TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-08-16, n. 202100595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-08-16, n. 202100595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100595
Data del deposito : 16 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2021

N. 00595/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Isola Bella S.r.l., -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Vico II Merello n. 1;

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Vico II Merello n.1;

contro

Comune di Palau, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 10;

Comune di Palau Suap, Conferenza dei Servizi, Regione Sardegna Servizio Tutela Paesaggistica Provincie Sassari ed Olbia Tempio, Soprintendenza Bapsae Provincie Sassari e Nuoro non costituiti in giudizio;

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso lo studio Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;

nei confronti

I Gabbiani S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Vignolo, Gianmarco Delunas, Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

per l'annullamento

con il ricorso principale e con i motivi aggiunti depositati in data 23.7.2014:

- del provvedimento DUAAP n. 7/2014 del 14.3.2014, accordato dal Comune di Palau alla Società "I Gabbiani s.r.l." con sede in Porto Pollo, integrante "il titolo unico per la realizzazione dell'intervento edilizio" per l'ampliamento, ristrutturazione e modifica destinazione d'uso all'edificio distinto in Catasto sul F. 1, mappale 1234, contraddistinto al n. 572F, già realizzato a servizio del campeggio "Isola dei Gabbiani", località "Isuledda-Porto Pollo", con concessioni edilizie n. 5 del 19.3.1993 e n. 7/1994 del 15.2.1994, nonché oggetto di autorizzazione edilizia in sanatoria n. 14/2014;

- dell'autorizzazione edilizia in accertamento di conformità n. 14/2014 del 10.2.2014, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Palau a favore della I Gabbiani s.r.l. , di mantenimento del ribassamento corpo lato sud del gruppo servizi 1, realizzati nel F. 1 particella 1334, del quale la stessa Società ha dichiarato la proprietà, costituito dal fabbricato originariamente autorizzato per la realizzazione di n. 3 gruppi di servizi del campeggio esistente, in virtù di concessione edilizia n. 5/1993 del 19.3.1993, con successiva concessione edilizia in variante n. 7/1994;

- del Nulla Osta Paesaggistico espresso favorevolmente dall'UTP della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Servizio UTP per le province di Sassari, Olbia Tempio, in ordine all'intervento di cui al titolo edilizio suindicato, espresso verbalmente in senso Conferenza di Servizi e confermato con nota prot. n. 10664 del 7.3.2014;

- del parere favorevole della Conferenza di Servizi di cui al verbale della seduta del 12.3.2014 presso il SUAP;

- nonché avverso ogni ulteriore atto inerente, connesso, presupposto e conseguente, ivi compresi i pareri favorevoli espressi da terze autorità di competenza in seno alla Conferenza di Servizi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palau, della Regione Sardegna e di I Gabbiani S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Sig.ra -OMISSIS- è comproprietaria (con la sorella C) dell’area posta in Comune di Palau, nell’Isola Bella, denominata comunemente “Isuledda”, distinta in Catasto al F.1 mappale 1 di ha. 13.88.24, pervenuta alla medesima pro quota (50%) jure ereditatis dal padre, il Conte -OMISSIS-, area confinante con il terreno acquistato dalla Società “I Gabbiani s.r.l.” (alla medesima venduto dal precedente proprietario, Sig. -OMISSIS-residente in Milano, con rogito del 21.5.1992 Dott. -OMISSIS-, notaio in Milano).

Riferiscono le ricorrenti che l’area delle sorelle -OMISSIS- (con gli annessi fabbricati ivi insistenti), anni addietro, era stata dal Conte -OMISSIS- concessa in locazione alla Sig.ra -OMISSIS-, con contratto del 23.2.1974.

A sua volta la Sig.ra -OMISSIS-, con la formale autorizzazione del Conte -OMISSIS-, presentava al Comune un progetto per insediarvi un campeggio, previa approvazione di un piano di lottizzazione, esteso all’intera area, in cui insistevano diversi edifici (con destinazione residenziale ed agricola) di proprietà del Conte -OMISSIS-, piano attuativo esteso esclusivamente alla proprietà -OMISSIS-.

Il PdL per la realizzazione del campeggio veniva approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 14.10.1974, seguito dalla stipula della relativa Convenzione tra la Sig.ra -OMISSIS- (sempre con l’assenso del Conte -OMISSIS- quale titolare del diritto di proprietà) ed il Sindaco del Comune di Palau: rogito del Segretario Comunale, Dott. -OMISSIS-, del 21.1.1975 Rep. n.166.

La Signora -OMISSIS- avviava le opere di urbanizzazione primaria nei termini e modi previsti dalla suindicata convenzione, insediando il campeggio con annessi servizi (riserve idriche, locali sgombero, ricezione, servizi igienici, ecc.) ed asservendo ai medesimi, con il relativo cambio di destinazione, anche i fabbricati preesistenti detenuti in locazione: faceva seguito, alcuni anni dopo, l’avvio dell’attività del “camping”.

Nel 1990 la Sig.ra -OMISSIS- cedeva l’azienda turistico-commerciale alla Società “I Gabbiani s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante il Sig. -OMISSIS-.

Il Conte -OMISSIS- accettava il subentro nel contratto di locazione.

Riferiscono ancora le ricorrenti che l’azienda oggetto della suindicata cessione non poteva comprendere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria accedenti la proprietà del suolo, né le opere a questo incardinate e permanentemente destinate al campeggio inteso quale “immobile” comprensivo dei sovrassuoli (in difetto di una formale cessione del diritto di superficie);
alcune delle costruzioni erano fin dall’origine di proprietà del Conte -OMISSIS-, oggetto del contratto di locazione, altre erano state realizzate ex novo dai locatori, semplici detentori del medesimo immobile (prima la signora -OMISSIS- e poi la I Gabbiani s.r.l.).

Quindi, proseguono le ricorrenti, entrambi i locatari, succedutisi nel tempo, avevano scelto di realizzare a proprie spese opere stabili che incrementavano la consistenza del cespite immobiliare detenuto in affitto.

Nel corso degli anni a seguire il Sig. -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della Società locataria, effettuava, a sua volta, diversi interventi edilizi, taluni abusivamente (per i quali ha poi, avviato le relative procedure di sanatoria), in difetto del consenso del proprietario.

Per quanto consta alle ricorrenti i nuovi interventi riguardano dieci serbatoi per l’acqua potabile, alcuni gazebo, un nuovo tratto di condotta interrata, lo spostamento della cabina elettrica e la realizzazione di tre gruppi di servizi igienici a servizio del campeggio già in esercizio: in parte con diverse pratiche amministrative tra il 1992 ed il 2000 ed in parte senza titolo.

Affermano ancora le ricorrenti che l’opera costituita da uno dei tre gruppi di servizi igienici, anziché essere stata realizzata all’interno del perimetro del PdL, in conformità alle concessioni edilizie a suo tempo accordate, risulta spostata oltre il confine, però artatamente “in limine”, onde non far percepire la sua edificazione illecita in area diversa, ma non compresa nel PdL;
ossia nel terreno come sopra acquistato nel 1992 dalla Società “I Gabbiani s.r.l.” in persona del Sig. -OMISSIS-: non a caso le relative concessioni edilizie sono state richieste nel 1993 e 1994.

Tale circostanza era già emersa nel precedente contenzioso giurisdizionale intercorso tra le parti dinnanzi a questo T.A.R. (diniego della

DUAAP

238/2011 oggetto del ricorso n.458/2011).

Era, perciò, chiaro, secondo le ricorrenti, che, in previsione della preannunciata disdetta del contratto di locazione da parte dei -OMISSIS-, la “I Gabbiani s.r.l.” aveva surrettiziamente avviato le procedure edilizie con l’intento di trasferire il camping dei -OMISSIS- nella sua proprietà, rappresentata ad arte nelle relazioni tecniche e nelle domande di autorizzazione, come facente parte del “campeggio esistente”, e quindi anche oggetto del PdL, seppur non vero.

Pertanto, la suindicata pertinenza (gruppo servizi igienici autorizzati nel 1993/1994 in quanto a “servizio del campeggio esistente”) è stata invece edificata illecitamente, in prossimità del confine del medesimo campeggio, nell’area di proprietà della I Gabbiani s.r.l., così come illecitamente sono state nella medesima area “trasferite” altre pertinenze e opere, ivi comprese le deviazioni e ramificazioni di opere di urbanizzazione.

Secondo le ricorrenti, per effettuare questo illecito intervento sono stati effettuati scavi e abbattimento di rocce per acquisire ulteriore spazio, ove collocare le medesime, in quanto il confine dell’area della proprietà della I Gabbiani s.r.l. (che segna anche la proprietà -OMISSIS-) dista all’incirca 110 metri dalla battigia.

Consegue che tutte le opere e gli interventi effettuati dalla I Gabbiani s.r.l., sia nel corso della locazione sia nel corso degli ultimi anni (peraltro per la maggior parte oggetto delle diffide a demolire già emesse dal Comune) sono state effettuate nella fascia costiera di salvaguardia integrale dei 150 mt. dal mare, in difetto di un piano attuativo, il quale, comunque, non potrebbe essere oggi approvato in ragione dei vincoli legali (ex L.R. 45/1989), con cui si porrebbe irrimediabilmente in contrasto.

Alla scadenza del contratto di locazione, le coeredi -OMISSIS- (-OMISSIS-, figlie del Conte) avviavano, nel 1998, la causa di “licenza per finita locazione al 31.12.1999” dinnanzi il Tribunale Civile di Tempio Pausania, che la respingeva con sentenza n. 129/2000, riformata dalla Corte d’Appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari- che l’ha accolta con sentenza n. 269/2001 del 10.10.2001.

Espongono quindi le ricorrenti che ci sono voluti ulteriori dieci anni per ottenere il rilascio (nel 2009) del suindicato compendio immobiliare destinato e utilizzato a “camping” con l’esecuzione forzata della sentenza;
nelle more, la “I Gabbiani s.r.l.” ha frapposto ogni ostacolo possibile per poter realizzare (soprattutto nell’imminenza dell’ormai improcrastinabile rilascio con l’ausilio della forza pubblica) diversi interventi edilizi finalizzati a trasferire nella sua proprietà il medesimo camping e sottrarsi, surrettiziamente, all’onere del piano attuativo e, soprattutto, al vincolo di assoluta inedificabilità.

L’area di proprietà della I Gabbiani s.r.l. è da anni gravata da penetranti vincoli paesaggistici, nelle more intervenuti a salvaguardia integrale della fascia costiera (nella quale interamente ricade per circa 150 m. dalla battigia) imposti con L.R. 45/1989 e s.m.i.

Solo dopo aver ottenuto la riconsegna della loro proprietà con l’Ufficiale Giudiziario, le coeredi -OMISSIS- hanno potuto constatare che la I Gabbiani s.r.l., tra i diversi atti vandalici compiuti a danno dei preesistenti fabbricati, aveva scardinato dall’area del PdL (trasferendoli nella sua proprietà non lottizzata) quattro vasconi destinati alla riserva idrica, nonché manomesso diverse infrastrutture (idrica, elettrica, fognaria) per deviarne il percorso verso la sua proprietà.

Inoltre, è emerso (dal precedente contenzioso giurisdizionale intervenuto tra le medesime parti) che la I Gabbiani s.r.l. - tra il 2009 ed il 2010 -, aveva ivi realizzato una nuova condotta idrica, previo il taglio e deviazione delle condotte adduttrici alla lottizzazione -OMISSIS-, rimasta di conseguenza senz’acqua;
ed ancora (Ordinanza Sindacale n. 4 del 21 maggio 2009) realizzava, in difetto di piano attuativo, una nuova condotta fognaria nell’area di sua proprietà, collegandola forzatamente (con il favore di una illegale ingiunzione del Comune) all’impianto di sollevamento della lottizzazione -OMISSIS-;
realizzava anche una nuova rete elettrica deviando il collegamento di una delle cabine elettriche della proprietà -OMISSIS-: il tutto per dotare di infrastrutture primarie l’area di sua proprietà in difetto della preventiva approvazione di un piano di lottizzazione ritualmente convenzionato e nonostante l’assoluto contrasto di tali opere con la disciplina urbanistica vigente ed i vincoli paesaggistici ex L.R. 45/89.

La I Gabbiani s.r.l. ha poi, di recente, insediato circa 70 alloggi unifamiliari prefabbricati, con l’allaccio alle utenze primarie, da destinarsi alla residenza turistica dei clienti.

Proseguono ancora le ricorrenti riferendo che il Comune di Palau, nonostante sia emersa (anche dalle altre vicende processuali) la realizzazione di una lottizzazione abusiva, ha avviato soltanto procedure di repressione di abusi edilizi: note del Comune 3.6.2011 prot. 10238 e 24.5.2011 prot. 9533. Con quest’ultima nota, infatti, il Comune dichiara che in data 25.4.2011 il Servizio Urbanistica ha “… avviato, nei confronti della Società I Gabbiani srl, nella persona del suo legale rappresentante Sig. -OMISSIS- Luciano, procedimento amministrativo relativo alla repressione dell’abusivismo edilizio ai sensi della L.R. 23/85 e ss.ii.”.

La Signora -OMISSIS-, non appena venuta a conoscenza della pendenza del ricorso giurisdizionale dinnanzi il T.A.R. Sardegna (n. 458/2011) proposto dalla Gabbiani s.r.l. avverso le ordinanze di demolizione nn. 4 e 6 del 2011, vi interveniva ad opponendum, rappresentando quanto sopra esposto, al fine di fornire incontestabile prova di tutti gli abusi edilizi perpetrati dal Sig. -OMISSIS- nell’interesse della Società I Gabbiani s.r.l., in un ambito non edificabile e, comunque (ammessa e non concessa la sua edificabilità) con obbligo di preventiva approvazione e convenzione di un piano attuativo.

Nel contempo la Signora -OMISSIS- veniva a conoscenza che la I Gabbiani s.r.l. aveva impugnato (ricorso n. 383/2012) un ulteriore provvedimento repressivo degli abusi edilizi, ossia l’ordinanza n. 1/2012 del 7.3.2012, con cui il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Palau aveva ingiunto alla ricorrente la demolizione di un “gazebo, una cucina mobile, una casa mobile adibita a reception e di un chiosco prefabbricato adibito a bar ed il ripristino dello stato dei luoghi”: di conseguenza la Sig.ra -OMISSIS- interveniva “ad opponendum” anche in questo secondo ricorso.

Si rileva, in merito, che le opere edilizie oggetto di questa ultima Ordinanza di demolizione n. 1/2012 (come quelle delle precedenti ordinanze) erano anch’esse (come quelle in precedenza illecitamente realizzate) finalizzate all’illegale trasferimento del camping dei -OMISSIS-, essendo precluso dalla normativa urbanistica vigente l’insediamento in loco di un nuovo campeggio.

I ricorrenti ricordano che il ricorso n. 458/2011 era rivolto, in particolare, alla “diffida” a non eseguire i lavori indicati nella DUAAP n. 238/2011 presentata dalla Gabbiani s.r.l. (sulla quale era stato espresso parere contrario dal responsabile SUAP con comunicazione 6951 del 19.4.2011), nonché al provvedimento del responsabile del Servizio Urbanistica n. 2 del 29.11.2011 (reso su parere della Commissione Edilizia nella seduta del 21.11.2011), con cui era stata respinta l’istanza di “accertamento di conformità” presentata dalla Società I Gabbiani s.r.l. in data 19.9.2011: provvedimento, quest’ultimo, impugnato con il ricorso 79/2012, riunito, in un’unica decisione, al precedente ricorso n. 458/2011, deciso con sentenza di rigetto n. 282/2013 passata in giudicato.

Sul ricorso R.G. n. 382/2012 (avverso le Ordinanze di demolizione nn. 4 e 6 del 2011) è stata, invece, resa la sentenza 283/2013 (di rigetto del ricorso), appellata dinnanzi il Consiglio di Stato

(ric. n. 3470/2013) con richiesta di sospensione della sua efficacia nonché di sospensione degli originari provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Stato Sez. VI, con Ordinanza n. 2287/2013, ha respinto l’istanza inibitoria della Società I Gabbiani s.r.l. appellante “ considerato che, ad un primo esame delle questioni dedotte, proprie della fase cautelare, non appaiono sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenendo conto del quadro normativo di riferimento ”.

In ragione delle sopra esposte vicende amministrative e giudiziarie, avendo il Comune di Palau già accertato l’illecito avvio della realizzazione di opere abusive, le ricorrenti affermano di aver fatto affidamento sul corretto agire del Comune, nel dar corso alle misure sanzionatorie conseguenti alle sopra indicate ordinanze e diffide a demolire.

Nel contempo la Sig.ra -OMISSIS- Micaela, cercava di recuperare il proprio patrimonio immobiliare non solo con il ripristino materiale delle infrastrutture e costruzioni esistenti nel campeggio gravemente danneggiato dalla I Gabbiani s.r.l., ma anche con il recupero della funzionalità del medesimo, di cui afferma di avere diritto di fruire in conformità alla destinazione d’uso impressa dallo strumento urbanistico attuativo.

A tal fine la Signora -OMISSIS- presentava un complessivo progetto di riqualificazione dell’intero campeggio (attivo da oltre trent’anni), con contestuale richiesta di nullaosta paesaggistico all’UTP Provinciale della Regione Autonoma della Sardegna.

Sennonché, la Regione Autonoma della Sardegna, con il provvedimento prot. n. 14594/2012 del 13.3.2012, condizionava l’accoglimento dell’istanza alla demolizione di alcune costruzioni risalenti agli anni sessanta (quindi non “abusive”), di proprietà della famiglia -OMISSIS-, inserite nel PdL approvato e convenzionato.

Avverso tale provvedimento negativo dell’UTP la Signora -OMISSIS- ha promosso ricorso giurisdizionale con il ministero dell’Avv. Pietro Corda (pendente dinnanzi il T.A.R. Sardegna con il n. 364/2012).

Inoltre, le coeredi -OMISSIS- (la ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- per il 50% e la Signora C -OMISSIS- per l’altro 50%), proprio ai fini della sistemazione e gestione del camping legittimamente realizzato, hanno costituito nel 2006 la Società “Isola Bella s.r.l.”, con sede legale in Olbia, Corso Umberto n. 46, per lo svolgimento di tutte le attività e iniziative atte a rimettere in funzione il campeggio di cui è causa.

In ragione di questo obiettivo la Società Isola Bella s.r.l., nel luglio 2012, presentava al Comune di Palau la DUAAP diretta:

a) a ristrutturare tutte le opere di urbanizzazione primaria afferenti l’area come sopra lottizzata con destinazione campeggio;

b) a collocare in via temporanea e provvisoria, un prefabbricato/roulotte da destinarsi a reception del campeggio, quest’ultimo nelle more dell’approvazione del progetto c.d. di “riqualificazione”, per la sistemazione di tutti gli edifici esistenti (oggetto del contenzioso pendente dinnanzi il T.A.R. Sardegna nei confronti dell’UTP Regionale).

Il Comune negava tale autorizzazione con D.D. del Suap n.29/2012, impugnata al TAR Sardegna con il ricorso n. 29/2013, deciso con sentenza n. 878/2013, con la quale il ricorso è stato parzialmente accolto per quanto attiene la manutenzione e messa a norma degli impianti infrastrutturali, mentre è stato respinto per quanto attiene la collocazione del prefabbricato da destinarsi, seppur temporaneamente, a reception: di conseguenza ora le coeredi -OMISSIS- e la Società Isola Bella s.r.l. riferiscono di attendere la decisione del T.A.R. sul suindicato ricorso avente ad oggetto il complessivo progetto di riqualificazione dell’intero campeggio, onde procedere alla ristrutturazione di tutti i fabbricati preesistenti, ivi compreso quello già destinato permanentemente (anche in precedenza) alla reception.

Alla fine del mese di marzo dell’anno 2014, allorquando la Sig.ra -OMISSIS-, figlia della Signora -OMISSIS-, si è recata nella proprietà della madre per un controllo, si è accorta che vi era una sorta di movimento di cantiere nell’area limitrofa di proprietà della Gabbiani s.r.l. senza l’evidenza di alcun cartello di segnalazione dei lavori con l’indicazione del relativo titolo abilitativo.

Recatasi subito (nella medesima giornata del 27.3.2014) al Comune per denunciare il fatto, ritenendo che si trattasse di un abuso edilizio, è stata posta a conoscenza del rilascio favorevole di una “DUAAP” a favore della Gabbiani s.r.l.;
nella circostanza, il funzionario le ha indicato gli estremi della pratica DUAAP facendole compilare contestualmente il modulo per averne copia.

La copia della relativa documentazione è stata consegnata alla Sig.ra -OMISSIS- in data 5 maggio 2014, in files, contenuti in una c.d. “chiavetta/pen drive”, datale brevi manu dal funzionario del

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