TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-10-22, n. 201912153
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Pubblicato il 22/10/2019
N. 12153/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09872/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9872 del 2019, proposto personalmente da
L R
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Elettorale Centrale presso la Suprema Corte di Cassazione
per l'annullamento
del verbale di proclamazione degli eletti in esito alle Elezioni Europee del 26.05.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, personalmente proposto, il sig. L R ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo “a) per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Suprema Corte di Cassazione e, conseguentemente, di tutte le operazioni elettorali avvenute secondo le illegittime ed incostituzionali leggi che hanno condotto alla nomina dei nominati, b) per l’accertamento dell’esclusivo diritto elettorale passivo di un simbolo di partito ovvero del diritto di essere votato quale unico soggetto ammesso al voto con il cittadino escluso o sotto tutela di un Presidente o Segretario di partito, c) per l’accertamento del … (suo) diritto elettorale passivo ed attivo, del relativo danno economico per il mancato inserimento del… (suo) simbolo “Parlamentare Indipendente” in scheda elettorale nella I e II Circoscrizione Italia Nord Occidentale e Nord Orientale, d) per l’accertamento del … (suo) diritto elettorale passivo ed attivo, del relativo danno economico per il mancato inserimento del… (suo) simbolo “Parlamentare Indipendente” in scheda elettorale nella I e II Circoscrizione Italia Nord Occidentale e Nord Orientale, in relazione alla nullità delle Sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato”, chiedendo di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di “varie leggi”.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha affermato di aver impugnato dinanzi all’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione l’esclusione del suo simbolo “Parlamentare Indipendente” dalle schede delle ultime Elezioni Europee del 26.05.2019 (nelle Circoscrizioni I e II), di aver proposto contro le decisioni di rigetto dell’Ufficio Elettorale Nazionale ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, e successivamente alla pronunce di rigetto da parte di tale Giudice di primo grado, appello al Consiglio di Stato, vedendo, però, dichiarati inammissibili i relativi gravami.
Contestando le suddette pronunce dei giudici di primo e secondo grado, il ricorrente ha sostenuto la “nullità” delle stesse, per mancato rispetto da parte degli organi giudicanti del termine previsto a pena di decadenza dall’art. 129 c.p.a. per la celebrazione dell’udienza.
Illustrando di aver depositato “nel 2019, lo scorso 17 aprile, la candidatura (solo) nella I (circoscrizione) a Milano (nella) II (circoscrizione) a Venezia”, il ricorrente ha, poi, chiesto “di depositare in codesta sede le accettazioni di candidatura già pronte per il deposito nella III Circoscrizione Italia Centrale, nella IV Circoscrizione Italia Meridionale e nella V Circoscrizione Italia Insulare, non giunte nelle mani degli Uffici Elettorali Circoscrizionali” a causa di “ritardi, intoppi e distanze”.
Dopo una lunga digressione sulla facoltà per il cittadino di difendersi personalmente nei giudizi elettorali, sulla necessità della presenza del Pubblico Ministero in tutte le cause elettorali, comprese quelle dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa, stante l’interesse pubblico sotteso, sul significato della figura del Giudice e sul funzionamento del sistema democratico, il ricorrente ha, inoltre, lamentando l’incostituzionalità non solo della l.n.18/1979, che detta le norme per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, ma anche di numerose altre disposizioni legislative contenute nel DPR n. 361/1957 (Norme per l’elezione della Camera dei Deputati), nel d.lgs. n. 533/1993 (T.U. per l’elezione del Senato della Repubblica), nel Codice del processo amministrativo (d.lgs.n. 104/2010), nella l.n. 459/2001, (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), nella l.n. 28/2000 (Accesso ai sistemi di comunicazione politica), nel R.D. n. 1611/1933 (T.U. sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e nel Codice di procedura civile.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 15.10.2019 il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione di due giudici del Collegio, che avevano fatto parte del Collegio che aveva respinto i ricorsi da lui in precedenza proposti ai sensi dell’art. 129 c.p.a. contro l’esclusione del suo simbolo dalle Elezioni Europee del 26.05.2019.
Il Tribunale, ritenendo, a seguito di sommario esame, l’istanza manifestamente inammissibile ed infondata, ha disposto a norma dell’art. 18 comma 4 c.p.a. la prosecuzione del giudizio.
Nella medesima udienza pubblica il Tribunale ha rilevato l’esistenza di plurimi profili che avrebbero potuto determinare l’inammissibilità del ricorso.
All’esito della discussione la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso, come eccepito dall’Avvocatura Generale dello Stato e come rilevato anche da questo Tribunale all’udienza di discussione, è inammissibile.
Esso, proposto contro il verbale di proclamazione degli eletti alle Elezioni Europee tenutesi il 26.05.2019 non risulta, per stessa ammissione del ricorrente, essere stato notificato ad alcun controinteressato (e, quindi, a nessuno dei candidati proclamati eletti nel verbale stesso) in violazione di quanto disposto dall’art. 130 comma 3 c.p.a. che prescrive che “Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”.
L’omessa notifica nei confronti di almeno un controinteressato, prevista a pena di decadenza, comporta, come detto, l’inammissibilità del ricorso poiché “parti necessarie del giudizio elettorale nel quale si impugna il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, in posizione di controinteressati, sono i candidati proclamati eletti che siano direttamente e immediatamente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, nel senso, cioè, che la loro proclamazione, in caso di esito favorevole del gravame, perderebbe effetto” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II , 1.12.2016, n. 3118).
Il ricorso in epigrafe appare, in verità, inammissibile anche per un altro ordine di ragioni: con esso, proposto come detto, contro il verbale di proclamazione degli eletti, il ricorrente risulta aver inteso far valere (nuovamente) in giudizio censure dirette contro l’esclusione del suo simbolo e della sua candidatura individuale dalla competizione elettorale europea.
Ciò contrasta, da un lato, con quanto stabilito dagli artt. 129 e 130 c.p.a. sul sistema delle impugnazioni in materia elettorale per cui “I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione” (art. 129 comma 1 c.p.a.) e solo “gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti” (art. 129 comma 2 c.p.a.) e, dall’altro lato, con il giudicato che sull’esclusione della candidatura individuale del ricorrente dalle Elezioni Europee del 26.05.2019 risulta essersi formato per effetto dell’inammissibilità dell’appello alle sentenze di questo TAR n. 5354/2019 e n. 5355/2019, dichiarata dal Consiglio di Stato con le decisioni n. 2849 e 2853 del 2.05.2019.
Come evidenziato dalla giurisprudenza che si è occupata maggiormente della questione, “con la norma novellata dal D.Lgs. n. 160 del 2012 il rito disciplinato dall'art. 129 ormai sembra essere, anche sotto il profilo testuale, obbligatorio, dal momento che il c. 1, dispone che gli atti ivi menzionati "sono impugnabili", e l'art. 129, c. 2, come novellato, dispone che solo gli atti diversi da quelli di cui al c. 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.
Il testo normativo novellato rafforza la finalità di separare nettamente gli effetti lesivi derivanti dagli atti conclusivi della procedura di ammissione delle liste e dei candidati da quella successiva della competizione elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti e che è tenuta indenne dai vizi della fase preparatoria sia attraverso la inoppugnabilità degli atti che attraverso la formazione del giudicato correlato alla particolarità del rito caratterizzato dalla accelerazione dei termini per la definizione delle controversie.
Non sono, pertanto, ammissibili in sede di impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti censure riferibili alla fase di ammissione delle liste e dei candidati, i cui atti conclusivi sono divenuti inoppugnabili (si veda TAR Piemonte sez. 2^ 10 ottobre 2013 n. 1073)” (cfr. TAR Piemonte Sez. II, 23.102014 n. 1571).
Stante l’inammissibilità del ricorso, per le ragioni predette, tutte le questioni di costituzionalità poste in esso si rivelano manifestamente prive di rilevanza, perché tutte le disposizioni legislative citate dal ricorrente come meritevoli di un vaglio di coerenza con il dettato della Carta Costituzionale non possono, in verità, trovare applicazione nel presente caso per la soluzione della controversia.
Per completezza e in ragione della particolare natura del giudizio elettorale, può, infine, precisarsi che le suddette questioni – poste, come già sottolineato da questo Tribunale nella sentenza n. 5355/2019, in maniera “eterogenea” e “generica, non indicandosi in modo specifico i parametri costituzionali che si assumono violati, ma unicamente una lunga serie di articoli della Costituzione (2, 3, 4, 16, 21, 22, 24, 28, 48, 49, 51, 56, 58, 67, 76, 113, 117), né sotto quali particolari profili dette Leggi, in base a quanto dispongono, avrebbero espressamente disatteso l’articolato costituzionale” - sarebbero comunque risultate manifestamente infondate, come quella relativa alla legge n. 18/1979, che detta le norme per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, poiché come evidenziato nella citata sentenza di questo Tribunale, il “richiamato diritto soggettivo di elettorato passivo… è riconosciuto, ex art. 51 Cost, e, dunque, al più alto livello normativo, ma del pari disciplinato dalla legge” o manifestamente irrilevanti, per l’assenza di qualsiasi connessione con il provvedimento impugnato o con il presente giudizio (come le questioni riguardanti la normativa di elezione della Camera dei Deputati o del Senato o la legge sull’accesso ai sistemi di comunicazione politica o il Testo Unico sull’Avvocatura dello Stato).
Parimenti inammissibili non possono che risultare anche le domande volte a far valere la pretesa “nullità” di sentenze ormai passate in giudicato, ad effettuare, in sede di giudizio sulla proclamazione degli eletti, dinanzi al Tribunale, il deposito di candidature per le medesime elezioni addirittura non presentate nei termini dinanzi alle Circoscrizioni III, IV e V o a richiedere un “risarcimento economico” per la pretesa lesione del “diritto di elettorato attivo e passivo”, del ricorrente, in realtà in alcun modo pregiudicato dall’atto impugnato (elettorato attivo) o comunque non correttamente esercitato secondo le modalità prescritte dalla legge (elettorato passivo).
Per la natura della controversia e per la tipologia delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.