TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-05-07, n. 201400778
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N. 00778/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2014, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall'avv. D M P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Cialdini, 9;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Torino, U.T.G. - Prefettura di Torino, Comune di Nichelino;
per l'annullamento
della delibera di ricusazione, assunta con verbale n. 38 del 27 aprile 2014 dalla 19ma sottocommissione elettorale circondariale di Torino, con sede in Moncalieri, della lista elettorale presentata dal ricorrente in data 26 aprile 2014 e recante il seguente contrassegno: “Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, sulla desta nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta “ITALIA dei VALORI” su due righe (sopra la scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta “dei” in carattere minuscolo, seguita dalla scritta “VALORI” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra, verde bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno”;
per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Nichelino in programma il 25 maggio 2014,
delibera comunicata agli interessati il 28 aprile 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 6 maggio 2014 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso si chiede l'annullamento della delibera di ricusazione, assunta con verbale n. 38 del 27 aprile 2014 dalla 19^ sottocommissione elettorale circondariale di Torino, con sede in Moncalieri, della lista elettorale presentata dal ricorrente in data 26 aprile 2014 e recante il seguente contrassegno:"Linea di circonferenza colar nero con, all'interno del cerchio, sulla destra nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la: figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori — da sinistra righe (sopra la scritta "ITALIA" in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta "dei" in carattere minuscolo, seguita dalla scritta "VALORI" in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra, verde bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno", per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Nichelino in programma il 25 maggio 2014,
delibera comunicata agli interessati in data 28 aprile 2014.
Il ricorrente è delegato della lista elettorale ITALIA DEI VALORI il quale ha presentato in data 26 aprile 2014 alle ore 8,30 la suddetta lista nonché:
n. 13 certificati elettorali collettivi comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune di Nichelino;
dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, firmata e autenticata, con dichiarazione ex D. Lgs 235/2012;
n. 22 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, con dichiarazione ex D. Lgs 235/2012;
dichiarazione di collegamento del candidato sindaco alla lista presentata;n. 23 certificati attestanti che il candidato sindaco e ì candidati consiglieri sono elettori di un comune della repubblica;
dichiarazione di collegamento dei delegati della lista ITALIA DEI VALORI al candidato sindaco;
attestazione del segretario politico del partito ITALIA DEI VALORI che la lista presentata è tale a nome e per conto del suindicato partito politico;
modello del contrassegno della lista in tre esemplari per due dimensioni;
copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;
bilancio preventivo delle spese elettorali;
dichiarazione con indicazione dei delegati di lista.
In data 28 aprile 2014 al ricorrente è stato comunicato il provvedimento impugnato che ha ricusato la suddetta lista.
La commissione ha ritenuto valide sole n. 5 candidature alla carica di consigliere comunale ed ha perciò ricusato la lista per avere la stessa un numero di candidati inferiore al minimo previsto dalla legge (nel caso di specie, n. 16 candidati, a norma dell'art. 37 e 73 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)”.
I delegati di lista DELLISANTI e NICOTRA, pur non condividendo le ragioni della commissione, hanno provveduto a contattare i candidati esclusi dalla commissione nella giornata del 28 aprile 2014, i quali hanno reso nuova accettazione di candidatura.
I delegati avrebbero inutilmente tentato di consegnare detta nuova documentazione il giorno 29 aprile 2014, ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, a norma dell'art. 33 ultimo comma della L. 570/1960, alla Commissione Elettorale Circondariale — 19^ sottocommissione con sede in Moncalieri, presso il locale palazzo comunale, ma il funzionario preposto si sarebbe rifiutata di procedere alla ricezione della documentazione.
Si lamenta:
1 - In via principale. Violazione di Legge — combinato disposto degli artt. 14 Legge 21 marzo 1990 n. 53 come modificato dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, artt. 32 comma 7 n. 2) e art. 33 comma primo lett. c) del D.P.R. 570/1960.
2 - In via subordinata. Violazione di legge — art. 33 ultimo comma L. 570/1960.
L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2014 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non merita accoglimento il primo motivo di censura.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendone i principi affermati, dal recente precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 715) con il quale si è ritenuto che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono.
Si legge nella pronuncia predetta “La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14, primo comma, della L. 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla L. 6 febbraio 1948, n. 29, dalla L. 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1968, n. 108, dal D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, dalla L. 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla L. 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall'art. 28, comma secondo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della L. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati "devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53". Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali. Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Tricarico di due liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune. Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento. In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa. Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica. Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell'ambito di una circoscrizione territoriale determinata. Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all'esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali. La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano. Tale impostazione non è condivisa dal Collegio. Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore. Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che certamente l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22). Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando - ad esempio - si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria. Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate. Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della L. 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono. Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune”.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale si deduce che nella denegata e non creduta ipotesi in cui il motivo precedente venga ritenuto non meritevole di accoglimento, verrebbe in evidenza il disposto dell'art. 33 ultimo comma della L. 570/1960 che testualmente impone: "la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite".
I delegati di lista, tra cui il ricorrente, pur non condividendo le ragioni della commissione per quanto argomentato sub capitolo 1 del presente ricorso, appena avuta contezza dei motivi posti dalla commissione alla base della propria decisione, si sono comunque premurati di contattare i candidati esclusi dalla commissione, una parte dei quali hanno reso nuova accettazione di candidatura e precisamente: i signori LA ROSA, ARDITO, FRANCO, ALTAMURA, B IERI, TROMBETTA e NICOTRA con dichiarazione autenticata dal responsabile dell'Ufficio elettorale di Nichelino in data 28 aprile 2014;i signori CINCOTTI e MISILMERI con dichiarazione autenticata dal consigliere della Provincia di Torino in data 28 aprile 2014;i signori CALAMUSA e TARDANICO con dichiarazione autenticata dal responsabile dell'Ufficio elettorale di Nichelino, in data 29 aprile 2014;i signori COLITTA e MACRI' con dichiarazione autenticata dal funzionario del comune di Nichelino, per un totale di n. 13 accettazioni di candidatura autenticate da pubblico ufficiale la cui competenza territoriale non sarebbe contestabile.
I delegati di lista NICOTRA e DELLISANTI avrebbero tentato di consegnare detta nuova documentazione il giorno 29 aprile 2014, ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, a norma dell'art. 33 ultimo comma della L. 570/1960, alla Commissione Elettorale Circondariale — 19ma sottocommissione con sede in Moncalieri, presso il locale palazzo comunale, ma i funzionari preposti si sarebbe rifiutati di accettare il nuovo documento.
La censura subordinata non merita accoglimento in quanto la commissione elettorale mandamentale non è tenuta a riunirsi nuovamente, ai sensi dell'art. 33 comma 3, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, nel caso in cui l'irregolarità riscontrata nella presentazione delle liste stesse sia insanabile, come nel caso in cui i candidati omettano di fornire la c.d. dichiarazione antimafia ex art. 15 comma 1, l. 19 marzo 1990 n. 55 all'atto dell'accettazione della candidatura.
L'art. 32, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo da ultimo novellato dall'art. 2, l. 18 gennaio 1992 n. 16, onera i candidati alle elezioni amministrative, inseriti nelle liste aspiranti all'ammissione alla consultazione elettorale, di presentare contestualmente l'accettazione della candidatura, la cui omissione implica la nullità della candidatura incompleta e l'immediato depennamento dalla lista presentata del nominativo del candidato inadempiente, senza possibilità di integrazioni "ex post" (Cons. Stato Sez. V, 17 maggio 1996, n. 574).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione evocata in giudizio nulla va disposto in ordine alle spese.