TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-15, n. 202200901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-15, n. 202200901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200901
Data del deposito : 15 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2022

N. 00901/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 39;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n.6, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS- con il quale è stata disposta l’assegnazione alla minore indicata in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale, nonostante la richiesta di assegnazione di posti in deroga, hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dalla minore, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità della minore.

ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore della minore in epigrafe, di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità della minore.

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della minore e della propria madre al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, anche quale perdita di chance, a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, anche quale perdita di chance, dalla minore e dalla propria madre a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visto il decreto n. -OMISSIS-, con il quale la competente commissione ha respinto l’istanza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Vista la documentazione depositata dalla resistenti Amministrazioni;

Vista la nota con la quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa M C all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 7 marzo 2022, tenutasi da remoto ex art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe concernenti l’assegnazione al figlio minore disabile, per l’anno scolastico 2016/2017, di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali ritenuto insufficiente.

Ha, altresì, chiesto il riconoscimento del relativo diritto sia per l’anno scolastico corrente che per quelli successivi sino all’approvazione di un piano individualizzato che determini un diverso numero di ore, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare.

In vista della trattazione del merito, le resistenti Amministrazioni hanno depositato documenti;
la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione dichiarando di non avere più interesse all’assegnazione dell’insegnante di sostegno, insistendo nella domanda risarcitoria.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 7 marzo 2022, nessuno presente per le parti, la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, con riferimento al profilo della giurisdizione, non si ritiene opportuno – anche in applicazione del principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost. e richiamato dall’art. 2 c.p.a. – discostarsi dall’orientamento del C.G.A., da ultimo confermato con le recentissime sentenze n. 136 e n.137 del 2022, nonché dall’orientamento della Sezione (v. sentenza 18 febbraio 2022, n. 569).

Sempre in via preliminare – e come dichiarato dalla parte ricorrente – il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, per la parte relativa all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero inadeguato di ore, in quanto l’anno scolastico di riferimento si è ormai concluso.

La richiesta per gli anni futuri va, invece, rigettata in quanto le esigenze di ciascun alunno disabile sono stabilite dai competenti organi con riferimento ad ogni anno scolastico, sulla base di un P.E.I. aggiornato e formato tenendo conto delle specifiche ed attuali esigenze dell’alunno, con correlativa individuazione di tutte le risorse materiali e professionali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.

Per quanto riguarda l’istanza risarcitoria, va rilevato che il tempestivo accoglimento dell’istanza cautelare ha eliso il danno per il prosieguo dell’anno in corso.

Per quanto riguarda il segmento temporale antecedente, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento della Sezione secondo cui il danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla ritardata assegnazione dell’insegnante di sostegno deve essere provato con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni semplici: a tal fine, deve essere dimostrato che si sia verificato un pregiudizio per il corso di studi, cha via sia stata una regressione, e/o che non è stato possibile (e non semplicemente più difficoltoso) attuare il piano individualizzato d’inserimento dell’alunno disabile all’interno della comunità scolastica;
ovvero, che vi siano stati turbamenti dell’animo che abbiano inciso sulla qualità di vita del disabile ( ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Sez. III, 21 febbraio 2022, n. 578;
23 settembre 2021, n. 2648;
v. anche la nota sentenza pilota in materia di sostegno scolastico del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023).

Nella specie parte ricorrente non ha provato in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, ivi compresa la sussistenza del nesso eziologico tra il minor numero di ore assegnate (rispetto al necessario) e un danno specifico, limitandosi ad affermare apoditticamente la sussistenza del danno esistenziale in base alla sola documentazione attestante lo stato di disabilità grave e la necessità dell’insegnante specializzato secondo il rapporto 1/1.

Conclusivamente, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:

- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto del minore all’assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno per l’ormai concluso anno scolastico;

- va rigettato quanto alla domanda per gli anni futuri e alla domanda risarcitoria.

Per quanto attiene alle spese di giudizio, vanno adottate le seguenti statuizioni:

- va rigettata in via definitiva la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per le ragioni già indicate nel decreto n. -OMISSIS- della Commissione;

- le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza.

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