TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202103252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202103252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103252
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2021

N. 03252/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01498/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita con -OMISSIS- – -OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato D D L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Via Lago di Nicito, n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione straordinaria di liquidazione del Comune-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio fisico eletto in Catania, Via Genova n. 54 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvino Scalia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Nicola Fabrizi 21;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento, previo sospensiva

- della lettera provvedimento a firma dei tre componenti la Commissione straordinaria del Comune-OMISSIS-, pervenuta a mezzo pec il -OMISSIS-;

- In via subordinata, del silenzio serbato dalla stessa Commissione sull’obbligo di concludere il procedimento a seguito dell’atto di diffida notificato il -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune-OMISSIS-, del Comune-OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno in data 14 ottobre 2020, alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune-OMISSIS- e al Comune-OMISSIS- in data 20 ottobre 2020, quindi depositato in data 28 ottobre 2020, la -OMISSIS- S.p.a. ha rappresentato quanto segue.

Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale-OMISSIS-- sezione distaccata -OMISSIS-, ha condannato il Comune-OMISSIS- a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €. 1.484.658,77, oltre interessi.

Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello e, poi, ricorso per Cassazione, entrambi rigettati.

Quando era ormai prossima la conclusione del procedimento di esecuzione del giudicato è stato dichiarato il dissesto dell’Ente debitore (deliberazione-OMISSIS-).

Nominata la nuova Commissione straordinaria di liquidazione a seguito di quest’ultimo dissesto (il precedente è stato dichiarato il -OMISSIS-), è stato pubblicato l’avviso per la rilevazione della massa passiva.

Con istanza -OMISSIS-, la parte ricorrente ha avanzato richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione per l’importo, comprensivo di interessi, di € 1.935.845,25, come statuito dalla sentenza del Tribunale-OMISSIS-- sezione distaccata -OMISSIS-.

Con deliberazione-OMISSIS-, la Commissione straordinaria ha proposto al Comune l’adesione alla procedura di liquidazione semplificata di cui all’art. 258 del d.lgs. 267/2000 e la Giunta vi ha aderito con deliberazione -OMISSIS-, la Commissione straordinaria di liquidazione ha fissato per la definizione transattiva dei debiti ammessi la misura del 50%.

Con ordinanza -OMISSIS-, la Corte -OMISSIS-, nel giudizio di secondo grado instaurato dal Comune, ha ridotto la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ad € 700.000,00, somma poi riconosciuta dal Consiglio comunale come debito fuori bilancio con deliberazione n.-OMISSIS-.

Con sentenza-OMISSIS-, la stessa Corte -OMISSIS-, ha riportato l’importo della condanna all’originaria somma, cosicché con successiva deliberazione -OMISSIS-, la Commissione straordinaria ha riconosciuto come debito fuori bilancio in favore della ricorrente l’ulteriore credito di € 1.235.845,25 e così in totale € 1.935.845,25, comprensivo di interessi.

Con nota-OMISSIS-, a quasi 5 anni dalla dichiarazione di dissesto (-OMISSIS-), è stato offerto alla ricorrente il 50% del debito riconosciuto che la stessa ha però rifiutato.

Con atto -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il -OMISSIS-al Presidente dell’organo straordinario di liquidazione e - per conoscenza - al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, -OMISSIS- S.p.a., essendo trascorsi 5 anni dalla dichiarazione del dissesto, ha diffidato la predetta Commissione straordinaria a portare a termine il procedimento di liquidazione.

In riscontro a tale diffida, la Commissione straordinaria, con nota PEC -OMISSIS-ha escluso che esista un termine entro cui provvedere alla chiusura della procedura di dissesto: in particolare, la Commissione straordinaria ha affermato che “l’incarico si conclude alla fine della trattazione di tutte le istanze presentate dai creditori” e che “la gestione del dissesto non prevede una durata prefissata” .



1.1. Si è costituita in giudizio la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune-OMISSIS- chiedendo di ritenere e dichiarare l’inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità oltreché l’infondatezza sia in fatto che in diritto del ricorso e, per l’effetto, rigettarlo integralmente.

Si è costituito in giudizio il Comune-OMISSIS- chiedendo di rigettare l’istanza cautelare, perché inammissibile e/o carente, nei presupposti di legge e nell’interesse, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L. e, in antitesi, ai sensi di legge, disporre la sospensione del processo.

Si è altresì costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, estrometterlo dal giudizio, e comunque, in via gradata, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.



1.2. Con ordinanza -OMISSIS-è stata fissata, per la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 7 ottobre 2021.



1.3. All'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021, presenti i difensori della parte ricorrente, della Commissione straordinaria di liquidazione e del Comune-OMISSIS- resistenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Merita di essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno resistente e, conseguentemente, la richiesta di estromissione dal giudizio.



1.1. L’eccezione è fondata.

Risultando contestata in giudizio l’attività provvedimentale della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune-OMISSIS- - ovvero, in subordine, il silenzio serbato dalla stessa Commissione sulla diffida datata -OMISSIS-, avanzata dalla parte ricorrente – non può che escludersi la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.

Ed invero, nel processo amministrativo l'individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva risente della natura prevalentemente impugnatoria della domanda rivolta al giudice amministrativo che - come si ricava dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ricognitivo sul punto del precedente art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - si pronuncia di regola sulla domanda di annullamento di un atto adottato dall'Amministrazione. Di conseguenza, e in aderenza al carattere impugnatorio del processo amministrativo, la legittimazione passiva deve essere riferita all'Amministrazione che ha effettivamente emesso l'atto amministrativo di cui il ricorrente chiede l’annullamento (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2857).

Orbene, la Commissione straordinaria in parola è organo straordinario del Comune per il quale è istituita e nel cui ambito è chiamata ad operare (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2006, n. 3712), donde l’estromissione dal giudizio del Ministero resistente.



2. Deve essere quindi esaminata l’eccezione di rito frapposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione e dal Comune-OMISSIS- resistenti, in relazione alla carenza di efficacia lesiva dell’avversata lettera del -OMISSIS-.

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