TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-06-23, n. 202201121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-06-23, n. 202201121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201121
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 01121/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01846/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AT TT, quale titolare del Lido Lo Jonio Ce L'Hai, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via A. De Gasperi, n. 48;



contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale, in Catanzaro, alla via IO Jannoni, n. 68;



nei confronti

IO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

- con il ricorso principale -:

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catanzaro sulle istanze presentate da parte ricorrente, volte ad ottenere la conclusione del procedimento afferente al subentro nella concessione demaniale marittima n. 11 del 7 aprile 2016 – rep. n. 54 del 7 aprile 2016;

e per l’annullamento – con i motivi aggiunti –:

della nota del Comune di Catanzaro del 17 febbraio 2022, prot. n. 18849, con la quale è stata rigettata l’istanza;

nonché per il risarcimento dei danni subìti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e di IO IN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – AT TT ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Catanzaro in relazione all’istanza di subentro nella titolarità di una concessione demaniale marittima ex art. 46 cod.nav., protocollata, da ultimo, in data 11 ottobre 2021 con il n. 146942, nonché per l’accertamento e condanna del medesimo Comune a provvedere sull’istanza mediante provvedimento espresso.

La ricorrente ha dedotto che, essendo IO IN il concessionario dell’area demaniale, ella è affittuaria della struttura balneare ivi insistente. Anzi, essendo stata vittima in due occasioni di incendi dolosi, ed avendo provveduto alla ricostruzione della struttura, ella ne sarebbe divenuta così proprietaria.

Per tale ragione, la ricorrente ha richiesto il subentro nella concessione, avendo a mente quella giurisprudenza (viene citata TAR Campania – Salerno, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1074) secondo cui, qualora il titolare della concessione originaria perda la disponibilità o la proprietà dei beni finalizzati all’esercizio della concessione, non può più interloquire circa l’eventualità che la stessa concessione venga trasferita al possessore e/o proprietario dei beni aziendali.

2. – Il Comune di Catanzaro, costituitosi in giudizio, ha resistito all’avversa azione, così come IO IN, cui il ricorso è stato notificato in quanto controinteressato.

3. – Nel corso del giudizio, il Comune di Catanzaro ha depositato il provvedimento del 17 febbraio 2022, prot. n. 18849, di diniego al subentro nella titolarità della concessione demaniale marittima di cui all’istanza presentata dalla ricorrente.

Il provvedimento negativo si fonda su tre diverse ragioni:

I) l’istanza di subingresso sarebbe stata inoltrata irritualmente a mezzo PEC, anziché mediante deposito al SUAP;

II) l’istanza non sarebbe accompagnata dalla documentazione necessaria, prima tra le quali la richiesta del concessionario, ai sensi dell’art. 46, comma I cod.nav.;

III) nemmeno sarebbero realizzati i presupposti previsti dall’art. 46, comma II cod.nav., essendo l’istante non acquirente o aggiudicataria delle opere realizzate sull’area in concessione, ma solo custode delle stesse in ragione del provvedimento con cui la Procura della Repubblica aveva dissequestrato i beni andati distrutti.

4. – AT TT ha, quindi, proposto ricorso per motivi aggiunti, insistendo perché venga comunque accertata l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Catanzaro e domandando l’annullamento del diniego.

La ricorrente ha ribadito di aver dovuto ricostruire per ben due volte le strutture mediante le quali viene esercitata l’attività di stabilimento balneare; ha sottolineato che, nella definizione del suo rapporto civilistico con la res , sarebbe irrilevante la qualificazione data, ad altri fini, dalla Procura della Repubblica; ha denunciato che IO IN aveva più volte rifiutato di ricostruire lo stabilimento.

Quindi, ha

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