TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-09-29, n. 202100622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-09-29, n. 202100622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100622
Data del deposito : 29 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2021

N. 00622/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00067/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 67 del 2021, proposto da
- Abbasciano s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. A P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via E. Ciccotti n 36/C, e domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ex lege sono domiciliati, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;
- Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Emilio Bonelli, con domicilio digitale in atti;
- Regione Basilicata, Comune di Picerno, Comune di Tito, Comune di Ruoti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n.23AF.2020/D01150 dell’Ufficio Energia –Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata del 20 novembre 2020;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto;

- per il risarcimento dei danni subiti in attuazione dei provvedimenti impugnati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, del Comune di Potenza e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 28 settembre 2021, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Dato atto del passaggio in decisione del giudizio ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Abbasciano s.a.s., con atto depositato il 5 febbraio 2021, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse alle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 500 kw da ubicarsi alla località “Giarrossa” nel Comune di Potenza, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione di legge e l’eccesso di potere,

2. La Regione Basilicata non si è costituta in giudizio.

2.1. Le Amministrazioni statali intimate hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

2.2. Il Comune di Potenza si è costituto in giudizio al solo fine di far rilevare di non aver adottato atti o formulato pareri sfavorevoli all’autorizzazione dell’impianto in questione.

3. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, a seguito della rinuncia della deducente alla delibazione dell’incidentale istanza cautelare, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.

4. All’udienza del 26 maggio 2021, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.

5. In limine litis , va disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Potenza, previa qualificazione della memoria versata in atti quale eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante la carenza di adozione atti di segno negativo alle ragioni della ricorrente, avendo l’Ente civico, al contrario, espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento.

6. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

L’avversato diniego si impernia su due distinte direttrici: a ) la mancanza di un idoneo studio anemologico adeguato; b ) il dissenso della competente Soprintendenza.

In relazione al primo profilo, l’Amministrazione regionale ha dato atto di avere «richiesto l'integrazione dello studio anemologico atteso che quello già prodotto si poggiava su una campagna anemometrica sita a circa 5 km di distanza dall'aerogeneratore oggetto di esame e a pag. 14 dello stesso testualmente si legge "la presenza di un'orografia complessa rende le misure anemometriche valide solo per le coordinate di effettiva indagine". Con le integrazioni trasmesse, la Società istante non ha provveduto all'integrazione del predetto studio, benché al paragrafo 1.2.2.1 "requisiti minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 kW", punto b )", si stabilisce che le ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore debba essere basata sui dati forniti dalla campagna di misure anemometriche».

In senso contrario, la deducente ha dedotto che «L’analisi anemometrica simulata è stata condotta sul versante meridionale della cresta sulla quale dovrà essere ubicato l’impianto, ad un’altezza di 1186m slm, trattandosi di un’analisi simulata, la campagna anemometrica posta a riferimento è quella del parco eolico di Capoiazzo sempre nel comune di Potenza. Seppur lo studio specifica che i dati sono marcatamente puntuali solo per le coordinate di effettiva indagine, lo stesso riporta una situazione per la zona di assoluta ricorrenza dei requisiti minimi, addirittura doppi rispetti al dettato normativo. Una lettura più attenta dello studio e delle conclusioni alle quali lo stesso giunge, non può che confermare la presenza dei requisiti minimi tecnici per l’impianto in questione»,

L’argomento non può essere condiviso. Il piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), al capo 1.2.2.1., paragrafo “Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 KW”, lett. B), con riguardo a tale studio, prescrive l’esigenza di effettuazione di una campagna di rilevazioni, la quale non può, per definizione, che essere condotta in campo, mentre quella della deducente è frutto di mera simulazione.

Peraltro, ed è elemento dirimente, nella lettura dello studio si legge che «tra l’Agosto 2009 e l’Agosto 2010, è stata condotta una campagna anemometrica presso un sito distante circa 5,2 km rispetto al sito oggetto di questa relazione. Più precisamente, per il parco eolico denominato “Capoiazzo” è stato misurato il vento a 50m, per 1 anno, alle coordinate (espresse nel sistema WGS84 decimale): Latitudine: 40,6884°N Longitudine: 15,751868°E. Sebbene la distanza di 5,2km possa sembrare sufficientemente piccola, la presenza di un’orografia complessa, come quella dell’Appennino Lucano, rende le misure anemometriche marcatamente puntuali, quindi valide solo per le coordinate di effettiva indagine. A ciò si aggiunge l’incertezza legata al periodo in cui vengono condotte le misure. Nel caso qui citato, la campagna anemometrica è stata condotta dall’Agosto 2009 all’Agosto 2010. Questa finestra temporale potrebbe non essere effettivamente rappresentativa del vento di lungo periodo». Ne consegue l’inattendibilità contenutistica di tale elaborato ai fini che qui rilevano.

6.1. Orbene, venendo in considerazione un provvedimento sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, ovverosia un c.d. “provvedimento plurimotivato”, l’infondatezza delle censure avverso una soltanto di esse importa la conservazione dell’atto, e la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze riferite agli altri aspetti dell’atto avversato ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1921).

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda di annullamento e della connessa istanza risarcitoria, sia per la sua ampia genericità, sia per l’assenza, nella fattispecie, del requisito dell’antigiuridicità dell’azione amministrativa.

8. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite relativamente all’Amministrazione regionale, non costituitasi in giudizio, mentre le peculiarità della questione indicono a disporne la compensazione relativamente alle parti costituite.

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