TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2010-05-05, n. 201002675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2010-05-05, n. 201002675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201002675
Data del deposito : 5 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01438/2010 REG.RIC.

N. 02675/2010 REG.SEN.

N. 01438/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2010, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele D'Alterio, presso il quale elett.te dom. in Napoli, viale Gramsci N.19.

contro

Comune di Cardito in Persona del Sindaco p.t.-n.c.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del 30.11.2009 n. 14393 del Responsabile servizio condono, con cui sono stati determinati in via definitiva gli importi dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti a conguaglio della domanda di sanatoria edilizia ex lege 4771985 , presentata il 28.3.1986 prot. 2870.

di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale ivi compresa l’istruttoria prot. 1225 del 26.11.2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la costituzione del contraddittorio e la completezza della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Parte ricorrente espone di avere presentato domanda di concessione in sanatoria per un immobile abusivo realizzato alla via Bagno n. 30 del Comune di Cardito, istanza del 28.3.1986 prot. 2870;
aggiunge che il 19.11.1986 ha integrato la pratica con documenti e pagamento della seconda rata di oblazione;
il 29.1.1987 ha integrato con altri documenti e pagamento della terza rata;
il 21.12.1987 ha ricevuto richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, ed il 26.2.1988 ha trasmesso integrazione e rate fino alla ottava.

Deduce che il 27.2.1990 si sarebbe formato il silenzio assenso sulla istanza, che non avendo ottenuto il provvedimento esplicito ha sollecitato l’amministrazione alla definizione della pratica con istanza del 29.1.2008;
che l’Ente nel dichiarare preliminarmente la mancanza di motivi ostativi, lo ha invitato al versamento del conguaglio per oblazione ed oneri di urbanizzazione, ai fini del rilascio del titolo positivo.

Lamenta per contro che sarebbe prescritta la attuale richiesta , pervenuta dopo 18 anni dalla formazione del silenzio assenso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 35 co 18 legge 47/85: il termine di prescrizione del conguaglio decorrerebbe dalla formazione del silenzio assenso e quindi dal 1990.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Alla camera di consiglio del 15.4.2010 per la discussione della domanda cautelare la domanda è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che la domanda è infondata e va respinta.

Giusta quanto anticipato in premessa il presente giudizio verte essenzialmente sull’attuale esigibilità del credito azionato dal Comune di Cardito ed avente ad oggetto il pagamento del conguaglio della oblazione e degli oneri di urbanizzazione, liquidati dal predetto Ente in riferimento ad una domanda di condono presentata in data 28.3.1986 ed integrata nel 1987 e 1988.

Ed, invero, assume il ricorrente che il suddetto credito deve oramai ritenersi estinto per l’intervenuto decorso degli ordinari termini di prescrizione.

Com’è noto, a norma dell’art. 35 della legge 47/1985, il versamento dell'oblazione non esime il soggetto che chiede di avvalersi del condono edilizio dall’obbligo di versare al Comune gli oneri concessori, ove dovuti.

Le suddette pretese pecuniarie ( oblazione ed oneri concessori) restano soggette – in ragione della diversa causale che le connota - ad un regime giuridico diverso anche in ordine ai tempi di prescrizione: invero, per il pagamento dei contributi concessori vige il termine ordinario di prescrizione decennale, mentre per il versamento dell’oblazione il diverso termine di trentasei mesi fissato dall'art. 35, comma 18 ( cfr. Tar Campania – Salerno n°1896 dell’8.10.2004).

Peraltro l’assunto di parte ricorrente, secondo il quale si sarebbe verificata la prescrizione del credito del Comune al conguaglio, non merita condivisione, essendo ancorato il decorso del dies a quo alla formazione del silenzio assenso che nella specie non può configurarsi.

Il costrutto attoreo muove dalla considerazione che, in presenza del pagamento di tutte le rate della oblazione, completato nel 1988 e della integrazione documentale richiesta, il decorso di ventiquattro mesi comporterebbe l’accoglimento tacito della domanda di condono.

Tale ricostruzione muove da una erronea individuazione dei presupposti in presenza dei quali può dirsi compiuto il meccanismo per silentium individuato dalla normativa, e che sono stati rigorosamente individuati dalla giurisprudenza.

Al riguardo mette conto evidenziare che il disposto normativo individua nel pagamento della intera oblazione e degli oneri di urbanizzazione il presupposto per la formazione del silenzio assenso laddove nella specie parte ricorrente, pur avendo pagato la oblazione come autoliquidata, non risulta avere pagato alcunché neppure a titolo di anticipazione per gli oneri di urbanizzazione ( cfr. copia della domanda di condono allegata al ricorso). Peraltro l’articolo 35 della legge 4771985 è stato modificato proprio in tal senso dall'art. 39, c. 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale norma ha, in proposito, fissato nuovi termini per l'espletamento di alcuni adempimenti relativi a domande di condono già pendenti e ha modificato il regime di corresponsione degli oneri concessori, estendendo anche alle vecchie domande di concessione in sanatoria l'istituto dell'anticipazione degli oneri concessori.

In simile scenario normativo la domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive ai sensi dell'articolo 35, co. 18°, della legge n. 47/85, non può intendersi accolta per decorso del termine di 24 mesi ove l'interessato non ha provato di avere versato tutte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, né ha provato di avere presentato tutta la documentazione a tal fine richiesta ( TAR Campania Napoli sez. IV n. 3053 del 03/06/2009 ;TAR Lazio, Roma, sez.II, 5 dicembre 2007, n. 12587;
T.A.R. Reggio Calabria, 28 luglio 1999, n. 923 secondo cui il pagamento degli oneri concessori configura una condizione di procedibilità dell'istanza di sanatoria, anche ai fini del formarsi del silenzio – assenso).

Ed, invero, il dies a quo della prescrizione (essendo l’edificazione avvenuta prima dell’acquisizione del relativo titolo abilitativo) decorre dal momento del rilascio della concessione, anche se quest’ultima sia intervenuta per silenzio-assenso, come nell’ipotesi in esame ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 gennaio 2005 , n. 54) in cui la detta fattispecie non può dirsi perfezionata alla data indicata dal ricorrente del 26.2.1988 , in quanto a tale data mancava il versamento per oneri concessori.

Deve dunque, in ossequio a tali orientamenti che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, affermarsi che il diritto di credito dell'Amministrazione Comunale al pagamento del conguaglio dell'oblazione e degli oneri di urbanizzazione nella specie non era prescritto alla data della richiesta del Comune.

La domanda va conclusivamente respinta.

Nulla per le spese non essendo l’intimata Amministrazione costituita in giudizio, restando il contributo unificato a carico della parte soccombente.

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