TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500961
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01203/2012 REG.RIC.

N. 00961/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2012, proposto da:
VACCA CAVALOT GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avv. M Y, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, Via Maria Vittoria, 6;

contro

COMUNE di CUORGNE', in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M S R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P S in Torino, Via S. Francesco D'Assisi, 14;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Cuorgnè prot. n. 16.556 del 10.10.2012, con la quale si respingeva la richiesta del ricorrente di erogazione dell'indennità di carica connessa alla funzione di Sindaco per il periodo settembre 2009/maggio 2010, previo accertamento della spettanza al ricorrente per detto periodo dell'indennità di funzione connessa alla carica di Sindaco cumulativamente al gettone di presenza connesso alla carica di Vice presidente del Consiglio Provinciale di Torino;

- per la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuorgne';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 12-14 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre successivo, il ricorrente ha premesso di aver ricoperto la carica di sindaco del Comune di Cuorgnè dal giugno 2006 al maggio 2010 e la carica di consigliere e vicepresidente del consiglio provinciale di Torino dal giugno 2004 al giugno 2009 e nuovamente dal mese di luglio 2009 alla data di proposizione del ricorso (il mandato provinciale è cessato successivamente nel mese di ottobre del 2014);
ha esposto il ricorrente che a seguito dell’intervenuta abrogazione, ad opera della legge finanziaria 2008 [art. 25, lett. b) della L. 24.12.2007, n. 244] del sesto comma dell’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale consentiva il cumulo delle indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi, la Provincia di Torino, con determinazione dirigenziale prot. n. 32344/2009, invitava i consiglieri provinciali che a quella data rivestivano il doppio incarico ad esercitare l’opzione tra i due emolumenti;
il ricorrente esercitava l’opzione scegliendo il gettone di presenza connesso alla carica di vice presidente del consiglio provinciale di Torino;
tuttavia, a seguito del ricorso proposto da alcuni sindaci, titolari del doppio incarico di sindaco e di consigliere provinciale, questo TAR, con sentenza n. 4377/2010, annullava la predetta determinazione provinciale affermando il principio della ammissibilità del cumulo tra i due emolumenti e dichiarando “il diritto dei Sindaci ricorrenti di percepire anche il gettone di presenza correlato alle giornate di effettiva partecipazione alle adunanze consiliari” ;
in conseguenza di tale pronuncia, la Provincia di Torino, con nota prot. n. 96435/11 del 1 febbraio 2011, invitava il Comune di Cuorgnè a valutare “l’effettiva necessità di liquidare le indennità pregresse maturate dal Consigliere interessato dal mese di settembre 2009 fino a maggio 2010” ;
tuttavia, il Comune di Cuorgnè riteneva di non liquidare tale indennità al ricorrente, ammontante ad € 10.457,87, e con nota del 10 ottobre 2012 respingeva l’istanza formulata dall’interessato il 19 settembre precedente, motivando il diniego sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle contenute nella determinazione provinciale del 2009 già annullata dal questo TAR.

2. Tanto premesso, il ricorrente ha impugnato la predetta nota del Comune di Cuorgnè del 10 ottobre 2012 e ne ha chiesto all’annullamento sulla scorta di due motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

In particolare, ha lamentato:

2.1) l’insussistenza del preteso divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, alla luce dei principi affermati da questo TAR con sentenza della I Sezione, n. 4377 del 3 dicembre 2010;
ciò in quanto l’abrogazione del sesto comma dell’art. 82 del TUEL non è stata accompagnata o seguita dalla previsione di un espresso divieto di cumulo tra i due emolumenti;
una conferma indiretta di tale conclusione si ricaverebbe dal settimo comma dello stesso art. 82, il quale sancisce espressamente il divieto di cumulo tra i due emolumenti allorchè essi si riferiscono ad incarichi elettivi all’interno del “medesimo ente” , il che evidentemente significa, secondo il ricorrente, che il divieto non opera nell’ipotesi in cui il Sindaco svolga incarichi elettivi all’interno di enti diversi, come nel caso di specie;

2.2) un’ulteriore conferma indiretta del diritto del ricorrente di cumulare i due emolumenti si evincerebbe dalla circostanza che solo con l’art. 5 comma 11 del D.L. 78/2010, entrato in vigore il 31 luglio 2010, il legislatore ha sancito espressamente il principio secondo cui “ chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a su scelta” ;
il che confermerebbe che, prima dell’introduzione di tale norma, il divieto di cumulo non esisteva;
né la nuova norma potrebbe applicarsi alla posizione soggettiva del ricorrente, dal momento che la legge si applica solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, e quindi non potrebbe applicarsi al ricorrente, il quale ha maturato il proprio diritto alla percezione degli emolumenti in questione per le funzioni svolte presso i due enti nel periodo antecedente all’entrata in vigore della norma (dal settembre 2009 al maggio 2010).

2.3. Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato e l’accertamento del proprio diritto di percepire l’indennità di funzione connessa alla carica di Sindaco cumulativamente al gettone di presenza connesso alla carica di vice presidente del consiglio provinciale in relazione al periodo sopra indicato, e per l’effetto condannare il Comune di Cuorgnè a corrispondere ad esso ricorrente l’importo dovuto, pari ad € 10.457,87 oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.

3. Si è costituito il Comune di Cuorgnè resistendo al gravame con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di articolata memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché diretto contro un atto meramente confermativo di precedenti provvedimenti non impugnati, nonché per carenza di interesse ed acquiescenza, in considerazione della mancata impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi e dell’espressa rinuncia del ricorrente all’indennità di funzione di sindaco;
in subordine, nel merito, contestando il fondamento della domanda avversaria e difendendo la legittimità dell’atto impugnato, anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali di segno opposto a quello della sentenza di questo TAR richiamata dal ricorrente, negando conclusivamente l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione comunale di estendere al ricorrente il giudicato costituito dalla richiamata pronuncia n. 4377/2010 di questo TAR.

4. La difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, contestando le eccezioni del Comune ed insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.

5. All’udienza pubblica del 14 maggio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’eccezione formulata dalla difesa comunale di inammissibilità del ricorso per il carattere “meramente confermativo” dell’atto impugnato è infondata, dal momento che l’atto impugnato è stato adottato dall’amministrazione comunale alla luce di un complessivo riesame della fattispecie e alla luce di una motivazione più articolata e in parte diversa da quella contenuta - più che nei precedenti atti comunali richiamati dalla difesa comunale - nella determinazione provinciale dell’8 maggio 2008 e nel parere ministeriale del 16 aprile 2008 che avevano affermato il principio dell’intervenuta abrogazione del diritto di cumulo degli emolumenti in questione, inducendo conseguentemente il ricorrente ad optare per uno dei due.

1.1. Nel provvedimento impugnato, a fronte dell’istanza del ricorrente che sollecitava un provvedimento di autotutela dell’amministrazione volto ad estendere nei suoi confronti il giudicato costituito dalla sentenza di questo TAR n. 4377/2010, l’amministrazione ha svolto un’articolata motivazione fondata sia sull’intervenuta rinuncia da parte del ricorrente, con atto formale, all’indennità relativa alla carica di sindaco, sia sui principi enunciati in alcuni precedenti giurisprudenziali di segno opposto a quelli affermati da questo TAR nel citato precedente.

1.2. Si tratta pertanto di un atto confermativo, ma non meramente tale, e come tale lesivo ed autonomamente impugnabile dall’interessato.

2. E’ invece fondata l’eccezione della difesa comunale relativa all’intervenuta acquiescenza del ricorrente a precedenti provvedimenti amministrativi.

2.1. Il ricorrente, infatti, dopo aver ricevuto la determinazione prot. 7739 dell’8 maggio 2008 con cui la Provincia lo invitava – assieme ad altri amministratori pubblici titolari del doppio incarico - a comunicare entro il 23 maggio 2008 l’opzione tra l’indennità di funzione quale sindaco di Cuorgnè e i gettoni di presenza quale consigliere provinciale e vice presidente della provincia di Torino, e ciò sul presupposto dell’intervenuta abrogazione del diritto di cumulo dei due emolumenti per effetto dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 82 TUEL, non solo non ha impugnato tale provvedimento (come invece hanno fatto altri sindaci/consiglieri provinciali), ma con nota del 7 settembre 2009 indirizzata alla Provincia e per conoscenza al Comune di Cuorgnè, ha dichiarato di “volersi avvalere del gettone di presenza della Provincia di Torino, rinunciando nel contempo a quello del Comune di Cuorgnè, a decorrere dal 1 ottobre 2009 “ (doc. 4 Comune).

2.2. E’ noto che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività.

Ritiene il collegio che nel caso di specie il comportamento serbato dal ricorrente dopo la notifica della determinazione provinciale dell’8 maggio 2009 (mancata impugnazione dell’atto ed espressa rinuncia all’indennità di sindaco, nell’esercizio dell’opzione attribuitagli dalla Provincia) attestino in modo univoco la volontà del ricorrente di accettare gli effetti di tale determinazione.

2.3. In tale contesto, la pretesa del ricorrente di ottenere l’estensione in proprio favore del giudicato costituito dalla sentenza di questo TAR n. 4377/2010 non può trovare accoglimento, per due concorrenti ragioni:

- in primo luogo perché l’estensione è impedita dall’intervenuta acquiescenza del ricorrente agli effetti della determinazione provinciale dell’8 maggio 2008, manifestata sia tacitamente per effetto della mancata impugnazione di quest’ultimo provvedimento, sia soprattutto espressamente con la formale rinuncia all’indennità di sindaco oggi rivendicata nel presente giudizio;

- in secondo luogo perché, a fronte della richiesta del ricorrente di estensione nei propri confronti del giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo (la determinazione dirigenziale della Provincia di Torino prot. n. 32344/2009) avente natura di atto plurimo scindibile e non di atto regolamentare o generale inscindibile, e quindi di un giudicato privo di efficacia erga omnes , trova applicazione il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego sancito dall’art. 1 comma 132 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successivamente prorogato “anche per gli anni successivi al 2008” dall’art. 41 comma 6 della legge 30 dicembre 2008, n. 207;
al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “In tema di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato un tempestivo ricorso si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri dipendenti che hanno prestato acquiescenza rimanendo inattivi, e le esigenze di risanamento della finanzia pubblica, che necessariamente ricomprendono tutte le Pubbliche amministrazioni, sono idonee a sorreggere disposizioni che introducono differenze di trattamento e temporanee misure limitative volte a conseguire economie di spesa” (Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2012, n. 1870;
Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2011 n. 960).

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.

4. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda esaminata.

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