TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-11-28, n. 201913637
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Pubblicato il 28/11/2019
N. 13637/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2016, proposto da G C, D'Avino Maria Rosaria, C F S, S M, M L, S F, P A, F C, D G, B B, D L L, M D, M M, P C, P A M, rappresentati e difesi dagli avvocati O A, E C, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Titomanlio in Roma, via Nicolò Porpora, n. 12;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B N, E L, C Criello dell’Ufficio legale dell’Istituto presso la cui sede in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 domicilia;
per l'annullamento
dell’avviso di selezione pubblica INPS pubblicato in data 16 novembre 2015 per il reperimento di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale, a cui conferire incarichi professionali a tempo determinato presso UOC/UOS centrali e territoriali nella parte in cui prevede che il medico candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale, è tenuto ad optare al momento della sottoscrizione del contratto tra l’attività di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato non potendo svolgere contemporaneamente le due attività;nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
del contratto di lavoro nella parte in cui ripete la medesima prescrizione e della determina presidenziale di data e numero sconosciuti con cui il Presidente dell’INPS ha approvato tutti i suindicati atti;
della prescrizione contenuta nell’avviso impugnato secondo cui a parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica ai sensi della vigente normativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2019 la dott.ssa P Bfiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato all’INPS in data 22 dicembre 2015 e depositato il successivo 14 gennaio 2016, i ricorrenti rappresentano di essere medici fiscali e di avere quindi partecipato al bando per 900 medici esterni convenzionati, impugnato nella parte in cui prevede che al momento della sottoscrizione del contratto debbano optare tra l’attività di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato non potendo svolgere contemporaneamente le due attività.
Rappresentano che con una interrogazione parlamentare nel 2010 è stato fatto presente che l’INPS nel selezionare i medici da destinare alle commissioni di invalidità non aveva tenuto conto dei medici fiscali e l’interrogazione aveva avuto come esito che il Ministero competente aveva precisato l’insussistenza di alcuna incompatibilità, sicchè tra il 2009 ed il 2014 l’INPS aveva pubblicato avvisi di selezione per il conferimento dell’incarico professionale esterno a tempo determinato, senza prevedere alcuna opzione con l’attività che i ricorrenti svolgono nell’interesse dell’INPS quali iscritti nelle liste speciali, laddove nel bando in esame, invece, è stata riproposta l’opzione.
2. Di conseguenza avverso gli atti meglio in epigrafe indicati deducono: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;2) eccesso di potere per contrasto con i precedenti e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione degli articoli 3 e 97 Cost;3) violazione degli articoli 4, 35 e 51 Cost., dell’art. 15 Carta fondamentale UE e 14 CEDU;eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa ed illogicità. 4) violazione dell’art. 5 del D.M. 12 ottobre 2000;5) violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, degli articoli 1, comma 9 della legge n. 191/1998 nella parte in cui il bando prescrive che a parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica ai sensi della vigente normativa.
Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. L’INPS si è costituita in giudizio con atto dell’8 febbraio 2016.
4. Con istanza di prelievo del 28 giugno 2018 i ricorrenti hanno rappresentato che dopo la presentazione del ricorso al TAR hanno proposto la controversia anche innanzi al Giudice del Lavoro che, come lo stesso Tar seppure altra sezione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Per questo essi hanno proposto regolamento di giurisdizione in Cassazione la quale, con ordinanza n. 14233 – 18 depositata il 4 giugno 2018 ha dichiarato che la giurisdizione della presente controversia appartiene al giudice amministrativo. Confermando l’interesse alla prosecuzione del gravame hanno dunque instato per la fissazione dell’udienza.
5. In data 22 maggio 2019 l’INPS ha depositato i documenti cui fanno anche riferimento gli interessati in ricorso, tra cui la determinazione gravata, la graduatoria della Regione Campania e la ordinanza della Corte di Cassazione;ed i ricorrenti hanno integrato a loro volta la produzione documentale in data 5 giugno 2019.
6. In vista dell’udienza di trattazione del ricorso, l’INPS nel ricostruire la vicenda sostanziale e processuale eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, avendo la Cassazione riconosciuto che la procedura in esame costituisce una procedura concorsuale, sicchè il ricorso doveva essere notificato ad almeno un controinteressato;eccepisce che la durata dell’incarico era triennale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 e quindi vi è una inammissibilità per carenza di interesse. Conclude per la reiezione del ricorso.
7. Parte ricorrente ha risposto alla eccepita inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, perché la graduatoria è stata pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso ed ha insistito nelle già prese conclusioni.
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 luglio 2019.
DIRITTO
1.Si prescinde dalle eccezioni proposte dal resistente Istituto in quanto il ricorso è nel merito infondato e va pertanto respinto.
Comunque in particolare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato va respinta in quanto proprio in base alla giurisprudenza citata dall’INPS (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 febbraio 2016, n. 425), fermo restando che la procedura impugnata ha natura concorsuale come accertato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4 giugno 2018, n. 14233, “nelle procedure concorsuali l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto,….”.
Poiché nel caso in esame il ricorso avverso il bando è stato notificato in data 22 dicembre 2015 e la graduatoria della procedura in questione è stata pubblicata in data 26 aprile 2016, va da sé che l’eccezione non può essere accolta.
2. Comunque il ricorso è infondato come sopra anticipato.
In particolare con esso gli interessati si dolgono della disposizione del bando pubblicato in data 16 novembre 2015 per il reclutamento di 900 medici esperti in medicina legale, nella parte in cui prevede che il medico candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale è tenuto ad optare al momento della sottoscrizione del contratto tra l’attività di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato non potendo svolgere contemporaneamente le due attività.
Con le censure proposte anzitutto fanno rilevare il difetto di motivazione palesato dalla ridetta disposizione del bando, lamentando che non è dato comprendere come mai in assenza di alcuna modifica normativa l’INPS ha introdotto l’opzione.
Col secondo mezzo sostengono che dal 2009 fino al momento della attuale procedura gli avvisi di selezione per l’individuazione del medico esterno convenzionato non contenevano l’opzione, sicchè non essendo sopravvenuta alcuna modifica normativa l’avviso impugnato è illegittimo per contrasto con i precedenti.
In terzo luogo sostengono che l’introduzione di una fattispecie di incompatibilità nell’esecuzione dell’attività lavorativa viola il diritto al lavoro, laddove non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interessi.
Osservano che l’art. 5 del D.M. 12 ottobre 2000 non considera affatto come causa di incompatibilità il contestuale espletamento dell’attività di medico fiscale esterno, iscritto nelle apposite liste e quella di medico che svolge gli accertamenti presso le UOC dell’INPS.
Ed infine si dolgono del criterio della minore età anagrafica ai fini del conferimento dell’incarico, come previsto dal bando.
3. In particolare non può proprio essere accolta la quarta censura proposta dagli interessati di violazione dell’art. 5 del DM 12 ottobre 2000 dato il tenore della stessa:
“1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 è sostituito dal seguente:
1. Non sarà conferibile l'incarico al medico che:
a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall'Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l'assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo settimanali;
b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali.".
E’ vero che in sé la disposizione al comma 1, lett. b) non stabilisce espressamente la incompatibilità tra la posizione di medico fiscale esterno e quella rivestita in atto dai ricorrenti che sono sì medici fiscali ma iscritti nelle apposite liste di cui all’art. 4, comma 10 bis del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, tuttavia il riferimento a “specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro”, non consente di ritenere la disposizione del bando illegittima, in quanto ripetitiva di una norma che consente di considerare l’opzione richiesta ai ricorrenti nell’ambito della procedura in questione motivata per relationem.
E questa norma di riferimento è costituita proprio da quella che regola il rapporto di lavoro dei ricorrenti e cioè l’art. 4, comma 10 bis del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013 stante il quale:
“ In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.”
In sostanza si tratta di due rapporti di lavoro differenti uno quello di medico fiscale ex art. 4, comma 10 bis/d.l. n. 101 e l’altro quello di medico legale INPS con rapporto esterno convenzionato di tipo parasubordinato per di più a tempo determinato, rispetto a quello di cui sono titolari gli interessati che si pone invece come rapporto a tempo indeterminato.
Si viene in sostanza a generare una sovrapposizione di due rapporti di lavoro, il cui regime di incompatibilità evidenziato dalla gravata clausola del bando è stato ritenuto non manifestamente irragionevole, in occasione dell’impugnazione di altra analoga clausola della medesima procedura selettiva, in quanto ancorata ad elementi oggettivi: cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 4 novembre 2016, n. 4959 che ha confermato l’ordinanza della sezione n. 3668 del 6 luglio 2016 sotto altra motivazione, testè riportata.
4. Da tali arresti giurisprudenziali non si ritiene di dissentire, con la conseguenza che il mancato accoglimento della censura dirimente non consente di accogliere le altre, in specie quella recante il difetto di motivazione. Ed infine l’ultima censura proposta, con cui gli interessati fanno valere la illegittimità del criterio del bando secondo cui "a parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica, ai sensi della vigente normativa,…” è da ritenersi proprio inammissibile, come pure opposto dalla resistente amministrazione che ha rilevato come tutti i ricorrenti siano stati dichiarati vincitori con conseguente carenza di interesse alla sua coltivazione.
Per le superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
5. La peculiarità delle questioni proposte e l’articolazione della vicenda processuale consentono di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.