpreta il secondo comma dell’art. 16 cit. nel senso che esso imporrebbe alla Commissione esaminatrice, in sede di esami orali, di svolgere una prima valutazione “generale e preliminare”, con votazione a maggioranza dei componenti, circa l’idoneità del singolo candidato (la norma parla di “minimo richiesto per l’approvazione”).
Superata questa valutazione preliminare di idoneità, che necessita di una votazione “ad hoc”, ciascun commissario dichiara, quindi, quanti punti intenda assegnare al candidato.
Sarebbe dunque mancata secondo parte ricorrente questa ripartizione in due fasi della sua disamina, di cui la prima si sarebbe dovuta concretizzare in una votazione preliminare e complessiva di idoneità/non idoneità, superata positivamente la quale, si sarebbero poi potuti assegnare i voti materia per materia. Al contrario la Commissione ha proceduto ad assegnare direttamente i voti per ciascuna materia (o gruppo di materie, a seconda dei casi), privando la ricorrente della “chance” (ritenuta altamente probabile, visti i voti positivi avuti su 5 materie) di passare la valutazione di idoneità “a maggioranza”.
Il Collegio non ritiene, invero, che l’assunto della ricorrente trovi un reale appiglio nell’art. 16 del R.D. 15/10/1925, n. 1860 ove quella che il ricorrente definisce come “valutazione di idoneità” (nella norma è designata come “minimo richiesto per l'approvazione”) non assume carattere complessivo e preliminare, basato su autonoma votazione, con riguardo alla prova orale nel suo complesso ma, al contrario, non può che essere derivante dai voti conseguiti dal candidato nelle singole materie (o gruppi di materie) facenti parte dell’esame.
Non si deve infatti dimenticare che la disposizione deve trovare applicazione “in quanto compatibile” con le più recenti disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 160 del 2006, tra le quali spicca il già citato comma 5 dell’art. 1, secondo il quale “Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo»..
Dunque l’ “idoneità consegue” (e non è precedente) al giudizio di attribuzione di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), mentre la formula “non idoneo” sta ad indicare, semplicemente, la non sufficienza nella singola materia.
D’altro canto non si comprende, seguendo la tesi ricorsuale, quale dovrebbe essere il criterio su cui la Commissione dovrebbe basare l’idoneità “complessiva” del candidato (secondo la dizione della ricorrente) senza essersi prima espressa in termini di idoneità/inidoneità (i.e. sufficienza/insufficienza) nelle singole materie di esame.
Peraltro è sufficiente non avere raggiunto i sei decimi anche in una singola materia orale per essere dichiarato inidoneo nel complessivo giudizio finale.
Quindi il giudizio di non idoneità non può che collegarsi alla valutazione materia per materia e il suo essere “preliminare” sta semplicemente ad indicare che, in caso negativo, è sufficiente dichiarare il candidato “non idoneo”, ad es., nel diritto civile e, in questo caso, non si dovrà attribuire alcun voto numerico, come accadrebbe, invece, nel caso in cui, in quella materia, il candidato sia stato ritenuto sufficiente (idoneo).
Il motivo non è dunque meritevole di accoglimento, neanche sotto gli altri profili dedotti, non essendo affatto fondata l’affermazione della ricorrente secondo cui l’avere avuto un voto di 7 in cinque materie sarebbe “sintomatico” di una Commissione che (implicitamente) sarebbe stata in maggioranza favorevole alla declaratoria finale di idoneità della candidata.
In realtà il ragionamento non coglie nel segno in quanto, in primo luogo, il punteggio totale delle prove orali è dato dalla somma di dieci voti su altrettante materie/gruppi di materie (vedi art. 1, comma 4, lett. a)-l) d.lgs. del 5 aprile 2006, n. 160), sicché cinque voti superiori alla sufficienza su dieci complessivi non costituiscono “maggioranza” sotto alcun profilo.
In secondo luogo è appena il caso di chiarire che ognuno dei voti è espressione della volontà collegiale e non certo del singolo commissario che sia stato delegato dal Presidente ad interrogare su una materia, il che esclude la possibilità di un abbinamento voto favorevole – commissario: il voto finale come i voti materia per materia sono necessariamente espressione di un giudizio collegiale (unanime o a maggioranza).
Le disposizioni sopra rammentate in ogni caso non richiedono l’attribuzione nominale del voto commissario per commissario: la valutazione è deliberata dalla Commissione, come si legge nel verbale impugnato.
Per tutto quanto precede il primo motivo è da respingere.
4. Quanto al secondo motivo, anch’esso deve ritenersi infondato, sia nella parte relativa al difetto di motivazione, sia in quella afferente all’erroneità del giudizio sul piano tecnico-valutativo.
Al riguardo è sufficiente ribadire la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 160 del 2006 a mente del quale "agli effetti di cui all'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".
Del resto, anche la Corte cost., con sentenza 30 gennaio 2009, n. 20, ha preso atto del "diritto vivente", affermando l'insussistenza di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione delle prove d'esame per l'abilitazione alla professione forense, e l'idoneità del punteggio numerico a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità.
Osserva il Collegio che naturalmente “…l'interessato può dimostrare la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, fermo restando comunque il limite della relatività delle valutazioni tecniche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, poiché altrimenti all'apprezzamento opinabile dell'amministrazione sostituirebbe quello proprio ed altrettanto opinabile (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2011, n. 3896)” (Cons. Stato, V, 04-11-2019, n. 7495).
Nella presente sede, tuttavia, l'appellante non ha assolto a tale onere probatorio, risultando inidonee allo scopo le astratte affermazioni relative ad una prova orale all’altezza da parte della candidata e asseritamente conforme al livello di preparazione richiesto in via generale dalla Commissione: tali affermazioni, oltre che non dimostrate, sono per definizione “opinabili” e quindi non in grado di superare l’esito negativo del concorso, atteso che spetta in via esclusiva alla Commissione giudicare lo sviluppo logico del ragionamento giuridico, la maturità di pensiero e la completezza degli argomenti posti a sostegno delle tesi sostenute (in termini Cons. Stato, IV, 11 gennaio 2008, n. 71, richiamata da Cons. Stato, V, n. 7495/19 cit.).
Con tale premessa, occorre peraltro considerare che è si è ormai consolidata la giurisprudenza nel ritenere che in materia di valutazione delle prove scritte concorsuali (e non può valere diversamente per quelle orali) deve ritenersi sufficientemente motivato il giudizio della Commissione limitato alla mera apposizione della formula "non idoneo", trattandosi di esplicitazione di discrezionalità tecnica, coerente con il dettato normativo (Cons. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457).
Quanto alla richiesta di prova per testi, il Collegio la ritiene inammissibile stante la sua formulazione - “Vero è che in data -OMISSIS- durante la prova orale relativa al concorso per l’accesso in magistratura la dott.ssa -OMISSIS- ha risposto più che adeguatamente ai quesiti che le sono stati posti in ciascuna materia” – tale da deferire al teste una propria e soggettiva valutazione circa l’adeguatezza delle risposte fornite dalla candidata, non circostanze di fatto.
Conclusivamente anche questo motivo va respinto.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, al pari dei motivi aggiunti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.