TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400579
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00579/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 86 del 2023, proposto da
- N C, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati A L e M S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Potenza, alla via Nazario Sauro n. 102, e domicilio digitale in atti;
contro
- Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso in giudizio, in virtù di mandato in calce al presente atto dall’avv. M R Z, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via N. Sauro, Palazzo della Mobilità;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell'ordinanza del Comune di Potenza prot. n. 0102161/2022 del 23 novembre 2022, notificata il 24 novembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. N C, con ricorso notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il successivo 17 di febbraio, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante l’ingiunzione alla demolizione di talune opere abusive realizzate presso immobili di proprietà (in c.da Centomani Tora, ora via Sferracavallo, riportato in catasto al fg.70, particelle 329 sub. 1 e 2, 305 sub. 2 e 333, ricadenti in ambito extra urbano "area agricola — aggregati edilizi “Masseria Palermo" del regolamento urbanistico vigente), deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, su istanza del procuratore di parte ricorrente, si è disposta la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2024, previo deposito di scritti difensivi da parte della ricorrente, l’affare è transitato in decisione.
5. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio presentata da entrambe dalle parti; infatti, in base all’art. 73, co. 1 -bis , cod. proc. amm.., non vi è ragione di differire la definizione di un giudizio maturo per la decisione, in attesa della conclusione di un procedimento che non può influire sull’esito della presente controversia.
5.1. Il Collegio, inoltre, osserva come parte ricorrente abbia a un tempo istato, nello scritto depositato il 23 settembre 2024, per «il passaggio in decisione e l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ingiunzione di demolizione per illegittimità derivata da quella del diniego del 15.11.2022 su cui poggia già annullato in distinto giudizio n.32/2023», mentre, solo in via gradata, abbia chiesto la pronuncia di declaratoria di «cessazione della materia del contendere o al più l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati, tutti superati dalla nuova istanza di sanatoria e dall’imminente rilascio del permesso in sanatoria visto il parere favorevole già rilasciato». In conformità a tale graduazione delle domande, si procede quindi alla delibazione del ricorso nel merito (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Col primo motivo, sono stati dedotti l’incongruità del termine, il difetto di motivazione e di