TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201501225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201501225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501225
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00899/2014 REG.RIC.

N. 01225/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00899/2014 REG.RIC.

N. 07002/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2014, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio eletto presso P A in Napoli, Segreteria T.A.R.;



contro

Comune di Teverola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso E L in Napoli, Via Costantino,52 c/o M. Lamberti;



nei confronti di

Giovanna Gentile;



sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2010, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio eletto presso P A in Napoli, Via Duomo N. 314 c/o Avv. Barretta;



contro

Comune di Teverola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso Massimo Lamberti in Napoli, Via Costantino, 52;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 899 del 2014 ed al ricorso n.7002 del 2010:

p.i.: riassunzione a seguito della sentenza del consiglio di stato (sezione quarta) del 27/12/2013 che ha annullato la sentenza del t.a.r. campania di napoli n.2884/2012 del 20/06/2012.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Teverola in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Teverola in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso in riassunzione notificato in data 24 gennaio 2014 e depositato il 17 febbraio successivo S P riassumeva il giudizio in epigrafe, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato con la quale il giudice d’appello, in parziale riforma della decisione di questo Giudice, aveva rimesso la causa ai sensi dell’art.105 comma 2 del c.p.a. . “ai fini dell’esame nel merito delle censure in ordine alle quali è stato dichiarato in primo grado il difetto di giurisdizione.”

A tal proposito, la parte ricorrente, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di I grado allegando la sentenza di questo giudice, significava che su alcune doglianze, il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

In particolare, questo tribunale aveva ritenuto fossero sottratte alla sua giurisdizione le censure finalizzate a contestare gli atti di macrorganizzazione adottati dal Comune in sede di programmazione del fabbisogno di personale e di approvazione della dotazione organica dell’ente unitamente agli atti di approvazione della mobilità volontaria, di approvazione dello schema di avviso pubblico di mobilità esterna e di indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di Capo Area Vigilanza ed Attività Produttive.

Tanto premesso, il ricorrente riassunta la causa, chiedeva l’accoglimento degli originari motivi di ricorso, qui richiamati, previa estromissione di quelli su cui si è formato il giudicato: a) - avverso la deliberazione di Giunta n. 64 del 2010 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione dell’art.76 comma 7 d.l. 112/2008; violazione dell’art. 49 T.U.E.L. (primo motivo del ricorso principale); b) – avverso la deliberazione n.62 del 2010 con la quale il comune ha soppresso gli artt.51 e 90 del Regolamento degli Uffici e avverso la delibera n.55 del 2010 - eccesso di potere per disparità di trattamento (terzo motivo del ricorso principale e quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti); c) – avverso la delibera n.55 - violazione degli artt.8 e 9 della L. Quadro in materia di Polizia n.65/1986 (quarto motivo del primo ricorso dei motivi aggiunti ; d) - avverso la delibera n. 55 del 2010 - eccesso di potere per disparità di trattamento, oltre che la violazione dell’art.55 della L.121/81 (quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti) e) - avverso la deliberazione n. 68 del 2010 e la determina n.57 del 2010 del 2010 violazione dell’art.24 del d. lgs. 150/2009 (quarto motivo del ricorso principale e terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti); f) violazione del principio generale in materia di galleggiamento (quinto motivo del ricorso principale) ; g) violazione dell’art.91 d. lgs. 267/00 (secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).

Si costituiva l’ente locale intimato, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.



DIRITTO

1 Innanzitutto al ricorso n.899/2014 va riunito il ricorso n. 7002 del 2010. Quest’ultimo, infatti, ha quale parte lo stesso ricorrente e quale contenuto lo stesso oggetto; esso è stato

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