TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-06-12, n. 201803940
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Pubblicato il 12/06/2018
N. 03940/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2014, proposto da
A V ed E G, rappresentati e difesi da essi stessi, con domicilio eletto presso lo studio Annamaria Quitadamo in Napoli, via Luca Giordano, 69/E;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 2/11/2011 e pubblicato in data 4/11/2011, con il quale veniva deciso il giudizio per equa riparazione iscritto al RG n. 1327/2011 (cron. 3755/2011).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il decreto indicato in epigrafe il Ministero intimato è stato condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, nella qualità di difensori antistatari, delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 35,00 per spese, € 520,00 per diritti e € 530,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria depositata in atti;
- stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente chiede, con il ricorso di ottemperanza in esame, l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, il pagamento delle spese successive alla pronuncia, la condanna al pagamento di una penalità di mora, la condanna al pagamento del maggior danno da rivalutazione monetaria anche a titolo di danno derivante dalla mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza, oltre al riconoscimento delle spese di lite;
Rilevato che:
- risulta trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto-legge n. 669 del 1996;
- il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/10/2013, n. 5182);ciò anche per quanto riguarda l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio, pur se liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. Cons. St., sez. IV, 28/12/2005, n. 7389);
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando l’ottemperanza si riferisce a sentenze pronunciate nei suoi confronti o della Presidenza del Consiglio dei Ministri (arg. ex art. 55, co. 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012 e art. 1, co. 1225, della legge n. 296 del 2006, cfr. TAR Veneto, sez. III, 22/4/2016, n. 439);
- le condizioni di ammissibilità e di procedibilità della domanda di cui all’art. 1, co. 777, della legge di stabilità n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, relative al decorso di sei mesi dalla data in cui sono stati integralmente assolti gli obblighi di dichiarazione ivi previsti, riguarda solo i procedimenti instaurati dopo la novella (cfr. art.