TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-09, n. 202201524
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Pubblicato il 09/02/2022
N. 01524/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04182/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A G, M O, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- del provvedimento dell'Accademia Navale di Livorno – Nucleo Consulenza Legale, prot. n. M_D MACCAD0005282 del 9 marzo 2021 avente ad oggetto “Esclusione dal corso”, a mezzo del quale l'Amministrazione ha escluso il ricorrente dal concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2020-2021 e, quindi, dalla prosecuzione dei corsi, ai sensi dell'art. 638, comma 2, D. lgs. n. 66/2010 e degli artt. 2, 21 e 25 del Bando di concorso (doc. 1 – provvedimento di esclusione prot. n. M_D MACCAD0005282 del 9 marzo 2021);
- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2020-2021, indetto dal Ministero della Difesa e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 102 del 27 dicembre 2019, nella parte in cui all'art. 2, lett. g) tra i requisiti generali di partecipazione è previsto di “-OMISSIS-” (doc. 2 – Bando di concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2020-2021);
- di ogni ulteriore atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Accademia Navale di Livorno – Nucleo Consulenza Legale, del 9 marzo 2021, con il quale l'Amministrazione lo aveva escluso, con effetto retroattivo, dal concorso per esami per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2020-2021, e, per l’effetto, dalla prosecuzione dei corsi.
Detto provvedimento era stato adottato dall’Amministrazione in quanto il ricorrente, alla data della domanda di concorso, era -OMISSIS-, circostanza venuta a conoscenza dell’Amministrazione medesima -OMISSIS-. Il ricorrente, pertanto, risultava carente del requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. g) del bando di concorso, ossia di “-OMISSIS-”.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente censurava, innanzitutto, -OMISSIS-e di preavviso che avrebbero dovuto precedere l’adozione del provvedimento impugnato. Evidenziava, inoltre, molteplici profili di illegittimità, in particolare eccesso di potere per difetto di proporzionalità, illogicità, ingiustizia manifesta, censurando l’interpretazione asseritamene formalistica data dall’Amministrazione alle norme in discorso, contrariamente ad una lettura costituzionalmente orientata, finalizzata, tra l’altro, a valorizzare il caso in cui-OMISSIS-. Sotto tale profilo, in subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g bis) del D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’Ordinamento Militare, per violazione degli articoli 3, 24, 27, 97 della Costituzione.
Nel merito il ricorrente affermava che, al momento della presentazione della domanda di concorso,-OMISSIS-. Contestava, inoltre, la circostanza che, al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, l’Amministrazione fosse a conoscenza del fatto che la sentenza fosse stata di non luogo a procedere.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha evidenziato, tra l’altro, che, al fine di chiarire la data di acquisizione della qualifica di imputato del ricorrente, nonché il momento di conoscenza di tale status, aveva acquisito dall’organo inquirente la formale “-OMISSIS-” e tale atto, emanato dal P.M. in data 29.7.2019, era stato notificato al ricorrente presso il domicilio eletto in data 8.4.2020. Inoltre, nel corso dell’ultima fase concorsuale – lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e, successivamente, la prova orale di matematica – in occasione della richiesta di conferma per iscritto del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g) e h) del bando di concorso, l’Amministrazione evidenziava che il ricorrente aveva dichiarato: “non sono intervenute modifiche o integrazioni giudiziarie rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso per l’anno accademico 2020-2021, e pertanto CONFERMO quanto richiesto dall’art. 2 comma 1, lett. g) e h) del bando”.
Con ordinanza n. 2679/2021, il Collegio ha sospeso il provvedimento impugnato e, in esecuzione di tale provvedimento cautelare, l’Amministrazione ha autorizzato l’ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente alla 1^ classe del corso regolare, unitamente ai vincitori del concorso per l’ammissione all’Accademia Navale per l’anno accademico 2021-2022, “-OMISSIS-”.
La difesa del ricorrente ha successivamente prodotto memoria in cui, ribadendo le proprie difese, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 24.01.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Il bando di concorso è chiaro nel prevedere, all’art. 2,, lett. g) come requisito di partecipazione, il “-OMISSIS-”. È altrettanto chiaro nel prescrivere, altresì, al medesimo art. 2, co. 5, che “…tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti, salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera b), sino all’ammissione presso i singoli Istituti di formazione e fino alla nomina a Ufficiale.” Detta norma riproduce l’art. 635, comma 1, lett. g bis) D. lgs. n. 66/2010, recante la disciplina dei “Requisiti generali per il reclutamento”.
Se da un lato può ritenersi pacifico che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non fosse a conoscenza di essere imputato in un procedimento penale, non può dubitarsi, al contrario, che, allorquando ha rilasciato, in data 16.09.2020, la dichiarazione relativa alle non intervenute modifiche o integrazioni giudiziarie rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, effettuava una dichiarazione non veritiera, in quanto già in data 08.04.2020 gli era stato notificato il provvedimento di rinvio a giudizio, dal quale, peraltro, si evinceva che lo status di imputato era stato acquisito dal ricorrente medesimo in data 29.07.2019 (prima della presentazione della domanda, avvenuta in data 02.01.2020).
La sola circostanza che al momento della presentazione della domanda il ricorrente fosse imputato in un procedimento penale per delitto non colposo si è posta, dunque, quale presupposto atto a far adottare, correttamente, all’Amministrazione l’impugnato provvedimento di esclusione, in una doverosa applicazione del bando di concorso, che prescinde da margini di discrezionalità. Sotto questo aspetto, priva di pregio appare la censura relativa alla mancanza di avvio di procedimento, in quanto tale atto di esclusione si palesa come dipendente dal riscontro di una circostanza oggettiva - la qualifica di imputato in un procedimento penale per delitto non colposo al momento della presentazione della domanda - di talché l'eventuale partecipazione del ricorrente al procedimento non avrebbe potuto sortire un effetto diverso da quello dell’impugnata esclusione, prevista chiaramente dalla lex specialis del concorso.
Giurisprudenza consolidata, invero, nel ripercorrere i principi che presiedono all’assunzione nelle Forze Armate, è chiara nell’affermare che:
a) ai sensi dell'art. 638 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, i requisiti necessari per il reclutamento di personale militare devono essere posseduti dall'aspirante militare senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura selettiva propedeutica all'incorporazione, trattandosi di un principio generale delle procedure selettive (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629;id., Sez. IV, n. 261 del 2017;id., Sez. VI, n. 3642 del 2010);
b) la qualità di imputato per delitti non colposi è sempre stata condizione "ex lege" impeditiva del reclutamento nelle Forze armate, a prescindere dalla conoscenza che ne avesse il candidato, resta quindi ferma la applicazione necessaria della norma sancita dall'art. 635, lett. g) cit., per tutti i reclutamenti di personale militare, fra cui quelli disciplinati dagli artt. 697, 698 e 700 cod. ord. mil. (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629;conf. Sez. IV, 1° dicembre 2017, n. 5626);
c) il presupposto applicativo dell'art. 635, lett. g) cit., è dato dalla assunzione della qualità di imputato ex art. 60 c.p.p. (cfr. Sez. IV, n. 261 del 2017;n. 1499 del 2015;n. 4495 del 2014).
Le disposizioni de quibus, invero, non appaiono illogiche, ingiuste e sproporzionate, in quanto sono dirette a garantire l'immissione in servizio permanente esclusivamente di soggetti in possesso di determinate qualità di condotta e morali. Sotto questo profilo, dunque, non può ritenersi che l’art. 635 del d.lgs. n. 66/2010 “sia sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto è ben ragionevole che, nella fase del reclutamento, le disposizioni riguardanti le Forze Armate richiedano stringenti requisiti -OMISSIS-, classificando gli stessi in ipotesi oggettive che vincolano l'operato dell'Amministrazione procedente” (Tar Roma (Lazio), sez. I, sent. n. 12973 del 12.11.2019).
Nessun pregio assume neppure la circostanza, invocata dal ricorrente, che il procedimento penale si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere, in quanto il requisito di cui si discute deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda (oltre che mantenuto fino all’incorporazione) e, pertanto, è del tutto irrilevante la sopravvenuta definizione favorevole del procedimento penale (cfr. Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629).
Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, è da aggiungersi che, se da un lato il ricorrente ha evidenziato che tale imputazione, oltre a riferirsi a un fatto risalente nel tempo, è inidonea a fondare alcun dubbio sulla propria -OMISSIS- e che, inoltre, essendo “la disposizione contenuta nell’art. 2 del Bando, finalizzata a garantire l’accesso nelle Forze Armate ai soli candidati la cui condotta di vita appaia irreprensibile, sì da presumere che nell’espletamento delle funzioni loro attribuite mantengano -OMISSIS-”, dall’altro, come evidenziato dall’Amministrazione, la sentenza, seppur con la concessione del perdono giudiziale, ha comunque accertato il compimento dei fatti contestati da parte del ricorrente, condotta che secondo l’Amministrazione stessa “solleva più di un dubbio circa la -OMISSIS- richiesta per la partecipazione al concorso”.
Inoltre deve evidenziarsi che la circostanza del non possesso dei requisiti di ammissione al concorso, se ignorata al momento della domanda, è stata, tuttavia, scientemente taciuta dal ricorrente in occasione del rilascio della sopracitata dichiarazione di conferma degli stessi in data 16.09.2020 – data in cui non può negarsi che lo stesso fosse a conoscenza della -OMISSIS-. Tale dichiarazione è stata propedeutica all’ammissione alla frequenza del corso ed al successivo arruolamento, avvenuto in data 30.10.2020, eventi, questi ultimi, che non si sarebbero verificati se il ricorrente medesimo non avesse rilasciato una dichiarazione non veritiera.
Il ricorso deve dunque essere respinto, pur potendosi compensare le spese di lite.