TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-08-27, n. 202101327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-08-27, n. 202101327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101327
Data del deposito : 27 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2021

N. 01327/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01424/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2015, proposto da
Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M, in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro

A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- della nota dell’A s.p.a. (di seguito A) prot. CBA-0022570-P del 23.07.2015 ricevuta da Eni in data 31.7.2015, con la quale viene comunicato il provvedimento di diniego definitivo dell'istanza di rinnovo della licenza degli accessi dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla S.S. 16 Adriatica, nel comune di Polignano a Mare (BA), al km 839+218, di proprietà di Eni;

- della circolare dell’A s.p.a., Condirezione generale tecnica, prot. CDG-0097356-P del 7.07.2010, con la quale la strada statale n. 16 "Adriatica" viene classificata come strada extraurbana principale di tipo B;

nonché

- di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso, anche non cognito, alla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell’art. 4 decreto-legge n. 28/2020 e dell’art. 25 decreto-legge n. 137/2020.

È collegato l’avv. M P, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 29.10.2015 e depositato il 12.11.2015, la società Eni s.p.a. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto di essere titolare di un impianto di distribuzione carburanti, ubicato sulla S.S. 16 “Adriatica” nel comune di Polignano a Mare (BA) al km 892+218, e di aver presentato istanza per il rinnovo della relativa licenza degli accessi.

Con comunicazione interna in data 8.1.2010 l’Area amministrativa di A interessava l’Area tecnica esercizio che, con nota 28.10.2011, esprimeva parere tecnico negativo al rinnovo della licenza in questione, poiché la progettazione presentata dalla richiedente risultava non conforme alle prescrizioni dettate dalla circolare A n. 27740/2009 vigente per le strade extraurbane di tipo B, quale era quella interessata dall’impianto in questione.

Con provvedimento del 13.12.2011 il Compartimento ANAS della Puglia, a seguito del parere tecnico negativo, emetteva il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.

In conseguenza di tale preavviso di rigetto la società ricorrente, con istanza in data 10.7.2014, contestava la qualificazione del tratto stradale in questione come extraurbano di tipo "B", trasmettendo elaborati grafici conformi alla circolare A n. 5/88 relativa agli impianti ubicati su strade classificate come extraurbane secondarie di tipo "C".

Con comunicazione in data 25.9.2014, l’Area tecnica esercizio ribadiva che il tratto di strada sul quale si trovava l’impianto in questione era stato ricompreso, con provvedimento 97356-P del 7.7.2010, tra le strade statali identificate ai sensi dell’art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del Codice della strada come “Strada Extraurbana Principale (tipo B)” e quindi era assoggettabile alla circolare n. 35925/2013 - che aveva medio tempore sostituito la circolare n. 27740/2009 - recependo integralmente quanto prescritto dal decreto ministeriale del 19.4.2006, laddove gli elaborati presentati dalla società ricorrente risultavano conformi alla circolare A n. 5/88 vigente per strade classificate come extraurbane secondarie di tipo "C".

In considerazione di tanto, l’Area tecnica rinnovava il parere negativo al rinnovo della licenza.

Di conseguenza, con nota CBA-32434-P del 13.10.2014, l’Area amministrativa compartimentale trasmetteva alla società Eni s.p.a. il preavviso di rigetto, con espresso invito a presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo.

Con successiva nota CBA-22570-P del 23.7.2015, A trasmetteva alla società ricorrente il provvedimento definitivo di diniego.

Avverso tali esiti provvedimentali, dunque, insorgeva parte ricorrente, sollevando i seguenti motivi di doglianza:

“1. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”. Violazione e falsa applicazione art. 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

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