TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-05-06, n. 201902386
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Pubblicato il 06/05/2019
N. 02386/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03549/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3549 del 2018, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.s.l. Napoli 3 Sud, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulle Sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro e Previdenza, nn. 4108/2010 e 1048/2015, non appellate e passate in giudicato, che hanno condannato l'Azienda resistente al pagamento in favore del sig. S, rispettivamente, della somma di “ euro 2.223,564” e di “euro 1.298,80 ”, oltre interessi legali dalla maturazione e sino al soddisfo.
Visto il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro e Previdenza, in accoglimento delle domande proposte dal sig. G S, con sentenza n° 4108/2010 ha condannato l’ASL Napoli 3 Sud in persona del legale rapp.te p.t. “ al pagamento di euro 2.223,564 in favore del ricorrente”, “oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ”, nonché con sentenza n° 1048/2015 al “ pagamento di euro 1.298,80”, “oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo ”.
Con ricorso (regolare in rito) notificato in data 10.09.2018, pertanto, il predetto sig. G S agisce per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro e Previdenza n. 4108/10, notificata in forma esecutiva il 21.10.2010 e passata in giudicato, e n° 1048/2015 notificata in forma esecutiva il 29.09.2016 e passata in giudicato.
Non si è costituito in giudizio l’ASL Napoli 3 Sud e, alla Camera di Consiglio del 16.04.2019, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Orbene, tali sentenze dell’A.G.O. risulta ormai passate in giudicato, come comprovato dalla relativa attestazione versata agli atti del giudizio in data 17.09.2018.
Inoltre, le medesime sentenze risultano notificate con formula esecutiva rispettivamente il 21.10.2010 ed il 29.09.2016 al l’ASL Napoli 3 Sud ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997.
Tanto premesso, deve pertanto essere sancito l’obbligo del l’ASL Napoli 3 Sud di dare piena e integrale esecuzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, al giudicato formatosi sulle sentenze n° 4108/2010 e n° 1048/2015 pronunciate dal Tribunale di di Torre Annunziata, Sez. Lavoro e Previdenza attraverso il pagamento in favore del ricorrente della somma di “ euro 2.223,564 ” e di “ euro 1.298,80”; non è, invece, suscettibile di ottemperanza la condanna al pagamento degli interessi, pure contenuta nelle sentenze azionate, in quanto tale somma non è stata determinata nel suo ammontare nel titolo azionato e non è determinabile in modo pacifico in questa sede, posto che né la motivazione né il dispositivo delle azionate sentenze recano almeno l’indicazione analitica delle singole decorrenze effettivamente in considerazione dal G.O. e da cui potere evincere, ai fini della decorrenza e dunque della determinazione dell’ammontare degli interessi stessi, il giorno di scadenza dei singoli pagamenti dovuti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952).
Va altresì accolta, anche alla luce della cennata novella legislativa, la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a.
Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.
La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 della più volte richiamata legge n. 208/2015, ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629;T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).
In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, in conformità alla novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio precisa che la penalità di mora dovrà essere corrisposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza.
Quanto invece alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014;T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore del ricorrente della somma come indicata in parte motiva.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli (o suo delegato) il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.