TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-27, n. 202101319
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Pubblicato il 27/08/2021
N. 01319/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2015, proposto da
F S, G S, Anna Maria Calo', M E S, F S e R S, rappresentati e difesi dagli avvocati A A e G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
per il risarcimento del danno
derivato ai ricorrenti per effetto dell'occupazione e irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti della superficie di mq.20.371(circa) destinati ad interventi di edilizia sociale, rientranti in una superficie più ampia di circa mq 70.000 appartenente al dante causa a titolo universale dei ricorrenti Conte R S, che fu inclusa in un piano per l'edilizia economica e popolare del Comune di Melissano e fu oggetto di successivi provvedimenti ablatori tutti annullati dalle sentenze n. 78, 79, 81 e 154/1986 del T.A.R. per la Puglia – Lecce, passate in cosa giudicata;danno da liquidarsi in ragione del valore venale attuale delle aree ablate ed in proporzione al complesso delle quote ereditarie spettanti ai ricorrenti;
per la declaratoria
da parte dell’Amministrazione Comunale di Melissano, dell’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, e quindi di operare la scelta tra reimmettere i ricorrenti nel compossesso (in ragione del 50%) della superficie di mq 20.371, destinata ad interventi di edilizia residenziale, previa demolizione degli interventi realizzati, ovvero, stante la difficoltà-impossibilità di realizzare la prima ipotesi, di espropriarne i diritti di comproprietà determinando le somme dovute nei limiti di 3/6 a titolo di pregiudizio patrimoniale in misura pari al valore unitario di £. 34.000/mq aggiornato all’attualità, incrementate ex art. 42 bis cit. del 20% a titolo di pregiudizio non patrimoniale oltre alla corresponsione degli interessi del 5% sulla somma dovuta a titolo di pregiudizio patrimoniale per la perdita del godimento delle aree medesime con le date di decorrenza iniziale, alternativamente indicate nel ricorso introduttivo, e sino all’effettivo soddisfo e condannare il Comune medesimo al pagamento delle stesse;
per la nomina di un Commissario ad acta, che a tanto provveda nella ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Melissano, nel termine assegnando;
in via subordinata, per la condanna, del Comune di Melissano alla reimmissione dei ricorrenti nel compossesso (in ragione del 50%) della superficie di mq 20.371 destinata ad interventi di edilizia residenziale, previa demolizione degli interventi realizzati, ovvero preferibilmente a risarcire il danno da loro subito nella misura di 3/6 in base al maggiore valore, incrementato ex art. 42 bis cit. del 20% a titolo di pregiudizio non patrimoniale, oltre alla corresponsione degli interessi del 5% sulla somma dovuta a titolo di pregiudizio patrimoniale per la perdita del godimento delle aree medesime con le date di decorrenza iniziale, alternativamente indicate nel ricorso introduttivo, e sino all’effettivo soddisfo;
per la condanna, su tutte le somme per come sopra determinate e spettanti ai ricorrenti ex art.
42 bis DPR n. 327/2001, dell’A.C. di Melissano a corrispondere agli stessi gli interessi al tasso legale sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melissano;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;
Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2021 il Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti espongono quanto segue.
Sono eredi del Conte R S, proprietario di un vasto compendio di terreni posti alla periferia dell'abitato urbano del Comune di Melissano, che per circa mq. 70.000 fu incluso con vincolo ablatorio in un Piano per l'edilizia economica e popolare (adottato con deliberazione di C.C. n. 72/1974 e approvato con deliberazione di G.R. n. 233/1975), cui l'Amministrazione Comunale diede attuazione nel 1978, disponendo l'occupazione di urgenza delle aree incluse nel P.E.E.P. e immettendosi nel loro possesso.
Con quattro distinti ricorsi proposti (innanzi al T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce) dai figli-eredi (Achille, Gioacchina, Candida, Francesca, Giorgio e Tommaso) di R S, nel frattempo deceduto, venivano impugnati:
a) la delibera di C.C. n. 72 del 9.4.1974 di adozione del P.E.E.P., la delibera di G.R n. 233 del 28.4.1975, nonchè la delibera n. 2220 del 19.6.1975 di approvazione del medesimo Piano;
b) la delibera di G.M. n. 117 relativi al P.P.A. del 26.3.1977, la delibera C.C. n. 58 del 24.4.1978, nonché il decreto n. 7 del 23.8.78 con cui il Sindaco del Comune di Melissano autorizzava l'occupazione d'urgenza dei fondi appartenenti ai Sigg.ri S per una superficie di mq. 36.000 circa;
c) i decreti nn. 23 e 24 del 10.1.1980 con cui il Sindaco di Melissano aveva disposto l'occupazione d'urgenza dei suoli appartenenti ai sigg.ri S per una superficie di mq. 33.318 circa e autorizzato il tecnico comunale ad introdursi sui fondi citati al fine di individuarli esattamente anche con riferimento alla superficie occupata, l'avviso di immissione in possesso, il verbale 14.2.1980 relativo allo stato di consistenza nonché la deliberazione di G.R. 22/10/1979 n. 6321, con la quale era stato riapprovato il P.E.E.P. del Comune di Melissano;
d) la delibera di G.M. n. 94 del 21.9.1981, con cui veniva reiterata la già disposta occupazione d'urgenza.
Il T.A.R. di Lecce adito accoglieva tutti i ricorsi proposti dagli eredi S con le sentenze nn. 78-79-81 e 154/1986 riconoscendo la illegittimità del P.E.E.P., nonché degli atti consequenziali della procedura espropriativa;nel frattempo i fondi ablati venivano irreversibilmente trasformati.
Nelle more della decisione del giudice di appello, gli eredi S proponevano al Comune di Melissano di definire il contenzioso mediante il pagamento di £ 34.000/mq a fronte dell'intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli già di proprietà del loro dante causa.
Con deliberazione n. 173/1987 il Consiglio Comunale di Melissano autorizzava il Sindaco ad accettare la proposta degli eredi S a condizione che la somma di £ 34.000/mq fosse omnicomprensiva di sorte capitale ed interessi;la determinazione consiliare, di cui il CORECO aveva preso atto, veniva comunicata, con nota 24.02.88 n. 1201, dal Sindaco al difensore degli eredi S e da quest'ultimo accettata in nome e per conto dei propri assistiti con nota acquisita il 31.03.1988 al protocollo del Comune di Melissano.
Il Consiglio Comunale di Melissano prendeva atto di quanto sopra con deliberazione n. 67/1988, quantificando la somma complessivamente dovuta agli eredi S in £ 2.296.428.000, da corrispondersi in tre rate con scadenza al 31/5/1989, 31/5/1990 e 31/5/1991 nell'intesa che sugli eventuali ritardi sarebbero stati corrisposti gli interessi di mora.
Successivamente, con deliberazione consiliare 28.09.1990 n. 132, il Comune di Melissano dichiarava il proprio dissesto, approvando un piano di risanamento finanziario, in cui veniva inserito il debito convenuto con gli eredi S.
Sopravvenuto, pertanto, lo stato di dissesto del Comune, quest’ultimo proponeva agli eredi S, che accettavano, in esecuzione di un piano di risanamento finanziario, il pagamento della somma totale di Lire 2.471.491,463, comprensiva degli interessi, per la qual cosa il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 393, 394, 395 e 396 del 1991, dichiarava improcedibili gli appelli proposti dal Comune, per sopravvenuta carenza di interesse.
I ricorrenti sostengono, inoltre, che: a) tali decisioni avrebbero provocato il passaggio in giudicato delle sentenze di questo Tribunale che avevano annullato gli atti ablativi (recte: di occupazione e successiva trasformazione) dei suoli di loro proprietà, e che, nelle more, il Comune aveva corrisposto ai suddetti soltanto le somme relative all’acquisizione della parte dei terreni (pari a mq. 48.671) destinati ad opere di urbanizzazione, e non quelle riguardanti la superficie di mq. 20.371, destinata ad edilizia residenziale, in quanto da recuperare dagli assegnatari degli alloggi in base alle convenzioni sottoscritte unitamente alle assegnazioni dei medesimi;b) che, inoltre, il giudizio civile proposto innanzi al Tribunale di Lecce dagli eredi S per il recupero delle somme residue, si concludeva con la sentenza n° 190 del 2007, che accoglieva la domanda dei medesimi per il pagamento della somma totale (rivalutata) di euro 1.207.979,55, ma che veniva riformata dalla Corte d’Appello con la sentenza n° 449 del 2010, sul presupposto che non si potesse ritenere nella specie concluso alcun accordo transattivo tra le parti, per mancanza dei requisiti di forma e di sostanza indefettibilmente richiesti dalla legge per la valida conclusione di simili pattuizioni con la Pubblica Amministrazione;c) che infine, il passaggio in giudicato (a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione proposto dagli eredi S) della citata sentenza della Corte d’Appello di Lecce, avrebbe provocato (soltanto) “l’effetto processuale del passaggio in giudicato delle 4 sentenze, con cui il Tar aveva annullato gli atti della sequenza espropriativa”.
I.I. Con il ricorso all’esame, pertanto, gli eredi S, complessivamente comproprietari per 3/6 delle aree ablate – deducendo di aver percepito il controvalore definito con il Comune soltanto per quelle utilizzate per le infrastrutture urbanizzative, ma non anche per le altre destinate ad interventi di edilizia abitativa e richiamando la giurisprudenza formatasi al momento della proposizione del ricorso, hanno richiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’ablazione dei loro terreni, in quanto ormai irreversibilmente trasformati e caduti in proprietà degli assegnatari degli alloggi a valle della procedura del P.E.E.P. posta in essere dal Comune, poi dichiarata illegittima, in applicazione dei principi sulla c.d. acquisizione espropriativa dei beni immobili da parte della P.A. I.II. In data 9.7.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Melissano contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
I.III. Con memorie ex art.73 c.p.a, notificate all’Amministrazione resistente in data 16.4.2021 e depositate in giudizio in data 19.4.2021, i ricorrenti, rilevando che, nelle more della decisione del ricorso, il quadro normativo e il panorama giurisprudenziale erano profondamente mutati, hanno evidenziato che, i principi fissati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n.2/2020 consentono di convertire la domanda ab origine proposta in quella tendente ad ottenere l’accertamento del potere-dovere del Comune di Melissano di esercitare la facoltà di scelta prevista dall’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 con nomina di un Commissario ad acta, che provveda ad esercitare il potere-dovere nel senso della acquisizione della residua superficie di mq. 20.371, utilizzata per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale previsti nel P.E.E.P. da parte degli assegnatari dei relativi lotti.
Alla luce di tanto, pertanto gli stessi hanno così concluso:
-“ dichiarare dovuto, da parte dell’Amministrazione comunale di Melissano, l’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e quindi di operare la scelta tra reimmettere i ricorrenti nel compossesso (in ragione del 50%) della superficie di mq 20.371, destinata ad interventi di edilizia residenziale, previa demolizione degli interventi realizzati, ovvero, stante la difficoltà-impossibilità di realizzare la prima ipotesi, di espropriarne i diritti di comproprietà determinando le somme dovute nei limiti di 3/6 a titolo di pregiudizio patrimoniale in misura pari al valore unitario di £. 34.000/mq aggiornato all’attualità, incrementate ex art. 42 bis cit. del 20% a titolo di pregiudizio non patrimoniale oltre alla corresponsione degli interessi del 5% sulla somma dovuta a titolo di pregiudizio patrimoniale per la perdita del godimento delle aree medesime con le date di decorrenza iniziale, alternativamente indicate nel ricorso introduttivo, e sino all’effettivo soddisfo e condannare il Comune al pagamento delle stesse;nominando un Commissario ad acta, che a tanto provveda nella ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Melissano;
2) in via subordinata condannare il Comune di Melissano alla reimmissione dei ricorrenti nel compossesso (in ragione del 50%) della superficie di mq 20.371 destinata ad interventi di edilizia residenziale, previa demolizione degli interventi realizzati, ovvero preferibilmente per le ragioni indicate sub 1), a risarcire il danno da loro subito nella misura di 3/6 in base al maggiore valore che scaturirà dalla C.T.U., di cui (in via subordinata) si chiede l’ammissione, incrementate ex art. 42 bis cit. del 20% a titolo di pregiudizio non patrimoniale;oltre alla corresponsione degli interessi del 5% sulla somma dovuta a titolo di pregiudizio patrimoniale per la perdita del godimento delle aree medesime con le date di decorrenza iniziale, alternativamente indicate nel ricorso introduttivo, e sino all’effettivo soddisfo;
3) su tutte le somme per come sopra determinate e spettanti ai ricorrenti ex art. 42 bis DPR n. 327/01 condannare l’A.C. di Melissano a corrispondere agli stessi gli interessi al tasso legale sino all’effettivo soddisfo ”.
1.IV. Con memorie di replica depositate in data 23.4.2021, il Comune di Melissano ha eccepito:
- la irricevibilità ed inammissibilità delle domande avanzate dai ricorrenti, sia con il ricorso originario, sia con la memoria notificata a mezzo pec in data 16/4/2021, in quanto avanzate con una semplice memoria, nell’imminenza dell’udienza di discussione del merito del ricorso originario, dato che, costituendo domande in tutto nuove e diverse da quelle originarie e non mere integrazioni o conversioni di quelle precedenti, avrebbero dovuto essere formulate nei modi e termini previsti dalla legge, tanto più che il ricorso originario è stato proposto nell’anno 2015, quando già da diversi anni era stato approvato ed era entrato in vigore l’art. 42-bis del DPR n° 327 del 2001, in violazione del principio del contraddittorio tra le parti;
- l’intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento dei danni;
- l’usucapione dei beni occupati.
I.V. Successivamente le parti hanno insistito e ribadito le rispettive posizioni.
Con ordinanza collegiale n.846/2021, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori ordinando al “ al Dirigente e/o Responsabile dell’Ufficio competente del Comune di Melissano l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e sugli atti che hanno determinato il suo evolversi, confermando (o meno), altresì, la dedotta mancata adozione del decreto finale di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., nonché stimando con esattezza l’area interessata deduzioni dei ricorrenti e fornendo tutta la pertinente documentazione ( leggibile) a comprova ”.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
II.I. In limine, osserva il Tribunale che sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dai ricorrenti, posto che, nella fattispecie in esame, l’occupazione posta in essere dal Comune di Melissano è divenuta illegittima a seguito dell'intervenuto annullamento giurisdizionale dell'intera sequenza degli atti ablatori, a seguito delle sentenze di questo Tribunale nn. 78-79-81 e 154/1986, con cui è stato disposto l’annullamento del P.E.E.P. di Melissano e di tutti gli atti ablatori, in virtù dei quali i terreni di proprietà del dante causa degli attuali ricorrenti sono stati, sin dal 1978, occupati e trasformati con l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di interventi di edilizia sociale;tali sentenze sono passate in giudicato per effetto delle sentenze nn. 393-394-395-396/91 della Sez. IV del Consiglio di Stato.
Ed invero, a tale riguardo, la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “ nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione ” (ex multis Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113;T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796;Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12;T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75;T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404;T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676;T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985;T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976;Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)» (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
II.II. Sono da respingere le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e della memoria ex art.73 notificata in data 16.4.2021, sollevate dalla difesa civica.
II.II.I. Osserva, il Tribunale che, in ordine alla questione del mutamento (o meno) del quadro normativo e giurisprudenziale, costituente il presupposto per l’ammissibilità della riformulazione della domanda proposta con il ricorso introduttivo, la fattispecie della “occupazione acquisitiva e/o usurpativa” è stata definitivamente espunta dall’ordinamento giuridico, a far data dalle decisioni con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto la illegittimità dell’istituto, segnalando che il rimedio della restituzione del bene risulta essere la forma privilegiata di riparazione a favore del proprietario illegittimamente spogliato dello stesso (sentenze, tutte