TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-11-05, n. 201512507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-11-05, n. 201512507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512507
Data del deposito : 5 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09150/2015 REG.RIC.

N. 12507/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09150/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9150 del 2015, proposto da:
dagli avv.ti Giancarlo Capuano e Giuseppe Vitale, da se medesimi rappresentati e difesi e domiciliati presso lo studio dell’avv. Francesco Franceschi, in Roma, v.le G. Mazzini, n. 131;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.c.;



per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul provvedimento di attribuzione di somme reso dal Giudice dell’Esecuzione di Roma, Sez. civ. IV bis, esecuzioni mobiliari, nel procedimento n. 29606/13 RGE, in data 7 aprile 2014, depositato in pari data e munito di formula esecutiva in data 3 giugno 2014 e così notificato al MEF, con il quale il predetto Ministero era condannato al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 3.015,00, oltre spese di procedura ed interessi legali sulla sorte capitale successivi al precetto fino all’effettivo pagamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

- Rilevato che nell’odierno giudizio parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza in epigrafe, con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato;

- Preso atto che parte ricorrente ha documentato che l’ordinanza anzidetto è passata in cosa giudicata ed è stata notificata correttamente presso l’Amministrazione (cfr. in terminis, TAR Puglia n. 629 del 2013, che ha evidenziato che ai sensi dell’art. 11, r.d. n. 1611 del 1933 gli atti stragiudiziali vanno notificati direttamente al Ministero, non rientrando

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