TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-09-15, n. 202000150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-09-15, n. 202000150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000150
Data del deposito : 15 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2020

N. 00150/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 100 del 2020, proposto da:
Birreria Osteria D’Artagnan s.n.c. di Rossi N. e Bonetti A., in persona del suo socio e legale rappresentante N R, rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 46, presso lo studio del predetto avvocato B;

contro

Comune di Aldeno, in persona del suo Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ex artt. 55 e 56 cod. proc. amm.

- del provvedimento di “limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale” dd. 16 luglio 2020, a firma del Commissario straordinario Dott.ssa Paola Matonti, notificato a mezzo pec in data 16 luglio 2020, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati e conseguenziali, e, comunque, connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Aldeno;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali proposta dalla società ricorrente;

Visti gli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 35, comma 1 lett. c), cod. proc. amm.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato M B e per il Comune di Aldeno l’avvocato Davide Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I. La società “ Birreria Osteria D’Artagnan s.n.c. di Rossi N. Bonetti A. ” dall’1 ottobre 2019 gestisce ad Aldeno lo storico esercizio pubblico denominato “ Birreria Osteria D’Artagnan ” con apertura dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 2.00. La società il 17 aprile 2020, conclusosi il periodo di chiusura dei locali pubblici conseguente all’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, ha richiesto al Comune di Aldeno l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa mq 32,84 allo scopo di collocarvi tavolini e ombrelloni, a servizio dell’esercizio, dal giorno 15 maggio 2020 al giorno 31 ottobre 2020. Con determinazione del Capo servizio responsabile del Servizio territorio e lavori pubblici del Comune n. 28/2020 del 21 maggio 2020 è stata rilasciata l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico nella estensione richiesta dal giorno 22 maggio 2020 al giorno 31 ottobre 2020. Secondo quanto riportato nella suddetta determinazione la concessione è stata accordata “ per la parte interessante i parcheggi pubblici, a titolo del tutto straordinario in considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, che ha prodotto anche effetti di gravi crisi economica negli operatori ” ed è subordinata al rispetto di svariate prescrizioni, tra le quali, in particolare, quella per cui “ la presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, per motivi di sicurezza pubblica, per disturbo alla quiete pubblica o per inadempienza a quanto previsto nei paragrafi precedenti ”.

II. Con provvedimento del 16 luglio 2020 avente ad oggetto “ limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale ”, il Commissario straordinario del Comune di Aldeno ha limitato l’autorizzazione concessa con determinazione n. 28/2020 nei termini che seguono: “ a) le attività inerenti l’esercizio pubblico praticata all’esterno del locale di cui sopra, compreso la somministrazione, deve cessare nei confronti degli avventori alle ore 21.30 di ogni giorno di apertura dell’esercizio;
b) le attività di asporto di tavolini, sedie e ombrelloni o loro chiusura con catena o altro modo che li rende inutilizzabili da parte di chiunque deve avvenire entro le ore 22.00
”. Il provvedimento suddetto si riferisce a segnalazioni del 2 e del 16 luglio 2020 “ di cittadini residenti in zona raccolte dalla locale stazione dei Carabinieri, che lamentano continui disturbi da urla e schiamazzi in varie ore della sera e della notte…tanto che viene impedito loro di prendere regolarmente sonno o vengono svegliati d’improvviso durante il sonno medesimo, con conseguenti difficoltà a riprendere il proprio riposo ”, riscontrando “ l’incompatibilità tra la presenza fino a notte inoltrata, all’esterno del locale, di avventori del pubblico esercizio e la quiete pubblica, in particolare dei residenti nelle abitazioni circostanti l’esercizio medesimo ” e ritenendo infine necessario limitare l’attività all’esterno “ intanto in termini di orario – a mo’ di preavviso e prima di procedere a qualsiasi revoca – consentendo cioè l’attività all’esterno solo sino alle ore 21.30 di ogni giorno in cui è prevista la normale apertura dell’esercizio ”.

III. La società “ Birreria Osteria D’Artagnan ”, pur successivamente invitata dal Comune a presentare una proposta alternativa finalizzata al contenimento del disturbo alla quiete, ha, peraltro, ritenuto di avversare immediatamente, con il ricorso in esame, il provvedimento di “ limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale ” del 16 luglio 2020, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 7 della L. 7 Agosto 1990 n. 241

Il provvedimento commissariale impugnato, che non rappresenta particolari ragioni di urgenza, non è stato preceduto dalla dovuta comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ciò ha impedito alla ricorrente, che in precedenza non aveva avuto notizia di lamentele circa il disturbo della quiete nell’orario di apertura del proprio esercizio sul suolo pubblico, di partecipare all’adozione di un provvedimento destinato ad incidere in maniera rilevante nella propria sfera giuridica. In particolare la ricorrente avrebbe potuto rilevare la genericità ed episodicità degli eventi rappresentati ma altresì porre rimedio alle asserite situazioni moleste.

2. Difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sproporzione

L’autorizzazione all’occupazione temporanea è stata richiesta per tentare di far fronte ai disastrosi effetti economici conseguenti all’emergenza sanitaria e risulta importante poter mantenere l’orario nella sua estensione originaria (dalle ore 9.30 alle ore 2.00). In ogni caso la sorta di potere di “ preavviso ” (“ a mo’ di preavviso e prima di procedere a qualsiasi revoca ”) con cui il Comune ha limitato la precedente determinazione non trova riscontro normativo. Inoltre le lamentele, del tutto generiche, da parte di cittadini, rispetto all’esercizio in loco da più di quarant’anni, sono solo quattro e si riferiscono a eventi episodici evidenziatisi nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2020 e il 13 luglio 2020. Peraltro all’incirca 150 persone residenti nei pressi del locale hanno sottoscritto una petizione a sostegno del mantenimento dell’orario originario. Il disturbo alla quiete pubblica deve caratterizzarsi per abitualità e costanza che nella fattispecie non sussistono.

3. Violazione di legge relativa all’art. 50, c. 7 d.lg. n. 267/2000 e dell’art. 3 d.l. n. 138/2011 convertito nella l. n. 148/2011

Il potere spettante al Sindaco di organizzazione e gestione degli orari degli esercizi commerciali deve tener conto del principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, di cui all’art. 3 del d.l. n. 138/2011 convertito nella l. n. 148/2011 secondo cui “ l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ”. Il provvedimento impugnato, invece, accenna in maniera del tutto generica alla incidenza pregiudizievole della condotta attribuita alla società ricorrente, sull’interesse generale alla tutela della quiete pubblica.

4. Violazione di legge: mancata osservanza di quanto previsto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Provincia di Trento 14 giugno 2001 n. 21-72/Leg “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dell’attività alberghiera, nonché modifiche all’art. 74 della l.p. 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale)”.

In violazione dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione della l.p. n. 9/2000 l’impugnato provvedimento di riduzione oraria non è motivato e le ragioni sulle quali si fonda non sono state previamente contestate alla società ricorrente alla quale nessun invito a presentare osservazioni è stato rivolto.

5. Violazione di legge in relazione agli articoli 62 legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”) e 54 d.lgs. 267/2000

Qualora con la disposta limitazione oraria si ritenesse esercitato da parte del Commissario straordinario il potere extra ordinem il provvedimento sarebbe nullo per l’insussistenza dei relativi presupposti e la mancanza di istruttoria e di motivazione al riguardo.

IV. Con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 21 del 28 luglio 2020 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta fermo restando, peraltro, da parte dell’Amministrazione comunale “ ogni eventuale suo apprezzamento nel merito – meramente discrezionale – per un contenuto aumento dell’orario di apertura del locale limitatamente al fine settimana, secondo prassi correntemente diffuse per tali particolari tipologie di esercizi ”.

V. Il 29 luglio 2020 la società ricorrente ha avanzato al Comune una proposta tendente all’ampliamento (dal lunedì al giovedì sino alle ore 24 e il venerdì e il sabato sino alle ore 1, in entrambi i casi oltre al tempo necessario per il riassetto dei tavoli) dell’orario di somministrazione all’aperto stabilito dal provvedimento di limitazione oraria del 16 luglio 2020 (ogni giorno sino alle 21.30, con estensione alle ore 22 per il riassetto dei tavoli).

VI. Con provvedimento prot. n. 5179 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto “ nuova limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale ”, il Commissario straordinario del Comune di Aldeno, cogliendo infine l’invito formulato con il decreto monocratico cautelare n. 21 del 28 luglio 2020, ha stabilito che l’esercizio dell’attività di somministrazione all’esterno del locale potrà svolgersi dalla domenica al giovedì sino alle ore 21.30 (con estensione alle ore 22 per il riassetto dei tavoli) e il venerdì e il sabato sino alle ore 23 (con estensione alle ore 23.30 per il riassetto dei tavoli). Il provvedimento non è stato impugnato.

VII. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo, in conseguenza del nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione, l’improcedibilità del ricorso e argomentando poi nel merito delle tesi sostenute nel ricorso.

VIII. In sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti costituite e verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 60 cod. proc. amm., ha stabilito di definire in camera di consiglio il giudizio.

DIRITTO

I) In limine litis vale evidenziare che con il provvedimento prot. n. 5179 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto “ nuova limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale ”, l’amministrazione ha rideterminato l’assetto dei contrapposti interessi coinvolti nella fattispecie di cui è causa, cioè quello alla quiete nelle ore del riposo notturno, riconducibile al diritto alla salute psico-fisica, e quello allo svolgimento dell’attività economica, che attiene al diritto a liberamente esercitare l’iniziativa economica privata. È appena il caso di rilevare che tali interessi, confliggenti ma altrettanto meritevoli di tutela, postulano un accurato bilanciamento (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, sent. n. 930/2018), corroborato da una attenta istruttoria e da una puntuale motivazione, che implichi il minor sacrificio possibile degli interessi incisi dall’orario stabilito per la somministrazione all’esterno del locale. In altri termini anche la quiete pubblica va doverosamente tutelata utilizzando il mezzo più mite tra l’altro proprio al fine di non vanificare sostanzialmente il sostegno all’attività economica cui l’originaria concessione di suolo pubblico era preordinata. Ciò posto, tenuto conto che l’incontestato provvedimento prot. n. 5179 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto “ nuova limitazione oraria all’esercizio dell’attività all’esterno del locale ” supera e sostituisce il provvedimento del 16 luglio 2020 di cui la società ricorrente chiede l’annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento, intervenuto nelle more del procedimento giudiziale incide, infatti, sulla permanenza dell’interesse a ricorrere sotteso all’impugnativa poiché dall’annullamento del precedente provvedimento nessuna utilità deriverebbe alla ricorrente. Peraltro il bene della vita cui ambiva la società ricorrente aveva una estensione maggiore rispetto a quella poi ottenuta con il recente (nuovo) provvedimento di limitazione oraria;
ne consegue che a fortiori il presente giudizio va definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1 lett. c), cod. proc. amm. e non di cessazione della materia del contendere ai sensi del precedente art. 34, comma 5, che presuppone che le pretese del ricorrente abbiano trovato piena e comprovata soddisfazione (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n.8152).

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo giustificati motivi al riguardo.

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