TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217088
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 17088/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05136/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F V, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via G. Mercalli, 13;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati E D R, L M, E S, A S, Carla D’Aloisio e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A S in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per l’annullamento

- della nota prot n I.N.P.S. -OMISSIS-, inviata a mezzo posta raccomandata e ricevuta in data 2 febbraio 2015, con la quale la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Roma ha comunicato alla ricorrente il rigetto della domanda di riscatto dei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio in quanto <<Il comma 2° dell’art. 14 del D.Lgs. n. 503192 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio “non è cumulabile con il riscatto del perìodo del corso legale di laurea”>> ;

e per il conseguente accertamento

del diritto della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, all’accredito figurativo del periodo di astensione obbligatoria non coperta da servizio, nonché al riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio non coperta da servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della nota I.N.P.S. in data 13 gennaio 2015, prot n -OMISSIS-, con la quale la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Roma ha comunicato all’odierna ricorrente il rigetto della domanda di riscatto dei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio, in ragione del fatto che “Il comma 2° dell’art. 14 del D.Lgs. n. 503192 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea” .

Con unico motivo di doglianza, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 151/2001, con particolare riferimento agli artt. 25, 34 e 35, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992, anche con riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti , assumendo in sintesi che la norma addotta a sostegno del contestato divieto di cumulo, non può applicarsi al caso di specie in ragione della sopravvenuta espressa abrogazione, ad opera dell’art. 86 del d.lgs. n. 151/2001, dei commi 1 e 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992, con conseguente implicita abrogazione del comma 2 del medesimo art. 14, a tenore del quale “la facoltà di cui al comma 1” , avente ad oggetto il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio, “non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea” .

Sotto ulteriore profilo, la ricorrente rileva che, anche a voler ritenere tutt’ora vigente la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992, la stessa non potrebbe che interpretarsi in senso conforme alla Costituzione, ovvero “nella prospettiva di una tutela della maternità che non tollera discriminazioni né in relazione all’ordinamento pensionistico di riferimento, pubblico o privato, né di carattere temporale” (Corte Conti, Sezioni riunite, 14 luglio 2006, n. 7), coerentemente alla normativa sopravvenuta dii cui al combinato disposto degli artt. 25 e 35 del d.lgs. n. 151/2001.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

All’udienza di smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.

Ciò posto, giova in via preliminare osservare che la fattispecie in esame rientra nel novero della giurisdizione del giudice adito, alla luce del condivisibile indirizzo giurisprudenziale in base al quale “ rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di riscatto di periodi, ancorché ai soli fini pensionistici, ma in costanza di rapporto lavorativo del pubblico dipendente, atteso che la controversia investe direttamente non la determinazione del diritto a pensione, ma gli obblighi inerenti al rapporto d'impiego ed influenti solo di riflesso sulla pensione” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6680).

Passando al merito della questione, non appare condivisibile l’interpretazione di parte ricorrente che assume intervenuta l’abrogazione implicita del comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 503/1992 ad opera del d. lgs. n. 151/2001.

Se è vero infatti che l’art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 503/1992 non compare nell’elencazione delle norme ancora in vigore contenuto nell’art. 85 del d.lgs. n. 151 del 2001, è altresì vero che il successivo art. 86 espressamente abroga, al comma 1, lett. j) i commi 1 e 3 del medesimo articolo, nulla disponendo sul comma 2.

Tanto evidenziato, occorre osservare che l’art. 35 del d.lgs.26 marzo 2001 n. 151 dispone in materia di trattamento previdenziale che “1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25. (omissis) 5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa” .

D’altra parte, il richiamato art. 25 del d.lgs.26 marzo 2001, n. 151 prevede come condizione, al fine dell’utilizzo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ai fini pensionistici, “che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro” .

Dalla lettura coordinata dell’art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 con le disposizioni sopra menzionate, non può che discendere una interpretazione costituzionalmente orientata, che, procedendo dal tenore letterale della norma alla indagine sistemica coerente con la disciplina in tema di congedi parentali posti a tutela e sostegno della maternità e della paternità, “non può che arrivare ad una lettura della disposizione in argomento, che, stante il divieto di cumulabilità del riscatto del periodo di congedo facoltativo al di fuori del periodo di lavoro con il riscatto per lo stesso periodo del corso di laurea, tenga in considerazione la disposizione sopravvenuta di cui al menzionato art. 35, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, che riconosce il diritto alla riscattabilità del periodo di astensione facoltativa, nei limiti e con le condizioni disposte dalla disciplina previdenziale” (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I. 26 luglio 2012, n. 6980).

In altri termini, “ l’unico limite alla fruizione del beneficio della copertura previdenziale è costituito dalla condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. Civ, Sez. Lavoro, 25 novembre 2004, n. 22244), senza rilevanza alcuna della diversa ipotesi del riscatto del periodo di studi universitari, per il quale la ricorrente ha provveduto a versare nel 2006 tutti i contributi previsti per legge.

Il titolo del beneficio in questione risiede infatti “nella socialmente percepita (con particolare intensità) istanza valoriale di garantire condizioni di sicurezza e protezione alla complessiva vicenda della maternità”, il cui fondamento costituzionale riposa non soltanto sulle disposizioni contenute nell’art. 37 della Costituzione riguardanti specificatamente il lavoro subordinato, ma anche ed in “via generale sul principio di cui all’art. 31, che protegge la maternità in quanto tale, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto dell’art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute della madre e del bambino” (Corte Conti, Sezioni riunite, 14 luglio 2006, n. 7).

Per quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del diniego impugnato e il riconoscimento del diritto della ricorrente ai contributi figurativi relativi al periodo dell’astensione obbligatoria ed al riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente all’astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, nei limiti temporali consentiti ed alle condizioni fissate dall’art. 35 del d.lgs. n. 151 del 2001.

Attesa l’evidente complessità del quadro normativo applicabile al caso di specie, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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