TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-01-25, n. 202400041
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Pubblicato il 25/01/2024
N. 00041/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2023, proposto da
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia, 3, sono ex lege domiciliate;
per l'annullamento,
previa sospensione,
dell’intimazione di pagamento n. 09120239002863084000, notificata il 21 novembre 2023, per l’importo di € 43.914,68.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER Agenzia delle Entrate Riscossione e di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente domanda l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 09120239002863084000, notificata il 21 novembre 2023.
1.1. L’intimazione ha ad oggetto l’importo di € 43.914,68, di cui alla cartella n. 09120210005962153000 (asseritamente notificata in data 28 settembre 2021), relativo al prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate all’azienda agricola della ricorrente nelle annualità 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01.
1.2. Il ricorso si sviluppa nei seguenti motivi:
I. “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio” ;
II. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati” ;
III. “Intervenuta prescrizione del credito intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella” ;
IV. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere” ;
V. “Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea. errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione” .
2. Si sono costituite AGEA e ADER, depositando una relazione sui fatti di causa e relativa documentazione.
3. All’udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Non trova applicazione, nella presente vicenda, l’art. 10- bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103), né, quindi, la relativa circolare applicativa.
4.1. In base alla citata normativa, infatti, a poter beneficiare della rideterminazione del prelievo supplementare - in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19 - sono i soli produttori “destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1), nonché i produttori “che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte” (comma 6).
4.2. Nessuna di tali situazioni riguarda l’odierno ricorrente, i cui giudizi contro le imputazioni di prelievo delle annualità di cui al presente giudizio sono stati tutti definiti, con sentenze passate in giudicato. Infatti:
- quanto alle campagne 1997/98 e 1998/99, il giudizio instaurato davanti al Tar Lazio, sede di Roma (R.G. n. 11805/2000), si è concluso con sentenza di rigetto (sez. II- ter, 14 maggio 2018, n. 5273), non impugnata;
- quanto alla campagna 1999/2000, il giudizio instaurato davanti al Tar Lazio, sede di Roma (R.G. n. 7795/2002), si è concluso con sentenza di rigetto (sez. II- ter, 3 maggio 2018, n. 4881), non impugnata;
- quanto alla campagna 2000/01, il giudizio instaurato davanti al Tar Lazio, sede di Roma (R.G. n. 10163/2001), si è concluso con sentenza di rigetto (sez. II- ter, 21 giugno 2017, n. 7243), non impugnata.
5. Ciò premesso, con il primo motivo è dedotta la carenza di motivazione delle intimazioni di pagamento, per mancata allegazione delle cartelle cui esse fanno riferimento. Il motivo è manifestamente infondato.
5.1. La cartella indicata nell’intimazione è stata senz’altro notificata al ricorrente, che ha proposto contro di essa un’impugnativa davanti a questo Tribunale (giudizio iscritto al n. di R.G. 429/2021), sicché egli era pienamente in grado di comprendere la ragioni della pretesa erariale. La motivazione per relationem dell’intimazione – che non è atto impositivo ma atto prodromico all’esecuzione forzata, per il quale l’obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo (la cartella) sottostante (cfr. Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 gennaio 2023, n. 25 ) – risulta dunque legittima, non essendo richiesta dalla legge la contestuale allegazione dell’atto richiamato.
5.2. In ogni caso, lo stesso atto di intimazione illustra nel dettaglio le diverse componenti del debito di cui è richiesto il pagamento (capitale, interessi, oneri di riscossione), suddivise per ciascuna delle annualità.
6. Per quanto attiene ai successivi motivi di ricorso, essi attengono non all’atto di intimazione di per sé, ma alla pretesa sostanziale. Analoghe doglianze sono state già introdotte nel giudizio avverso la cartella (R.G. 429/2021) e disattese dalla relativa sentenza di rigetto (Tar Friuli Venezia Giulia, 13 ottobre 2023, n. 294), allo stato non appellata, cui si fa rinvio.
6.1. Si rileva, inoltre, che alla ricorrente era stata notificata, in data 15 ottobre 2018, altra precedente intimazione riferita ai medesimi crediti da “quote-latte” (atto prot. AGEA.AGA.2018.0025893, cfr. doc. 6 prodotto dalle amministrazioni resistenti). Anche tale atto è stato impugnato davanti a questo Tribunale (n. di R.G. 383/2018) e il relativo giudizio è stato definito con sentenza di inammissibilità (Tar Friuli Venezia Giulia, 22 luglio 2020, n. 280). Ne è derivato il consolidamento dell’atto e della sottostante pretesa, circostanza che rende, sotto altro profilo, inammissibili le doglianze “ secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo” (Cass. civ., sez. VI, ord. 7 febbraio 2020, n. 3005).
6. In ogni caso, esse sono comunque infondate. Quanto al secondo motivo – con cui si lamenta l’impossibilità di comprendere le modalità di determinazione degli interessi dovuti – si osserva che trattasi di interessi di fonte legale, i cui criteri di computo sono stati esposti dettagliatamente in ciascuna delle comunicazioni ex art. 8- quinquies , comma 1, l. 33 del 2009 notificate al ricorrente, che riportano, per ogni periodo, i tassi applicati e i regolamenti comunitari che li disciplinano.
7. Quanto al terzo motivo – con cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto di credito – deve, preliminarmente, riconoscersi la natura ordinaria decennale della prescrizione dei crediti in argomento, trattandosi di pretese alla ripetizione di somme indebitamente erogate e quindi soggette alla relativa disciplina (vedi, sul punto, l’ampia giurisprudenza, tra cui ex multis : Cass. civ., sez. I, 26settembre 2019, n. 24040;Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2023, n. 6018;sez. III,18 maggio 2023, n. 4940 e 7 novembre 2022, n. 9706).
7.1. Ciò premesso, il motivo è manifestamente infondato. La prescrizione dei crediti di cui all’intimazione è stata, infatti, oggetto di interruzione permanente per effetto dei giudizi instaurati dall’odierna ricorrente contro le imputazioni di prelievo supplementare (cfr. par. 4.2), tutti definiti tra il 2017 e il 2018, che hanno impedito il maturare del termine decennale (artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2 del Codice civile).
7.2. Ancora, assumono valenza interruttiva:
- la notificazione della cartella di pagamento n. 09120210005962153000, intervenuta in data 21 settembre 2021, ed il relativo giudizio di impugnazione;
- la notificazione dell’intimazione prot. AGEA.AGA.2018.0025893, intervenuta in data 15 ottobre 2018, ed il relativo giudizio di impugnazione;
8. Con riferimento al quarto motivo, l’incompatibilità dei criteri nazionali di ripartizione del prelievo supplementare con il Diritto UE, benché accertata dalla Corte di Giustizia, non è valorizzabile a fronte della definitività degli atti di imputazione del prelievo supplementare ( Cons. St., sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910) .
9. Il quinto motivo – volto a dedurre l’invalidità delle intimazioni per difetto di motivazione circa i recuperi effettuati nel corso degli anni – è formulato in maniera del tutto generica ed esplorativa. Parte ricorrente, pur a conoscenza del dato relativo ai contributi non percepiti per effetto delle compensazioni, non fornisce, infatti, neppure un principio di prova circa l’erroneità del calcolo operato dall’amministrazione.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.