TAR Pescara, sez. I, sentenza 2018-05-10, n. 201800154
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2018
N. 00154/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2016, proposto da
Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza e Carlo Fimiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Fimiani in AR, via Salita Zanni n.60/2;
contro
C.U.S. Centro Universitario Sportivo - Chieti, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in sostituzione del difensore in precedenza nominato, dall’avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in forma fisica presso il suo studio in AR, corso Umberto I n. 18;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo presso il Complesso di S.Domenico;
nei confronti
Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Augusto La Morgia e Raffaello Carinci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Augusto La Morgia in AR, viale Pindaro n.27;
Bper Banca s.p.a., in persona del Direttore p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della nullità della convenzione stipulata in data 15 ottobre 2004 tra l'Università ricorrente e il Centro Universitario Sportivo – C.U.S. di Chieti denominata "Convenzione per la gestione del contributo iscritto nel bilancio dell'Università in favore del CUS per le attività didattico-scientifiche dei corsi di studio della Facoltà di Scienze dell'educazione motoria e per il Sistema sportivo integrato di Chieti Scalo”;
nonché
per la risoluzione della medesima convenzione per inadempimento:
e
per la declaratoria di inefficacia della convenzione alla sua naturale scadenza;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. e del C.u.s. - Centro Universitario Sportivo di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi gli avv.ti Pietro Referza e Carlo Fimiani per l'Università ricorrente, l'avv. Leo Brocchi per il C.U.S. resistente, l'avv. Massimo Lucci per il Ministero intimato e l'avv. Giulio Cerceo, su delega dell'avv. Augusto La Morgia, presente solo nei preliminari, per la Banca controinteressata;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 309/2016 l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti esponeva in fatto quanto segue:
- in data 15.10.2004 aveva stipulato con il Centro Universitario Sportivo di Chieti una convenzione, della durata di anni nove, per la gestione del contributo iscritto in bilancio per le attività didattico-scientifiche dei corsi di studio della Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria e per il Sistema Sportivo Integrato di Chieti Scalo, con un contributo annuo di € 1.369.955,00;
- i crediti del C.u.s. di Chieti nei confronti dell’Università derivanti dalla convenzione venivano fatti oggetto di cessione in favore della Banca Bper;
- con delibere del 20.12.2010 e del 23.05.2011 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo approvò un regolamento transattivo delle pretese creditizie vantate dal C.u.s. per servizi asseritamente svolti al di fuori degli obblighi della convenzione, ed in data 31.05.2011 l’Università stipulava con il C.u.s un contratto, sostitutivo del precedente, della durata di venticinque anni, sulla cui base l’Ateneo riconosceva al C.u.s un duplice contributo di € 920.000,00 annui per le attività sportive gratuite in favore degli studenti, per le attività di gestione, manutenzione, realizzazione di impianti sportivi e organizzazione di manifestazioni sportive e di € 400.000,00 annui per il corretto funzionamento del Centro Sportivo Integrato;
- con delibera n. 81 del 25.03.2014, impugnata innanzi a questo T.a.r. con ricorso n.193 del 2014, veniva venivano annullate le deliberazioni assunte dal C.d.A. il 20.12.2010 ed il 23.05.2011 ed all’esito del giudizio, il C.u.s veniva condannato al pagamento in favore dell’Università della somma di € 4.073.853,92 oltre interessi, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato sez. VI con decisione n. 1778 dell’8.04.2015;
- sulla diffida del 15.06.2015 il C.u.s. opponeva un controcredito di € 39.520.177,48 traente origine dalla precedente convenzione.
Sulla base di tali premesse, e ritenuta la giurisdizione del T.a.r. adito ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, instava per la declaratoria di nullità della convenzione stipulata il 15.10.2014, ovvero in via gradata per la sua risoluzione per inadempimento, o comunque per la cessazione dei suoi effetti alla naturale scadenza del 15 ottobre 2013.
2) Nullità assoluta della Convenzione del 15 ottobre 2004 per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, per illiceità della causa dovuta a contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico economico o di protezione;
Le attività demandate al C.u.s. non sono sufficientemente specifiche, e non assumono il carattere di concretezza che contrassegna l’obbligazione pecuniaria dell’Ateneo rispetto alle causali di cui agli artt. 2 e 3.
Mentre il contributo economico posto a carico dell’Università è certo nel suo ammontare, diversamente le prestazioni poste a carico del C.u.s. non sono agevolmente identificabili: ed in particolare l’offerta gratuita di attività sportiva e le iniziative di gestione manutenzione potenziamento e costruzione di impianti sportivi, manifestazioni sportive, nonché il funzionamento del Sistema Sportivo Integrato. Nella sentenza n. 1778 del Consiglio di Stato si è chiarito che l’affidamento diretto con convenzione è circondato da limiti tassativi per cui non può confondersi l’oggetto del negozio con le categorie di attività che possono essere oggetto di devoluzione al C.u.s. ai sensi dell’art. 10 del d.m. 18.09.1977. Nella specie il ventaglio delle iniziative è nutrito e variegato ed il contributo è ripartito per rami di attività. Le prestazioni di cui agli artt. 10 ed 11, descritte ed elencate in modo deficitario, fanno riferimento a prestazioni di contenuto evanescente quale il supporto tecnico organizzativo delle attività didattiche, scientifiche, sanitarie e formative, senza che sia precisato in cosa consista il supporto tecnico organizzativo. Il supporto tecnico organizzativo alle attività didattiche e l’attività di incasso e di fatturazione non rientrano nell’elenco tassativo di cui al d.m. 1997.
Poiché il contratto presenta profili funzionali della concessione di pubblico servizio e risulta stipulato in assenza di procedura ad evidenza pubblica, esso è nullo anche per violazione di norme imperative e di ordine pubblico. Dalle clausole contrattuali non emerge alcun elemento atto a stabilire la congruità delle somme erogate rispetto ai compiti generici attribuiti ed i criteri che hanno condotto alla loro quantificazione.
3) Risoluzione per inadempimento contrattuale, in relazione alla violazione degli obblighi di esecuzione della convenzione e comunque di rendicontazione;
In via subordinata la ricorrente eccepisce che, a far data dall’1.01.2011, il C.u.s. non ha svolto le prestazioni previste dalla convenzione e non ha effettuato la resa del conto, in ordine alle attività di cui all’art. 2 ed alle previsioni dell’art. 4 e 5 ivi inclusa la trasmissione delle fatture. Il C.u.s. non ha fornito alcuna corrispondenza tra le entrate contributive e le uscite effettivamente ordinate al perseguimento degli obiettivi contrattualmente previsti. Sul rendiconto trasmesso dal C.u.s. per gli anni 2011 e 2012 con missive n.n. 16996 e 16997 dell’8.07.2013 il Direttore Generale dell’Ateneo, con relazione del 22.07.2013, esponeva come fossero indicate in modo generico le spese di mutuo e le spese per il personale. Il Comitato per lo Sport Universitario, deputato al controllo sulla corrispondenza della spesa alle finalità della convenzione, non assumeva determinazioni conclusive e giusta nota del 29.08.2013 veniva istituita una Commissione paritetica incaricata di stabilire la riconducibilità delle spese al contratto. In sostanza il C.u.s. non ha dato alcuna prova di aver svolto, per le annualità 2011, 2012, 2013, le prestazioni regolate dalla convenzione, e nemmeno le ha rendicontate. La ricorrente chiede che il T.a.r. ai sensi dell’art. 263 c.p.c. ordini al C.u.s. la presentazione in segreteria del conto in via incidentale, e tutti i documenti giustificativi a sostegno delle operazioni da rendicontare, a pena di inefficacia.
4) Violazione dei principi generali dell’ordinamento che vietano la rinnovazione tacita dei contratti della pubblica amministrazione;
In via subordinata sorge l’interesse a far accertare la data nella quale la convenzione ha perso definitivamente efficacia per scadenza del termine contrattuale, di cui all’art. 17 della convenzione di durata novennale. L’ordinamento giuridico vieta la rinnovazione tacita dei contratti della pubblica amministrazione, e l’art. 60 dello Statuto dell’Università stabilisce che i contratti devono avere termini di durata certi. Il divieto di rinnovazione tacita dei contratti pubblici ha natura tassativa ed inderogabile (cfr Cons. St. sez. V 7 aprile 2011 n.2151; 6457 e 6458 del 2006). Né può costituire circostanza ostativa all’operatività del divieto in parola l’intervenuto affidamento diretto che non è connotato da doverosità e resta subordinato comunque ad una valutazione di convenienza con provvedimento espresso, come sancito tra le parti dal giudice a quo nella sentenza n.1778 cit..