TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-09-18, n. 201702189

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-09-18, n. 201702189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201702189
Data del deposito : 18 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2017

N. 02189/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03879/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3879 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A S, A M, B D, B S, B T, C R, G R, I G, L S A, L D, L A, L P A, M R, P C, R M, R A, R B, R M R, V M, rappresentati e difesi dagli avvocati G I, G N e G I, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo nella Via Libertà n.171;

contro

l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (A.S.P. n.6), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Li Vigni e Francesca Lubrano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Contenzioso del Lavoro dell’Azienda medesima, sito in Palermo nella Via Pindemonte n.88;

nei confronti di



RAGONESE

Silvia Maria,

SPATARO

Rosalia,

TORREGROSSA

Giovanni,

SCIORTINO

Nicola, D’

ANGELO

Giuseppa,

GIACALONE

Filomena, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:

- della delibera del Direttore Genera1e n. 752 del 30.9.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 468 del 15.5.2015 avente ad oggetto "concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 6 posti di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B) e di presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori" nella parte in cui parte degli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile come vincitori del concorso de quo, sono stati invece collocati: al posto n. 117° (A S);
al posto n. 106° (A M);
al posto n. 153° (B D);
al posto n. 188° (B S);
al posto n. 70° (B T);
al posto n. 228° (C R);
al posto n. 12° (G R);
al posto n. 67° (I G);
al posto n. 74° (L S A);
al posto n. 180° (L D);
al posto n. 238° (L A);
al posto n. 116° (L P A);
al posto n. 105° (M R);
al posto n. 107° (P C);
al posto n. 109° (R M);
al posto n. 76° (R A);
al posto n. 103° (Roccella Beatrice);
al posto n. 104° (Russo Maria Rita);
al posto n. 108° (Verga Melchiorre);

- della delibera del Direttore Generale n. 775 del 9.10.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 468 del 15.5.2015 e della deliberazione n. 752 del 30/9/2015 aventi ad oggetto "concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 6 posti di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B) e di presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori" nella parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile e vincitori del concorso de quo, sono stati invece collocati in posizione non utile in graduatoria;

- della delibera del Direttore Generale 11. 841 de1 23.10.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 468 del 15.5.2015 (come già modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 752 del 30.9.2015 e da11a delibera del Direttore Generale n. 775 del 9.10.2015) avente ad oggetto "concorso i11terno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 6 posti di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B) e di presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori" nella parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile e vincitori del concorso de qua, sono stati invece collocati: al posto n.115° (A S);
al posto n. 104° (A M);
al posto n. 153° (B D);
al posto n. 186° (B S);
al posto n. 68° (B T);
al posto n. 227° (C R);
al posto n. 110° (G R);
al posto n. 65° (I G);
al posto n. 72° (L S A);
al posto n. 179° (L D);
al posto n. 237° (L A);
al posto n. 147° (L P A);
al posto n. 103° (M R);
al posto n. 105° (P C);
al posto n. 107° (R M);
al posto n. 74° (R A);
al posto n. 101° (Roccella Beatrice);
al posto n. 102° (Russo Maria Rita);
al posto n. 106° (Verga Melchiorre);

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della delibera del Direttore Generale n. 954 dell'1.12.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 468 del 15.5.2015, modificata con delibera n. 752 del 30.9.2015, n. 775 del 9.10.2015 e n. 841 del 23.10.2015, avente ad oggetto "concorso interno per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 6 posti di Coadiutore Amministrativo (Ctg.B) e di presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori" nella parte in cui parte degli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile come vincitori del concorso de quo, sono stati invece collocati in posizione meno favorevole;
nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - ASP N.6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 02/12/2015 e depositato il 21/12/2015 i ricorrenti hanno esposto:

- di essere ex lavoratori socialmente utili che hanno prestato servizio presso l’Unità Sanitaria Locale 56 di Carini (oggi ASP di Palermo) dal 27/12/1991 al 28/03/1996, poi dal 29/03/1996 al 28/02/1998 e inoltre anche per non meglio precisati periodi successivi, ma sempre presso il medesimo ente (oggi ASP di Palermo);

- di essere stati, in particolare, inseriti in progetti di utilità collettiva per il tramite dell’Ente Attuante, ossia la Cooperativa S.I.A. con sede in Carini;

- che con avviso pubblicato sulla GURS - Serie Speciale Concorsi n. 4 del 22/02/2013 e sulla GURI - IV Serie Speciale Concorsi n. 21 del 15/03/2013, l'allora Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, indiceva un bando di concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l’ASP di Palermo, appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, titolari di contratto di diritto privato di Ctg. A, B, e Bs alla data del 31/12/2010 per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di taluni profili professionali (operatore tecnico autista, operatore tecnico CED, coadiutore amministrativo), concorso al quale poteva partecipare il personale precario, in possesso dei requisiti previsti dal protocollo d'intesa del 21/12/2011, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal bando suddetto;

- di avere partecipato alla selezione a n.6 posti da stabilizzare per il profilo di Coadiutore Amministrativo (Ctg.B).

- che a seguito dell'espletamento delle prove di idoneità e della valutazione dei titoli, venivano redatte da parte del Dipartimento Gestione Risorse Umane / U.O. Concorsi dell'ASP Palermo le graduatorie dei vincitori di concorso.

In particolare, per quanto riguarda la selezione a n.6 posti da stabilizzare per il profilo di Coadiutore Amministrativo (Ctg.B), con la delibera del Direttore Generale dell'Asp Palermo n.468 del 15/05/2015, veniva effettuata la prima graduatoria dei vincitori, in cui erano inclusi i ricorrenti, sei dei quali classificati dal primo al sesto posto e dunque vincitori;

- che ai fini della suddetta graduatoria, agli stessi era stato valutato l’intero periodo di servizio dichiarato e svolto presso la USL 56 di Carini dal 27/12/1991 al 30/12/2004 (come LSU, ASU, LPU … nel SSN);

- che successivamente, con deliberazioni n. 752 del 30/09/2015, n.775 del 09/10/2015 e n.841 del 23/10/2015, l'Azienda, per tramite dell'Ufficio Concorsi, revisionava la graduatoria dei vincitori in conseguenza del fatto che, a fronte delle dichiarazioni in autocertificazione dei candidati ex DPR 445/2000 soggette a successiva verifica, erano pervenute per diversi candidati le informazioni dai centri per l'Impiego, con diverse attestazioni di anzianità di servizio rispetto a quanto da essi dichiarato;

- che, a seguito delle informazioni pervenute dai Centri per l’Impiego ai ricorrenti è stato sottratto il punteggio per il servizio svolto dal 27/12/1991 al 28/03/1996, in quanto “non convalidato dal Distretto di Carini”;

- che a cagione del mancato riconoscimento del suddetto periodo di servizio, tutti i ricorrenti sono stati collocati in posizione deteriore e non utile in graduatoria;

- di avere pertanto impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione dell'art.23 L.67/88, dell'art.3 L.241/90 e s.m.i., dell'art.3 L.10/91 e dell'art.97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del verbale del 12/03/2014 di predeterminazione dei criteri".

1.3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria di Palermo n.6, la quale ha depositato documenti e memorie difensive, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo nel merito rigettarsi il ricorso.

1.4. Non si sono invece costituiti i controinteressati, pur ritualmente intimati.

1.5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28/01/2016 i ricorrenti hanno impugnato anche la delibera del Direttore Generale n. 954 dell'1.12.2015 (prodotta in giudizio dall’Azienda resistente) di modifica parziale delle deliberazioni già impugnate con il ricorso introduttivo, nella parte in cui conferma per tutti i ricorrenti la mancata valutazione del periodo sopra menzionato “in quanto attività prestata mediante cooperativa”.

1.6. Alla pubblica udienza del 6 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda resistente.

L’eccezione è infondata.

Come già affermato in precedenti pronunzie di questa sezione (Tar Palermo, I Sez., n.391/2016 e n.822/2016) dalle quali il Collegio ritiene di non discostarsi, sussiste nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165/2001.

Nel caso in esame, infatti, si è innanzi ad una selezione con le caratteristiche tipiche di una procedura concorsuale, in quanto avviata con la pubblicazione di un bando, per un numero di posti predeterminato ed inferiore rispetto agli aspiranti alla stabilizzazione, destinata a concludersi con l’approvazione di una graduatoria. In tal senso militano le più recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - del 26 gennaio 2011, n. 1778, del 10 marzo 2014, n. 5492 (relativa ad un procedura di stabilizzazione indetta da ASP siciliana) e del 21 aprile 2015, n. 8078 - che pure pongono l’accento sul fatto che, non essendovi stata per i precari da stabilizzare una previa selezione di natura concorsuale, necessariamente è la procedura di stabilizzazione ad assumere i caratteri della procedura concorsuale. Sul punto si è, infatti, ravvisata la necessità di “distinguere a seconda che il personale abbia o meno sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale. Nel primo caso, infatti, le amministrazioni non devono "bandire" concorsi, ma solo limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda. Al contrario, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione deve fare ricorso ad una selezione, onde individuare il personale da assumere” con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., anche Cass. civ., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2568 e 2 ottobre 2012, n. 16735, ripresa anche da Cons. St., III, 15 marzo 2013, n. 1549).

3. Deve inoltre essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Azienda resistente “per non avere i ricorrenti impugnato il bando di concorso a valere quale atto presupposto delle delibere impugnate nonché a fini interpretativi dello stesso”.

La censura è infondata non avendo i ricorrenti censurato alcuna previsione del bando, incentrandosi piuttosto l’impugnativa sul preteso possesso di un titolo (anzianità di servizio) previsto dal bando ai fini della formazione della graduatoria, e riconosciuto soltanto parzialmente dall’Amministrazione.

4. Può adesso essere esaminato congiuntamente il merito del ricorso e dei motivi aggiunti con i quali i ricorrenti hanno riproposto, ampliandole, le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo.

Il punto nodale della controversia attiene al mancato riconoscimento del periodo 27/12/1991 - 28/03/1996 quale anzianità di servizio utile ai fini della formazione della graduatoria nella quale i ricorrenti sono risultati, da ultimo, non utilmente graduati.

Sostengono i ricorrenti che a fronte di una prima collocazione utile in graduatoria, con le deliberazioni impugnate sarebbe stato loro sottratto, illegittimamente, il punteggio per il servizio svolto dal 27/12/1991 al 28/03/1996 in quanto asseritamente “non convalidato dal Distretto di Carini”.

Deducono che dall’esame della documentazione prodotta risulterebbe che essi hanno prestato servizio in detto periodo presso l’ex USL 56 di Carini. Precisano poi nel dettaglio che essendo stati assunti dalla Cooperativa S.I.A., Ente Attuatore dei progetti di utilità collettiva svolti presso l’USL 56 di Carini, essi avrebbero svolto lavori socialmente utili “a servizio e presso” l’Unità Sanitaria Locale 56 di Carini anche nel periodo controverso, ai sensi dell’art.23 L.n.67/88, il quale peraltro imponeva che dette iniziative fossero attuate da imprese, anche cooperative, già esistenti al 31/12/1987 e non da singoli lavoratori.

Sostengono infine che gli organi dell’USL 56 di Carini hanno di volta in volta approvato i progetti della Cooperativa S.I.A., e poiché quest’ultima ha svolto dette attività unicamente in favore della USL medesima, ad avviso di parte ricorrente “ne discende che i ricorrenti hanno svolto proprio a servizio di tale Amministrazione del SSN/SSR l’attività lavorativa suddetta e non potevano subire alcuna decurtazione del punteggio”.

Al riguardo lamentano che la ASP resistente avrebbe di fatto introdotto un vero e proprio requisito aggiuntivo – non previsto nel bando – allorquando avrebbe preteso di subordinare la valutazione dell’anzianità di servizio con riferimento al possesso della “qualità di l.s.u. nel SSN con rapporto diretto con l’USL/ASL e/o SSN”. Ne costituirebbe conferma il fatto che la Commissione giudicatrice, nel verbale del 12/03/2014 di predeterminazione dei criteri, aveva stabilito di attribuire un punteggio pari a 0,01 per ogni giorno di effettivo servizio specificando che il servizio presso le cooperative sarebbe stato considerato “là dove la cooperativa ha avviato progetti di pubblica utilità …. solo quando resi nel SSN o enti Pubblici (esempio: progetti avviati presso ex U.S.L.)”, situazione coincidente con quella fatta valere dai ricorrenti.

5. Le superiori censure sono infondate.

Il bando di concorso, nel prevedere i requisiti specifici di ammissione (peraltro mutuati dal contenuto del Protocollo d'Intesa del 21/12/2011) aveva stabilito che "Per tutti i profili professionali a concorso i candidati devono risultare in servizio a tempo determinato alla data del 31.12.2010 presso l'ASP di Palermo, con contratto quinquennale di diritto privato ex Ls.u. di Ctg. A, Ctg. B e Bs, nonché essere in possesso dei titoli di studio di seguito specificati in relazione al profilo per cui si concorre".

Essendo incontestato che i ricorrenti possedevano i suddetti requisiti di partecipazione previsti dal bando, deve rilevarsi che quest’ultimo all’art.5 (rubricato: “Modalità di formazione della graduatoria”) disponeva poi che “Espletata la prova di idoneità, la graduatoria sarà formulata sulla base della maggiore anzianità complessiva di utilizzo quale lavoratore socialmente utile nel SSN e, a parità di punteggio nel settore pubblico: a) della maggiore età b) del carico familiare”.

Orbene, in via generale deve rilevarsi che l’anzianità di servizio di un lavoratore, in questo caso “lavoratore socialmente utile”, non può che essere riferita se non alla durata del “rapporto di lavoro” in essere con il proprio datore (nel caso in esame la Cooperativa S.I.A.) non rilevando, invece, la natura di ente pubblico del beneficiario ultimo della prestazione resa dal lavoratore (la USL o più in generale il SSN). Dunque a nulla può rilevare che il soggetto a beneficio del quale sia stata espletata l’attività della cooperativa fosse la USL, perché nessuno dei ricorrenti nel periodo 27/12/1991 — 28/03/1996 intratteneva con essa alcun effettivo rapporto di lavoro, essendo piuttosto state stipulate, in detto periodo, soltanto convenzioni fra le cooperative e gli enti locali (nelle fattispecie le UU.SS.LL.) per avviare al lavoro i giovani.

Ciò emerge dall’esame degli attestati prodotti in giudizio per ciascuno di essi, ed emessi dal Centro per l’Impiego di Carini, ove è certificato come servizio reso dal 27.12.1991 al 29.12.1995 quello prestato presso la Cooperativa S.I.A. con varie qualifiche;
mentre il riferimento all’assunzione come L.S.U. presso la USL di Carini reca la data del 29.03.1996. Pertanto con la dicitura " .. non convalidato dal Distretto di Carini" si dà atto il periodo dal 27.12.1991 al 28.03.1996 è stato considerato come periodo di servizio non valutabile in quanto svolto per il tramite della cooperativa S.I.A. e ciò giusto il contenuto della nota Prot. n. 1993 del 16.03.1996 della Sezione Comunale di Collocamento di Carini.

D’altronde deve osservarsi che le iniziative svolte in base all’art. 23 della l. n. 67/1988 sono qualificate dalla legge come “attività di utilità collettiva”, mentre la figura del lavoratore socialmente utile L.S.U. – che cioè poteva instaurare con le pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato diretto (senza intermediazione di cooperative) - è stata creata soltanto successivamente con L.r. 85/95 (Norme per l’inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all' articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l' attuazione di politiche attive del lavoro), attingendo proprio dal bacino dei lavoratori che sotto svariate sigle avessero svolto tali “progetti di utilità collettiva” per un certo periodo (art.1 della l.r. n. 85/95 e art. 1 della l.r. n.24/96).

Pertanto è corretto ritenere che il requisito richiesto dall’art.5 del bando con riferimento all’utilizzazione dei ricorrenti come “lavoratori socialmente utili nel SSN” (art. 18 l.r. n. 25/93 e artt. 1 e 12 l.r. n. 85/95), si sia consolidato soltanto con l’entrata in vigore della L.r.85/95 e in particolare a decorrere dal marzo 1996 quando i ricorrenti, lavoratori iscritti nelle graduatorie tenute dagli Uffici Provinciali del Lavoro, hanno potuto instaurare direttamente presso l’Amministrazione prescelta il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

In definitiva, deve ritenersi del tutto corretta e legittima la rivisitazione della graduatoria in autotutela da parte dell'amministrazione resistente, essendo irrilevante che la Commissione avesse stabilito, nella seduta del 02.09.2014, che, il servizio prestato presso le cooperative sarebbe stato valutato anche se reso nel SSN e inserito in un progetto di pubblica utilità.

6. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.

7. Sussistono giustificate ragioni, in ragione della particolarità e della parziale novità della controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi