TAR Roma, sez. III, decreto_decisorio 2024-10-17, n. 202404434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto_decisorio 2024-10-17, n. 202404434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404434
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 10911/2021 REG.RIC.

N. 04434/2024 REG.PROV.PRES.

N. 10911/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2021, proposto da
R D B, rappresentata e difesa dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A C, non costituito in giudizio;

A F, rappresentato e difeso dagli avvocati E M M, I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina giusto Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2020/2021, indetto con Decreto del Direttore Generale n. 1205 del 21.05.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che con atto depositato in data 8 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto dichiarato della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa e obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex multis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120;
8 settembre 2022, n. 7816;
23 maggio 2022, n. 4031;
14 marzo 2022, n. 1781;
10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;

Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della novità della questione controversa e dell’esito del giudizio;

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