TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-05-16, n. 202401079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-05-16, n. 202401079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401079
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 01079/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01768/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2023, proposto da
G L, rappresentato e difeso dagli avvocati P G T, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G P, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’opposizione di terzo

alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 301 del 6 febbraio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e di G P;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, Longobardi Giovanni (in appresso, L. G.) esperiva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 301 del 6 febbraio 2023, con la quale questa Sezione, in accoglimento del ricorso iscritto a r.g. n. 805/2021, proposto da Pastore Giulia (in appresso, P. G.), aveva annullato il provvedimento del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri prot. n. 8601 del 4 marzo 2021, recante l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire (PdC) in sanatoria n. 451/C ter del 16 febbraio 2018 e del PdC n. 3783 del 14 febbraio 2020.

2. L’antefatto sostanziale e processuale del presente giudizio può essere così compendiato.

2.1. L’immobile riguardato dai titoli edilizi (PdC in sanatoria n. 451/C ter del 16 febbraio 2018 e PdC n. 3783 del 14 febbraio 2020) rimossi in autotutela col provvedimento del 4 marzo 2021, prot. n. 8601, a sua volta annullato con l’opposta sentenza n. 301 del 6 febbraio 2023, consisteva in un manufatto a rustico ubicato in Angri, via Alveo Sant’Alfonso, n. 13, e censito in catasto al foglio 13, particella 2593.

In dettaglio, a tenore del verbale di accertamento n. 3257 del 14 ottobre 2003 a cura del tecnico comunale all’uopo incaricato, si trattava di un «monolocale terraneo, composto da muratura in blocchi di lapillo e copertura in lamiere metalliche … di forma quadrangolare», coprente «una superficie di sedime di mq 160 circa, con una cubatura di mc 480», nonché «già compiutamente realizzato nel suo involucro, ma allo stato grezzo e senza intonaci né infissi né pavimentazione alcuna».

2.2. Tale manufatto era stato, dapprima, condonato PdC in sanatoria n. 451/C ter del 16 febbraio 2018, rilasciato ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, e, poi, sottoposto a demo-ricostruzione col riconoscimento del ‘bonus volumetrico’ del 35% ex art. 5 della l. r. Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), in forza del PdC n. 3783 del 14 febbraio 2020.

2.3. L’autoannullamento dei rilasciati titoli edilizi era motivato alla luce delle risultanze degli espletati sopralluoghi dell’11 e 13 settembre 2020, ove si era riscontrata «la presenza di un manufatto diruto in blocchi di lapilcemento privo di copertura e di ogni tipo di finimento, con murature perimetrali dirute e blocchi mancanti tali da non consentire di determinare l’altezza, e l’assenza di pavimentazione, massetto, fondazioni e pilastri con presenza di vegetazione internamente ed esternamente», nonché, precipuamente, in base al rilievo – emergente dalle riproduzioni fotografiche allegati in sede di sequestro dell’immobile disposto il 14 ottobre 2003 – dell’«assenza di un cordolo di coronamento della muratura perimetrale a sostegno della copertura, in contrasto con quanto riportato nel certificato di idoneità statica acquisito con prot. 23199 del 2 agosto 2017».

In altre parole, stando alla ricognizione compiuta dall’amministrazione comunale, entro il prefissato termine del 31 marzo 2003, il fabbricato controverso non avrebbe presentato, avuto precipuo riguardo alla copertura, i connotati del completamento a rustico, idonei a procurargli il condono richiesto con istanza del 10 dicembre 2004, prot. n. 28713.

2.4. Il pronunciato annullamento giurisdizionale di siffatta determinazione in autotutela era motivato da questa Sezione in base al triplice rilievo: a) dell’inosservanza del termine di reazione in autotutela (18 mesi) ex art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 (nella versione applicabile ratione temporis) a decorrere dal rilascio del PdC in sanatoria n. 451/C ter del 16 febbraio 2018; b) del deficit valutativo-motivazionale circa l’interesse pubblico prevalente alla rimozione degli emessi titoli edilizi rispetto all’antagonistico interesse del soggetto privato alla loro conservazione, «senza che» potesse «fondatamente invocarsi … l’asseritamente infedele rappresentazione dello stato dei luoghi in sede di istanza di condono prot. n. 28713 del 10 dicembre 2004, in quanto, alla stregua della perspicua descrizione contenuta verbale di accertamento n. 3257 del 14 ottobre 2003 e dell’altrettanto eloquente riproduzione fotografica a relativo corredo, il fabbricato sottoposto a sanatoria risultava, all’epoca, completato a rustico»; c) della sussistenza dei requisiti temporali per il riconoscimento del richiesto condono edilizio, trattandosi di opera che, «siccome provvista di murature perimetrali e di copertura», era da considerarsi «completata a rustico e, quindi, fino a prova contraria, ultimata entro il prefissato termine del 31 marzo 2003».

3. A sostegno dell’esperito rimedio ex artt. 108 s. cod. proc. amm. avverso la

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