TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202204798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202204798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204798
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 04798/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10440/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10440 del 2021, proposto da
Dhi di Nardi Holding Industriale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera n. 672 del 28.9.2021, comunicata in data 12.10.2021, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l'iscrizione nel casellario informatico, a carico della DHI Di Nardi, di un'annotazione interdittiva ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 di durata pari a 45 giorni con applicazione di contestuale sanzione pecuniaria di importo pari a € 1.500,00;

della nota dell'ANAC prot. n. 26500 del 29.3.2021 recante comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13, del Codice;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Dhi di Nardi Holding Industriale s.p.a. ha impugnato la delibera n. 672 del 28.9.2021, comunicata in data 12.10.2021, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto nei suoi confronti l'iscrizione nel casellario informatico di un'annotazione interdittiva ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di durata pari a 45 giorni, con applicazione di contestuale sanzione pecuniaria di importo pari a € 1.500,00.

La ricorrente ha esposto che, in sede di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Frattaminore per l’affidamento “del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti finali dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la durata di sette anni”, l’operatore economico CZETA s.p.a. aveva dichiarato di voler ricorrere all’avvalimento di taluni requisiti della odierna deducente DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a., allegando le dichiarazioni ex art. 80 del Codice, rese da DHI in data 22.5.2019;
con nota prot. n. 9973 del 13.6.2019 il Comune di Frattaminore aveva segnalato la sussistenza di una irregolarità fiscale in capo all’ausiliaria DHI Di Nardi, emersa nell’ambito della verifica sul sistema AVCPASS.

Riscontrando tale nota, in data 14.6.2019 la DHI Di Nardi aveva fatto presente come alla data di sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni, ossia il 22.5.2019, non risultava alcuna irregolarità fiscale, poiché le eventuali cartelle oggetto di contenzioso erano state affidate all’ADR solo in data 27.5.2019, e che sia attualmente, sia alla data di presentazione delle dichiarazioni contestate la DHI risultava regolare ai fini contributivi e fiscali, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione – ter” ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119/2018).

Successivamente, la DHI aveva trasmesso al Comune di Frattaminore l’estratto di ruolo a conferma della propria regolarità fiscale.

Il Comune di Frattaminore aveva comunque disposto l’esclusione dalla gara del concorrente CZETA s.p.a. per avere ritenuto che – alla data in cui la dichiarazione ex art. 80 del Codice era stata resa (22.5.2019) – la DHI Di Nardi fosse priva del requisito di regolarità fiscale.

CZETA s.p.a. aveva impugnato il predetto provvedimento di esclusione con ricorso incardinato innanzi al TAR Campania, Napoli (R.G. n. 4774/2019), il quale, con sentenza n. 5434/2020, aveva respinto il ricorso.

In seguito alla segnalazione trasmessa dal Comune di Frattaminore in data 11.12.2020, con nota del 30.3.2021 l’ANAC aveva comunicato alla ricorrente l’avvio del “procedimento sanzionatorio per l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, del Codice”, assegnandole il termine di 30 giorni per la trasmissione delle proprie osservazioni procedimentali.

Con la determina impugnata l’Autorità, al termine del procedimento ed acquisite le osservazioni della parte, aveva deliberato l’iscrizione nel casellario informatico ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 della seguente annotazione: “ Il Comune di Frattaminore (C.F. 01107670638) ha segnalato l’esclusione dell’O.e. Czeta S.p.A. (C.F. 043522002349), disposta con determinazione n. 51 del 12.5.2020 (di conferma delle precedenti determinazioni n. 129 del 15.10.2019 e n. 137 del 25.10.2019), per avere rilevato la falsa dichiarazione dell’O.e. DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. (C.F. 03458080615), ausiliario dell’O.e. primo classificato, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 in materia di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. La segnalazione della S.A. è stata oggetto di valutazione dell’Autorità che ha riconosciuto imputabile all’O.e. un profilo di colpa grave, in relazione al fatto contestato. La presente annotazione, ai sensi dell’art. 80 comma 12, del d.lgs. 50/2016 e s.s. m.m., su decisione del Consiglio dell’ANAC assunta con delibera n. 672 in data 28 settembre 2021, determina una sanzione pari a 45 giorni (quarantacinque) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione
”.

Inoltre, l’ANAC aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 1.500,00.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I) In ordine all’insussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione: violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, e comma 12, e art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016;
eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La deliberazione impugnata doveva ritenersi illegittima in ragione della carenza dell’elemento oggettivo richiesto dall’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, non avendo la ricorrente reso una falsa dichiarazione, poiché, alla data in cui la dichiarazione di regolarità fiscale era stata resa (22.5.2019), la stessa non presentava carichi tributari gravi e definitivamente accertati, come confermato anche dalla visura del “Cassetto fiscale” del sito Agenzia delle Entrate – Riscossione, consultato da DHI in data 20.5.2019;
soltanto in data 28.5.2019 l’INPS aveva comunicato alla società deducente che “nel corso dell’attività svolta per la verifica … sono state rilevate irregolarità contributive” con riferimento agli avvisi di pagamento n. 6179/2016 e 6169/2016, già oggetto di rateizzazione ai sensi del d.l. n. 148/2017 (cd. “Rottamazione bis”).

Con la medesima nota, l’INPS aveva altresì rappresentato alla società che “la regolarizzazione della posizione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione” e che “l’assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito non regolare”.

Di talché, avendo ricevuto comunicazione della pendenza contributiva solo in data 28.5.2019, alla data in cui aveva reso le dichiarazioni per la partecipazione alla gara, DHI non si trovava (o comunque non poteva sapere di trovarsi) nella condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di tale disposizione costituiscono, infatti, violazioni rilevanti solo quelle “definitivamente accertate”, mentre non solo DHI non sapeva dell’irregolarità, ma era comunque ancora nei termini per impugnare le cartelle in questione (poi oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 118/2019).

Pertanto, la dichiarazione di regolarità fiscale resa non poteva ritenersi inveritiera, non avendo la ricorrente perduto – né alla data di partecipazione alla gara (22.5.2019) né successivamente – il possesso del requisito in questione.

Inoltre la consultazione del “Cassetto fiscale” effettuata dalla ricorrente due giorni prima della dichiarazione contestata (20.5.2019) aveva dato esito negativo, il che poteva spiegarsi con il notevole ritardo registratosi nell’allineamento dei sistemi informatici dell’Agenzia della Riscossione.

Come si evince dalla sopra citata nota dell’Agenzia delle Entrate del 27.2.2020, il requisito della regolarità fiscale sarebbe venuto meno solo a far data dal 31.5.2019, allorquando l’Agenzia delle Entrate aveva definitivamente revocato l’ammissione di DHI al piano di rateizzazione ex art. 1 del d.l. n. 148/2017.

Con riferimento al possesso del requisito di regolarità fiscale ex art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016, l’art.

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