TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-09-22, n. 202300251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-09-22, n. 202300251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300251
Data del deposito : 22 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2023

N. 00251/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. C M e presso lo stesso elettivamente domiciliato a Parma in viale Mentana n. 10, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Parma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l’accertamento

- del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma in relazione alla richiesta del ricorrente di registrazione della domanda di protezione internazionale;

- dell’obbligo della Questura di Parma di provvedere sull’istanza del ricorrente di registrazione della domanda di protezione internazionale;

- della fondatezza della pretesa azionata;

………… per la condanna

della Questura di Parma a pronunciarsi sull’istanza del ricorrente di registrazione della domanda di protezione internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Parma;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 il dott. Italo Caso e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;


Considerato che, in data 10 novembre 2022, a mezzo posta elettronica certificata il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, chiedeva alla Questura di Parma un appuntamento per registrare la sua domanda di protezione internazionale;

che il successivo 3 marzo egli veniva identificato dalla Questura di Parma, la quale lo invitava a ripresentarsi il 6 ottobre 2023 per la formalizzazione della richiesta;

che, lamentando il decorrere di più di sei mesi senza che il procedimento si sia concluso con la registrazione della domanda di protezione internazionale e che per tale formalità dovrà attendere fino al 6 ottobre 2023, l’interessato ha adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm;

che, in particolare, egli invoca la disposizione generale di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, circa il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e circa il rispetto del termine ordinario di trenta giorni;

che, inoltre, richiama la normativa di cui alla direttiva n. 2013/32/UE (art. 6) e al d.lgs. n. 25/2008 (art. 26) per evidenziare l’obbligo di registrazione della domanda di protezione internazionale entro tre giorni lavorativi, prorogabili a sei giorni lavorativi in caso di domanda presentata ad organo territorialmente incompetente e a dieci giorni lavorativi in caso di elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti;

che, pertanto, fa valere la pretesa all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla sua istanza, ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm., e assume sussistere in tal senso la giurisdizione del giudice amministrativo, per trattarsi dell’interesse legittimo al rispetto dei termini per la registrazione della domanda di protezione internazionale, non già di questione legata al diritto ad acquisire lo status di richiedente asilo;

che, in conclusione, l’interessato invoca l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma sulla sua richiesta, dell’obbligo della stessa di provvedere sull’istanza e della fondatezza della pretesa azionata, e chiede quindi la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla richiesta di registrazione della domanda di protezione internazionale;

che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Parma, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

che, successivamente, l’Amministrazione ha dato atto dell’intervenuta anticipazione dell’appuntamento volto alla formalizzazione dell’istanza, sì che in data 10 giugno 2023 è sopraggiunto il rilascio dell’attestato di avvenuta formalizzazione costituente permesso di soggiorno provvisorio (v. relazione della Questura di Parma depositata il 12 giugno 2023);

che alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm., deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2023 n. 4415);

che, in linea con tale indirizzo interpretativo, è stato rilevato che “… L’azione avverso il silenzio volta a chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31 (cod. proc. amm.), da proporre nelle forme di cui all’art. 117 cod. proc. amm., presuppone (oltre che la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante …” e che l’azione sul silenzio ha “… natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato. Tale strumento non è invece compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono piuttosto diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale …” (v. Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2020 n. 29178);

che nella fattispecie, trattandosi della mancata formalizzazione dell’istanza di registrazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente, l’inerzia denunciata da quest’ultimo non concerne una posizione di interesse legittimo;

che, infatti, come è noto, le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il diritto alla protezione umanitaria, il diritto allo status di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo hanno consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., ord. 12 aprile 2023 n. 9791;
tra le altre, v. anche TAR Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2023 n. 295 e TAR Toscana, Sez. II, 21 febbraio 2022 n. 214);

che, del resto, è stato chiarito spettare alla cognizione del giudice ordinario anche le liti che nascono dalla mancata convocazione per la presentazione della domanda di protezione internazionale (v. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1249/2016 del 24 maggio 2016), così come nel caso di specie;

Considerato che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, in assenza di eccezioni in tal senso da parte dell’Amministrazione, si può provvedere alla compensazione delle spese di lite

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