TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-11-04, n. 201602534
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Pubblicato il 04/11/2016
N. 02534/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N B e G N, con domicilio eletto presso il primo difensore, in Palermo, via Leonardo Da Vinci N. 94;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
del decreto di causa di servizio n. 08745/2010/cs del 27.09.2010 del Ministero della Giustizia, con il quale non si riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, come in ricorso meglio specificate, e conseguentemente respinta la richiesta di concessione dell’equo indennizzo;
di tutti gli atti presupposti relativi al medesimo procedimento di riconoscimento della causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo;
e per la declaratoria
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla concessione dell’equo indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 31/2011 e visto il relativo adempimento;
Vista la memoria depositata dalla resistente Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – già in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi transitato nei ruoli civili con il profilo professionale di “collaboratore” - espone che:
- con istanza del 05.05.2008 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ”;
- la Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Palermo aveva riscontrato l’infermità, ritenendola tuttavia non stabilizzata;dichiarando il ricorrente non idoneo temporaneamente al servizio d’istituto;
- il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo, ritenendo l’infermità non dipendente da causa di servizio;
- con il decreto impugnato, il Ministero della Giustizia, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento impugnato, deducendo la censura di eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà della motivazione , in quanto il predetto, sin dal suo reclutamento, avrebbe svolto servizi molto impegnativi e gravosi, anche per essere stato assegnato al Gruppo Operativo Mobile (GOM).
B. – Per il Ministero della Giustizia si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
C. – A seguito dell’ordinanza presidenziale istruttoria n. 31/2011 il Ministero intimato produceva documenti;e, con memoria difensiva del 24 agosto 2016, svolgeva le proprie difese, concludendo per il rigetto del ricorso.
D. – Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2016, sentite le parti, presenti come da verbale – le quali hanno discusso la causa - il ricorso è stato posto in decisione.
E. – L’articolata censura mossa con il ricorso in esame non è fondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso ( ex plurimis : C.G.A. in sede giurisd., 25 settembre 2015, n. 617;14 aprile 2014, n. 212;Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935;IV, 18 dicembre 2006, n. 7616).
Per quanto riguarda il denunciato eccesso di potere in ordine alla valutazione effettuata dal Comitato, occorre richiamare l’altrettanto granitico orientamento della giurisprudenza, secondo cui il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile nel merito e può essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. II, parere 01834/2015 e data 24/06/2015, Adunanza di Sezione del 20 maggio 2015;C.G.A. in sede giurisd., 14 aprile 2014, n. 210;Consiglio di Stato, III, 27 gennaio 2012, n. 404;IV, 18 febbraio 2003, n. 877;T.A.R. Sicilia, Sez. I, 20 settembre 2016, n. 2208;T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 12 maggio 2016 n. 498;T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 23 febbraio 2016, n. 2520).
Nel caso di specie, il Comitato ha descritto analiticamente la natura dell’infermità, specificando che “ -OMISSIS- ”;che su tale affezione “ di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può avere svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti …”;precisando anche che si tratta di “ di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita ”;e tutto quanto è stato rilevato “ dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” .
Deve anche osservarsi che, dal canto suo, il ricorrente non ha documentato di aver fronteggiato, nel corso degli anni di servizio, condizioni lavorative connotate da eccezionale gravosità e straordinaria difficoltà.
Anche la documentazione depositata dall’Amministrazione a seguito dell’ordine istruttorio non induce a ritenere palesemente illogico il giudizio formulato dal Comitato, atteso che:
- dal certificato medico datato 28.05.2008 l’anamnesi indicata appare collimante con la contestata valutazione effettuata dal Comitato ( soggetto -OMISSIS- );
- nel rapporto informativo si legge che il ricorrente “ ha prestato normale servizio d’istituto nei reparti detentivi sentinella, nonché diurno che notturno, esponendosi al clima rigido e umido caratteristico in questa zona ”;e che ha prestato servizio come assistente d’aula nel reparto 41 bis .
In sintesi, non risultano indicati specifici episodi caratterizzati da particolare gravosità, fatta eccezione per un riferimento (generico) a minacce di morte durante il servizio di scorta a collaboratori di giustizia, peraltro non collocato temporalmente;e il ricorrente è stato addetto a servizi confacenti alla propria qualifica e rispondenti alla tipologia di lavoro prescelto, anche con riferimento alla sua assegnazione al G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile).
Tenuto conto di quanto finora rilevato, devono ritenersi infondate anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
E, per tutto quanto chiarito, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, tenuto, altresì, conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, connotano l’utilizzo di questo mezzo istruttorio nel processo amministrativo, specialmente in relazione a valutazioni - quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio - che l’ordinamento ha da sempre riservato alla specifica competenza di qualificati organi (C.G.A. in sede giurisd., 12 marzo 2013, n. 333;T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 2208/2016 cit.;9 ottobre 2015, n. 2488).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
F. – La specifica natura della controversia giustifica, tuttavia, la integrale compensazione delle spese di giudizio.