TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202202053
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 02053/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati U T, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la declaratoria del diritto

della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'Inps nella liquidazione della pensione, nonché l'importo della stessa alla decorrenza originaria,

nonché per la condanna

di INPS all'esibizione del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 di liquidazione relativi alla pensione n. -OMISSIS- cat VPT.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. R M P e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F. Cannoletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello RETR-PENS, modello TE08;

- rilevato che:

a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;

b) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, nonché del mancato adempimento di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1231 del 12.7.2022, tesi ad acquisire: “ una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Retr-Pens;
Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990
”, questo Collegio, con successiva ordinanza n. 1599/22, ha reiterato l’ordine impartito, preavvisando altresì che: “ in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a. ”, e disponendo – nel contempo - il rinvio alla camera di consiglio del 20.12.2022;

c) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1599/22 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è stato espressamente onerato), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;

d) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell'art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 116 comma 2, c.p.c. ” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);

e) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento ai chiesti modelli RETR PENS, TE08, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente – in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;

- ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere di il ricorso, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli RETR PENS e TE08 – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;

- ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi