TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-09-27, n. 201609950
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Pubblicato il 27/09/2016
N. 09950/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03187/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2012, proposto da:
M R, rappresentato e difeso dagli avvocati M Z, C Z B, con domicilio eletto presso Studio Legale Zhara Buda in Roma, Via Orti della Farnesina, 155;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali-Corpo Forestale dello Stato, in data 20.01.2012, recante diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio - rigetto richiesta di equo indennizzo;
- del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comitato di verifica per le cause di servizio, posizione n. 7248/2011 nell’adunanza n. 48/2011 del 3.6.2011;
- del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comitato di verifica per le cause di servizio, posizione n. 38426/2011 nell’adunanza n. 383/2011 del 1.12.2011, a seguito di richiesta di riesame da parte dell’interessato;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Padova, mod. BL/B n. ACMO II 113111 del 17 giugno 2011, con ascrivibilità, ai fini dell’equo indennizzo, come ivi giudicata (7^Categoria, Tabella A) e del correlato diritto a percepire l’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il vice questore aggiunto forestale dott. M R riferisce di aver prestato servizio nel Corpo forestale dello Stato dal 1° ottobre 1981 al 31 marzo 2012 e di essere stato assegnato come addetto all'Ufficio Amministrazione Gestione dell'ex azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Tarvisio, con incarico di meccanizzazione elettronica delle procedure operative dell'ufficio. Nel 1991 è stato trasferito al Centro operativo antincendi boschivi di Tarvisio, presso il quale ha svolto attività molto impegnativa che avrebbe inciso sui normali ritmi di vita creando le basi per un notevole stress psicofisico. Nel 1997 è stato trasferito all'Ufficio Amministrazione Gestione ex azienda di Stato Foreste Demaniali di Tarvisio, Sezione naturalistica, con l’incarico di effettuare servizi esterni anche ad alta quota, in condizioni ambientali avverse e pernottamenti esterni. Riferisce di avere svolto molteplici spedizioni scientifica all'estero e in tutto il territorio nazionale, con lunghe trasferte. Nel 2008 è stato nominato Capo dell'Ufficio territoriale per la biodiversità di Tarvisio, con gestione di più uffici.
Espone che l'intera attività lavorativa sarebbe stata particolarmente intensa e stressante dal punto di vista intellettuale nonché fisico e tale da determinare l'insorgere di patologia, come diagnosticata nel corso di una missione di servizio in data 16/6/2010 sull'isola di Montecristo, a seguito di fibrillazione atriale con ricovero successivo presso l'ospedale di Tolmezzo.
Con lettera in data 21 settembre 2010 il dottor R ha chiesto all'Amministrazione di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " ictus cerebrale ischemico posto cardio versione elettrica per fibrillazione atriale " e l'equo indennizzo.
La CMO di Padova con verbale in data 17 giugno 2011 lo ha giudicato affetto da patologia " esiti di ictus cerebrale ischemico post cardioversione elettrica per fibrillazione atriale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco ", ascrivibile alla tabella A, Categoria 7^, ai fini dell'equo indennizzo.
Il Ministero ha chiesto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio il quale con verbale in data 3 giugno 2011 in relazione alla patologia insorta ha precisato che " non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di danno cerebrale, su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata alla predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di un'arteria del circolo cerebrale su base aterosclerotica, embolica o funzionale, sull’insorgenza e decorso della quale, gli eventi del servizio prestato, così come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante".
A seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione del preavviso di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio dell'infermità e di concessione dell’equo indennizzo il dottor R ha presentato in data 10 ottobre 2011 osservazioni e certificazione medica, trasmessi al Comitato di verifica per le cause di servizio. Lamenta che con delibera nell'Adunanza n. 383 del 2011 il Comitato avrebbe confermato acriticamente e genericamente il precedente parere, senza tener conto del complesso dell'attività svolta dal soggetto e del particolare servizio prestato nonché della particolarità del fenomeno di fibrillazione atriale manifestato in località priva di presidio ospedaliero, circostanza che avrebbe determinato il fenomeno più grave e irreversibile.
Riferisce che il Ministero intimato ha recepito integralmente il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio con decreto del Corpo Forestale dello Stato del 20 gennaio 2012 in relazione alla patologia riscontrata e si è conformato al giudizio di non riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Avverso tale provvedimento nonché quelli indicati in epigrafe il dottor R ha proposto ricorso e ha dedotto la Violazione del dPR n. 3 del 1957, art. 68 e del DPR n. 461 del 2001. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione: il parere del Comitato di verifica sarebbe stato espresso in modo semplicistico senza considerare le particolarità del caso, tali da richiedere una più accurata valutazione sul servizio prestato nel corso degli anni, particolarmente intenso e pesante sia dal punto di vista intellettuale che fisico;in particolare riguardo il servizio prestato sull'isola di Montecristo proprio nel momento di manifestazione del fenomeno della fibrillazione atriale, senza che vi sia stata la possibilità di primo soccorso medico in assenza di presidio ospedaliero, circostanza che avrebbe aggravato l’infermità. Mancherebbe la specifica valutazione del Comitato di verifica sulla ininfluenza nella determinazione concausale del fenomeno patologico della mancanza di assistenza medica immediata nel corso del particolare servizio. Secondo il ricorrente sarebbe incongrua e contraddittoria la motivazione del provvedimento impugnato in considerazione anche del parere favorevole della CMO nonché quella del parere formulato dal Comitato di verifica dopo l'istanza di riesame, per mancanza della indicazione esauriente delle ragioni dello scostamento dal precedente giudizio clinico favorevole della CMO. Il Comitato di verifica non avrebbe compiuto alcun esame critico delle considerazioni svolte nelle osservazioni, limitandosi a ribadire un giudizio astrattamente condivisibile (quanto all'insorgenza della patologia), ma concretamente non calzante al caso specifico, nel quale si chiedeva di valutare l'influenza della mancanza di soccorsi e di assistenza medica nell'esito della patologia. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati attesa la illegittimità degli stessi.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso con deposito di documentazione relativa al procedimento.
In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato note difensive con allegata giurisprudenza.
Con successiva memoria il Ministero intimato ha controdedotto alle censure di parte ricorrente ed ha argomentato sulla infondatezza delle stesse, concludendo con la richiesta di reiezione del gravame.
Parte ricorrente ha replicato con memoria anche riguardo la ricostruzione dei fatti e della vicenda ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Parte ricorrente censura, nella sostanza, la insufficiente attività istruttoria e il difetto di motivazione, la contraddittorietà e la violazione della disciplina in materia, con riferimento ai principi sulla casualità materiale e giuridica riguardo la verifica superficiale operata dall’Amministrazione che avrebbe disconosciuto, anche con il riesame, il collegamento esistente tra le condizioni del servizio svolto dal ricorrente, anche quello svolto presso l’isola di Montecristo dove si è manifestata l’infermità e la patologia pure accertata, riconducendola ad una causa esterna (legata a fattori eredo costituzionali).
3. Osserva il Collegio che il C.V.C.S ha negato la dipendenza da fatti di servizio e, a fortiori, il riconoscimento dell’equo indennizzo:
- nell’Adunanza n.48/2011 del 3.6.2011, con la motivazione che “ l’infermità: ‘Esiti di ictus cerebrale ischemico ischemico post cardioversione elettrica per fibrillazione atriale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di danno cerebrale su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di un'arteria del circolo cerebrale su base aterosclerotica, embolica o funzionale, sull’insorgenza e decorso della quale, gli eventi del servizio prestato, così come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante";
- nell’Adunanza n. 383/2011 del 1.12.2011, a seguito del riesame, con la motivazione che “l’infermità da ‘Esiti di ictus cerebrale ischemico ischemico post cardioversione elettrica per fibrillazione atriale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco’ si conferma il precedente parere negativo, in quanto sulla patologia oggetto di riesame il Collegio ritiene che non possano aver influito le condizioni del servizio svolto. Infatti, l’affezione in esame è ricollegabile ai fattori eredo costituzionali, trattandosi di infermità la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi nei suddetti fattori. Pertanto il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza e decorso della patologia in questione”.
Al riguardo, giova evidenziare che per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il C.V.C.S è l'organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente, ed al quale l'ordinamento ha affidato l'accertamento della dipendenza delle infermità e patologie da causa di servizio (art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001), trattandosi di organo che, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, con una valutazione che assorbe anche i giudizi espressi sulla questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera (cfr. Cons.Stato, sez.V, 19 novembre 2012, n. 5835;idem, sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195 ). Tale parere fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo – come nella specie, anche a seguito del riesame – all’esito di apposita determinazione che abbia indotto l’Amministrazione a respingere la richiesta con argomentazioni, anche sintetiche, ma sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della mancata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, di cui ai decreto impugnato.
Nel caso di specie, la C.M.O. di Padova ha diagnosticato la patologia “ Esiti di ictus cerebrale ischemico ischemico post cardioversione elettrica per fibrillazione atriale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco” (verbale in data 17.6.2011).
Successivamente il C.V.C.S, nella ripartizione delle competenze stabilita dalla specifica normativa di cui al d.P.R. n. 461 del 2001, ha reso i giudizi - come sopra riportati, anche in seguito a riesame - circa la non riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità denunciata dall’interessato.
Orbene l’Amministrazione di appartenenza del dipendente, con il decreto in data 20 gennaio 2012 impugnato, ha recepito i pareri espressi dal C.V.C.S ed ha ritenuto di “ dover provvedere in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ” non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.
Il parere negativo dell’organo consultivo - cui ha dato espressa adesione l’Amministrazione di appartenenza recependolo consapevolmente (in conformità) nel decreto impugnato - si è basato sugli esiti del processo verbale redatto dalla C.M.O. e su una acquisizione e rappresentazione dello stato di servizio del ricorrente giungendo ad escludere - sulla base di un percorso argomentativo di natura tecnico scientifica, immune da vizi logici e da contraddittorietà - ogni fattore causale o anche concausale efficiente con l’insorgenza della patologia.
A ciò va aggiunto che detti giudizi sono suscettibili di un sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 12 luglio 2012, n. 6371).
Orbene, perché l’interessato possa fondatamente lamentare i dedotti vizi (quali, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, insufficiente istruttoria, genericità della motivazione) occorre che il giudizio medico-legale si basi su una inidonea motivazione o una valutazione ictu oculi irrazionale, nel senso che non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto (rappresentate dall’interessato o note all’Amministrazione), tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 1995, n. 821).
Il ricorrente sostiene che nel rapporto causa/concausa dell’evento abbiano influito fattori legati al servizio i quali avrebbero agito sulla patologia accertata come cause efficienti e determinanti delle stesse: dalla mancata considerazione di tale rapporto causale deriverebbe l’illogicità e l’erroneità del giudizio medico-legale.
Il Collegio ritiene, contrariamente all’assunto del ricorrente, che il C.V.C.S abbia indicato esaustivamente e compiutamente, sul piano della rilevanza ed origine degli elementi patogeni scatenanti, l’esistenza di fattori specifici idonei ad interrompere il nesso di causalità o concausalità efficiente tra l’infermità riscontrata dalla C.M.O. e l’attività di servizio prestata, basandosi, con argomentazione plausibile e congruamente motivata, “ sugli attuali orientamenti scientifici ” che giustificano, sul piano eziologico, l’imputazione della patologia a fattori “ eredo costituzionali ”.
Sotto questo profilo, le conclusioni dell’Amministrazione s’appalesano ancor più congruenti ove tenuto conto dello stato di servizio del ricorrente.
Ed invero, nel considerare la concausa efficiente e determinante dell’insorgenza di una infermità occorre riferire fatti ed accadimenti concreti, individuati in modo specifico e dotati di un elevato grado di nocività. Nel caso in esame, la valutazione dello stato di servizio del ricorrente, operata dall’Amministrazione sulla scorta delle attività espletate dal dipendente nel corso della carriera, come emergono dal rapporto informativo in atti, appare immune sia da travisamento dei fatti e contraddittorietà che da vizi di macroscopica illogicità.
Il dott. R ha svolto compiti e mansioni rientranti nella ordinaria qualifica di appartenenza, espletate all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
Per quanto concerne gli episodi specifici rilevati nel predetto rapporto informativo, ai fini del nesso di causalità con l’insorgenza della patologia, può osservarsi che “ l’organizzazione di nuovi servizi, infrastrutture ed uffici;frequenti e prolungate alterazioni del ritmo sonno-veglia;percorrenza di moltissimi chilometri per tutto il territorio nazionale;frequenti e molto prolungati spostamenti a piedi su sentieri disagiati ” non irragionevolmente sono stati ritenuti dall’Amministrazione irrilevanti ai fini eziologici, trattandosi delle ordinarie mansioni afferenti i compiti propri della declaratoria di qualifica e ruolo di appartenenza, privi peraltro di comprovata connotazioni di eccezionalità e di elevato grado di nocività, dunque non idonei ad elevarsi a causa o concausa efficiente e determinante dell’evento.
Riguardo poi il rilievo evidenziato dal ricorrente che la patologia accertata sarebbe stata determinata proprio dal “ particolare servizio prestato sull’isola di Montecristo” e dalla mancanza di cure immediate per “ assoluta mancanza di qualsiasi presidio sanitario… ”, si osserva che l’interessato, al ritorno dalla missione sull’isola di Montecristo nel pomeriggio del 17 giugno 2011, non si è sottoposto a visita medica d’urgenza (a Follonica o altra località) ma, come anche dichiarato nella memoria di replica, “fece ritorno a Tolmezzo”. In data 18 giugno 2010 lamentò “cardiopalmo” e si sottopose a visita medica d’urgenza presso il medico curante, come da certificato allegato, che riscontrò “ tachiaritmia da fibrillazione atriale ad insorgenza imprecisabile” prescrivendo visita urgente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Tolmezzo, che confermò la diagnosi mettendo in uscita il paziente nella medesima data del 18 giugno. La patologia ischemica si manifestò successivamente, in data 19 giugno 2010, e venne riscontrata a seguito di ricovero presso l’Ospedale.
Va soggiunto, che le conclusioni rese dal cardiologo curante con parere in data 28.12.2015 riguardano, da un lato, gli effetti del tempo trascorso tra la comparsa della fibrillazione atriale e il trattamento sanitario nella genesi della “tromboembolia”, circostanze legate anche alla scelta dell’interessato di non ricoverarsi immeditatamente dopo aver lasciato l’isola e non comprovanti dunque, di per sé, il nesso di causalità tra l’insorgere dell’infermità evento e la prestazione del servizio;dall’altro, le generiche e non documentate considerazioni sulla non rilevanza, nella fattispecie, della “familiarità” (senza che sia stata tuttavia dimostrata la palese erroneità o inattendibilità del giudizio tecnico);rilievi di parte che, per il loro contenuto, non sono pertanto idonei ad inficiare il giudizio tecnico discrezionale adottato dal Comitato di verifica (sulla valenza della documentazione medica di parte cfr. C.d.S., sez. IV, 16/6/2015 n. 2989;Tar Lazio, sez. I, 17/7/2015, n. 8802;Tar Puglia, Lecce, sez. II , 11 novembre 2015, n. 3255) .
Ed invero, non risulta che parte ricorrente abbia comprovato in modo significativo e concreto, neppure mediante la documentazione allegata da ultimo, l’incidenza reale delle condizioni di lavoro sull’insorgenza della malattia in ragione di particolari attività e sforzi (sul regime dell’onere della prova, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885).
4. Richiamando, quindi, le precedenti considerazioni e in armonia con la richiamata giurisprudenza amministrativa, il Collegio ritiene che le censure dedotte sono infondate e che il ricorso vada, pertanto, respinto.
Il Collegio stima equo, data la particolare natura della controversia, disporre in via eccezionale la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.