TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201400542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-07-08, n. 201400542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400542
Data del deposito : 8 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00140/2013 REG.RIC.

N. 00542/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2013, proposto da: N M, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Zaza d'Aulisio e J Q, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

e con l'intervento di

ad opponendum:
C D G, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico D'Onofrio e Marco D'Onofrio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

previa sospensiva,

dell’ordinanza prot. n. 46210 datata 14.11.2012 del Comune di Gaeta, III Settore, nella parte in cui limitatamente ai corpi di fabbrica B, C e D, è stata respinta l’istanza di condono edilizio ex art. 39, comma 10 bis L. 724/94 (istanza prot. n. 2551 datata 19.1.2006);

dell’ordinanza di demolizione n. 284 prot. 7205 datata 20.11.2012 del Comune di Gaeta III Settore con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione dei suddetti corpi di fabbrica;

di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa, il verbale di sopralluogo prot. n. 4184/URB datato 19.9.2011 del Comune di Gaeta e la nota prot. n. 49576 datata 7.10.2011 del Comune di Gaeta;

nonché, per il risarcimento del danno ingiusto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e l’atto di intervento della sig.ra Guerrieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 24 gennaio 2013 e depositato il successivo 14 febbraio, il sig. N M, premesso di avere acquistato in data 23.11.1998 terreno con sovrastante fabbricato ad uso civile abitazione costituito da quattro corpi di fabbrica (A, B, C, e D) realizzati in assenza di permesso di costruire sito in Gaeta loc. Monte Cologna, ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il Comune di Gaeta ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata (dai danti causa) in data 29.3.1986 (pratica n. 1027/s) e la successiva richiesta di applicazione comma 10 bis art. 39 L. 724/94 presentata in data 19.1.2006 dal ricorrente.

2) Spiega l’Amministrazione che le opere oggetto della richiesta di applicazione del comma 10 bis della L. 724/94 presentata in data 19.1.2006 consistono nell’ampliamento, mediante realizzazione di tre corpi di fabbrica in aderenza (contraddistinti con le lettere B, C e D), del fabbricato già oggetto della domanda di condono del 1986 (contraddistinto con la lettera A).

Dall’esame delle foto aeree datata 1984 e 1997 risulta l’esistenza del solo manufatto denominato sui grafici come corpo A mentre non sono riconoscibili i corpi B, C e D.

Pertanto, i manufatti denominati sui grafici come corpi B, C e D costituiscono ampliamento del corpo A e risultano essere stati realizzati successivamente al 31.12.1993 (termine di ammissibilità al condono previsto dal comma 1 dell’art. 39 L. 724/94).

Inoltre, da verbale di sopralluogo prot. 4184 del 19.9.2011 i tre corpi di fabbrica B, C e D risultano essere realizzati con materiali precari e in forte stato di degrado;
inoltre si è riscontrata l’assenza di murature divisorie e di tamponatura perimetrale a una discrepanza tra le altezze rilevate e quanto riportato negli elaborati grafici in atti.

Dal confronto tra quanto rilevato nel verbale di sopralluogo e relativa documentazione fotografica e la documentazione grafica prodotta si riscontra una non conforme rappresentazione dei manufatti oggetto di condono.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione di legge ed eccesso di potere.

I.a) L’affermazione sull’epoca di realizzazione dei manufatti in argomento contrasta con quanto è emerso ed accertato in corso di istruttoria dalla stessa Amministrazione Civica che aveva affermato che i corpi di fabbrica B, C e D erano già in sito nel settembre 1987 (cfr. supplemento istruttoria del 15.5.2008).

I.b) Parimenti inidoneo a legittimare il denegato condono è lo stato di precarietà e d forte degrado in cui verserebbero i corpi di fabbrica B, C e D.

Ciò in quanto i parziali crolli/cedimenti che – a distanza di 25 anni dalla presentazione della istanza di condono – hanno accidentalmente interessato i corpi di fabbrica in oggetto non legittimano comunque il rigetto dell’istanza, posto che sono comunque rimasti in sito gli elementi strutturali qualificanti in termini di superfici, volumi e consistenza, l’intero bene da sanare.

I.c) Inoltre, sotto il profilo edilizio la precarietà dei fabbricati non è da relazionarsi ai materiali utilizzati, bensì alla loro idoneità a realizzare una stabile modifica dell’assetto del territorio.

I.d) La contestata discordanza tra le altezze rappresentate nei grafici planimetrici relativi ai corpi di fabbrica B, C. e D allegate all’istanza di condono e quelle effettive è riconducibile al fatto che il terreno è caratterizzato da rilevanti pendii e differenti altimetrie.

I.e) L’assenza del “setto murario divisorio tra i corpi B e C” – trattandosi di mera opera interna – non legittima il denegato condono, essendo sufficiente che sia stato eseguito il rustico e completato la copertura.

II) Eccesso di potere – Violazione di legge (art. 10 bis L. 241/90).

A fronte della memoria partecipativa della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un accertamento in contraddittorio in ordine alle altezze, alle opere interne e alla presenza in sito degli elementi strutturali qualificanti in termini di superfici, volumi e consistenza del bene da condonare.

III) L’ordinanza di demolizione è altresì illegittima per illegittimità derivata.

4) Con atto depositato il 4 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta deducendo l’infondatezza del ricorso.

5) Con ordinanza n. 2743 del 16.7.2013, il Consiglio di Stato Sez. VI ha accolto l’appello avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 96 del 7.3.2013 e sospeso gli atti impugnati, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio volto a verificare il momento temporale di realizzazione degli immobili di cui è causa e il loro stato.

6) Con atto depositato il 9 gennaio 2014, è intervenuta nel giudizio la sig.ra D G C chiedendo il rigetto del ricorso.

7) Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è infondato.

9) Il ricorrente sostiene che la istanza del 2006 di applicazione del comma 10 bis dell’art. 39 L. 724/94 si riferisca a opere realizzate nel 1984 dal vecchio proprietario, che il manufatto nel suo complesso sia rimasto sempre lo stesso e che abbia riportato solo problemi di degrado per l’assenza di attività di manutenzione.

10) In realtà, ritiene il Collegio che l’attività istruttoria compiuta dall’Amministrazione in relazione alla domanda di condono in argomento attestata dalla documentazione prodotta in giudizio sia sufficiente a provare le ragioni di fatto che giustificano il diniego di sanatoria in argomento, e cioè la non corrispondenza tra il manufatto indicato nella istanza e quello risultante nella realtà e la inidoneità dello stesso a soddisfare i requisiti di richiesti per l’ottenimento del titolo in sanatoria.

Sul punto, assumono rilevanza il verbale di sopralluogo effettuato in data 14.9.2011 con allegata documentazione fotografica e la relazione tecnica del 21.10.2013 a firma dell’arch. Beatrice D’Anzelmo, tecnico istruttore della pratica di condono in argomento.

In quest’ultima si legge che nel 1990 – quindi a soli sei anni dalla ipotetica realizzazione dei manufatti - il dante causa del ricorrente ha presentato domanda di parere ex art. 32 L. 47/85 allegando foto da cui si evince – come da relazione del tecnico istruttore Laura Tibaldi – la condizione di precarietà – contrariamente a quanto rappresentato nei grafici - dell’organismo edilizio, costituito da pareti realizzate parte in muratura, parte in pietrame secco, parte con elementi smontabili e copertura in legno e lamiera, e la discordanza delle altezze riportate nei grafici superiori e quelle effettive desumibili dalle foto.

Pertanto – si legge nella relazione del 21.10.2013 – dalla relazione tecnica, dalla documentazione fotografica e dagli elaborati grafici allegati all’istanza di parere, si nota immediatamente che il fabbricato, esclusa la porzione corrispondente al fabbricato rurale, ha subito delle modifiche nella consistenza volumetrica, nella superficie utile e nei materiali con cui è stato realizzato. La superficie utile residenziale, che nei grafici precedenti e sulla istanza di condono era di mq 87,00, è di mq 127,03 e il volume complessivo è passato da mc 240,00 agli attuali mc 368,34.

Nelle more della definizione del parere ex art. 32, il fasciolo è passato dall’arch T all’arch. D M il quale ha depositato relazione istruttoria del 21.3.2006 – parzialmente modificata dalla successiva relazione del 15.5.2008 - in cui conferma in sostanza quanto affermato dalla Tipladi e cioè che il confronto della documentazione in atti con la documentazione allegata alla richiesta di parere paesistico ha evidenziato che il manufatto originario ha subito modifiche.

11) Tanto premesso, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati resistono alla dedotte censure in quanto il diniego è correttamente motivato con il riferimento alla precarietà dei manufatti in parte privi di tamponature perimetrali, alla discrepanza tra le altezze rilevate e quelle riportate negli elaborati grafici in atti e alla diversità riscontrata tra la documentazione fotografica e la documentazione grafica prodotta.

In tema, la giurisprudenza è costante nell’affermare che il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere abusive in edifici presuppone il completamento della copertura e la esecuzione del rustico, giacché solo in tal modo è assicurata la definizione della volumetria complessiva del fabbricato;
a tal fine si intende per “rustico” la muratura di tamponatura priva di rifiniture. Si comprende perciò che esso non può essere sostituito dal semplice “scheletro” dell'edificio, atteso che, in assenza della tamponatura, in muratura o in altro materiale, la volumetria dell''immobile può essere ancora modificata” (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli Campania sez. II 24 ottobre 2013 n. 4750).

12) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

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