TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-12-05, n. 201802736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-12-05, n. 201802736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802736
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2018

N. 02736/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00785/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2010, proposto da
Ecowatt Vidardo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti P F e E R, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;

contro

Comune di Castiraga Vidardo, non costituito in giudizio;

Provincia di Lodi, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2009, di adozione del PGT di Castiraga Vidardo e, per l’effetto, del medesimo PGT adottato, relativamente:

- all’individuazione come “Area strategica INC” del compendio industriale su cui sorge l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile gestito dalla ricorrente;

- all’articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 la dott.ssa A T e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ecowatt Vidardo S.r.l. (nel prosieguo, solo Ecowatt S.r.l.) impugna, chiedendone l’annullamento in parte qua, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del nuovo PGT del Comune di Castiraga Vidardo.

Espone a tale fine di gestire un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, regolarmente autorizzato, sito nel territorio comunale.

Espone, altresì, che l’area su cui sorge l’impianto medesimo è stata classificata dal nuovo strumento di pianificazione comunale come “Area strategica INC”, assoggettata alla disciplina contenuta nell’articolo 11 delle NTA.

Espone, infine, che il precitato articolo 11 delle NTA dichiara incompatibile con la nuova destinazione dell’area l’attività di produzione di energia elettrica e pone forti limitazioni all’esercizio dello ius aedificandi.

Avverso la suddetta scelta pianificatoria del Comune la società Ecowatt S.r.l. deduce seguenti motivi di illegittimità:

1) “Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, per illogicità, per difetto di istruttoria, per sviamento e per difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 10-bis e dell’articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, perché la nuova destinazione urbanistica contrasta con l’oramai decennale vocazione produttiva/industriale dell’area, nonché con la destinazione delle aree circostanti, che hanno mantenuto la vocazione produttiva, e perché, in definitiva, il Comune ha deciso senza tenere conto della volontà della proprietaria dell’area che non è quella di convertire l’impianto ad altra attività, in violazione dei principi di pianificazione partecipata fissati dalla L.R. Lombardia n. 12/2005;

2) “Violazione degli articoli 6 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Violazione dell’articolo 27 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per errata valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per sviamento e per difetto di motivazione”, perché il PGT vieta nelle area INC qualunque tipo di intervento, anche la semplice manutenzione dell’esistente;

3) “Violazione degli articoli 1 e seguenti del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Violazione degli articoli 181 e 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa valutazione dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione”, perché la nuova destinazione urbanistica non tiene conto del fatto che l’impianto di cui si discute produce energia elettrica da fonti rinnovabili e che l’Unione Europea incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

4) “Eccesso di potere per sviamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione. Violazione degli articoli 6 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”, perché il Comune ha agito non per perseguire il corretto assetto del territorio, ma per intralciare l’attività della ricorrente, da sempre avversata.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Castiraga Vidardo, né la Provincia di Lodi, pure ritualmente evocati.

Ecowatt S.r.l. ha insistito sulle proprie tesi con memoria conclusiva.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, il Collegio deve dare atto della permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, così come dalla stessa rappresentato, pur se nelle more è intervenuta l’approvazione definitiva del PGT di cui si discute.

Vero è, infatti, che «l’omessa impugnazione della deliberazione approvativa della variante di un piano regolatore generale non determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui lo stesso ha confermato le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa» (così C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3654/2014).

Passando al merito, va osservato come la discrezionalità di un Comune nella disciplina del proprio territorio sia assai ampia, non necessiti di regola di puntuale motivazione delle singole scelte (essendo sufficiente l'esplicitazione delle ragioni di fondo che sorreggono il nuovo assetto) e non sia vincolata in linea di principio dalle zonizzazioni e localizzazioni preesistenti (cfr., T.A.R. Umbria, sentenza n. 402/2015). Va, altresì, ricordato che di per sé il fatto che a una determinata area sia stata impressa una certa destinazione urbanistica non implica affatto che quell’area mantenga all’infinito quella destinazione, perché è nella natura della pianificazione urbanistica tener conto delle mutazioni medio tempore intervenute nel più ampio contesto in cui l’area medesima si inserisce, nonché delle sopravvenute esigenze da soddisfare (cfr., T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, sentenza n. 654/2015).

Ciò nondimeno, è anche vero che la discrezionalità pianificatoria non può trasmodare in arbitrio, essendo pur sempre assoggettata al controllo estrinseco del Giudice amministrativo (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4072/2015), e non può determinare forme larvate di espropriazione, comprimendo l’utilizzo di un’area secondo quella che è la sua naturale vocazione o diminuendone in modo significativo il valore di scambio (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4616/2013).

Ebbene risulta per tabulas che il nuovo PGT di Castiraga Vidardo abbia trasformato l’area su cui sorge l’impianto gestito dalla ricorrente da area a vocazione industriale ad area industriale non compatibile – INC.

Risulta, altresì, che il PGT abbia stabilito che nelle aree INC possano essere insediate esclusivamente attività produttive artigianali, attività commerciali, attività terziarie;
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, con assoluta esclusione, tra le altre, delle attività di produzione di energia elettrica (articolo 11 delle NTA).

Risulta, infine, che per gli impianti incompatibili preesistenti ubicati nelle aree INC siano consentiti esclusivamente quegli interventi inderogabili di manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti medesimi, approvati e convalidati dagli Enti pubblici preposti al controllo, e nel solo arco programmato dei successivi due anni, con l’avvertenza che alla scadenza del periodo di deroga l’Amministrazione comunale possa valutare lo stato delle attività in essere e stabilire i successivi interventi finalizzati al recupero ambientale del territorio interessato (sempre articolo 11 delle NTA).

Orbene, una siffatta disciplina è illegittima per i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente e sopra sintetizzati ai nn. 2 e 3.

Costituisce, invero, orientamento consolidato in giurisprudenza, cui il Collegio senz’altro aderisce, quello per cui la disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4925/2013). Ne consegue che «le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4009/2009).

Dunque il Comune non può vietare qualunque intervento, anche di semplice manutenzione ordinaria, sugli impianti esistenti.

In secondo luogo, in considerazione del favor del legislatore eurounitario per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, che si traduce a livello statale nell’assenza di limitazioni specifiche alla localizzazione di siffatti impianti, deve escludersi che i Comuni possano, attraverso gli strumenti della pianificazione urbanistica, introdurre surrettiziamente divieti ulteriori, rispetto alle linee guida nazionali, all’insediamento degli impianti in questione (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 383/2011).

Dunque, non è consentito al Comune individuare, ancorché per ragioni di tutela dell’ambiente, aree incompatibili con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In conclusione, il ricorso è fondato e per questo viene accolto: per l’effetto è annullato – nei limiti della domanda – il PGT impugnato.

In applicazione del principio della soccombenza, il Comune di Castiraga Vidardo è condannato a rifondere alla società ricorrente le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

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