TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-29, n. 202309011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-29, n. 202309011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309011
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 09011/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02538/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2023, proposto da
S D S, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Silenzio serbato per il riconoscimento del titolo estero


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha presentato in data 21 luglio 2022 istanza per il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 206/2007, del titolo conseguito in Romania.

Stante l’inerzia del Ministero, ha proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIR.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, posto che la normativa in materia (art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 206/2007) stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di tre mesi o al massimo quattro in caso di integrazione istruttoria;
termine scaduto nel caso di specie.

Deve pertanto essere accolta la domanda concernente l’ordine all’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso, disponendo che la stessa provveda nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulle menzionate istanze nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Alla luce della serialità del ricorso, nonché della complessità della questione giuridica rimessa nelle more all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 4807 del 13 giugno 2022) le spese di lite possono essere compensate.

In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato, “ per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887;
Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797;
Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352;
Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
Sez. III, 9 novembre 2016, 4655;
Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012;
Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891;
Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471;
Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo … le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l'esistenza di un diffuso contenzioso in materia … Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l'ottemperanza ad un giudicato … che notoriamente ha comportato l'insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d'ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d'appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull'operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.
” (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517).

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