TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-06-06, n. 201600578

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-06-06, n. 201600578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600578
Data del deposito : 6 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01177/2010 REG.RIC.

N. 00578/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2010, proposto da:
G E G, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;

contro

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. A D F, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv.ti P P, L C, R S, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Miniero in Bologna, viale Aldini 28;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto emesso dalle amministrazioni resistenti in data 11.06.2010 prot. n. 14883 e prot. 13239 conosciuto in data 22.06.2010 in ordine all'atto di significazione e diffida volto ad ottenere la rideterminazione del trattamento economico e conseguire la corretta applicazione di legge in ordine alla equiparazione retributiva del personale medico universitario al personale medico ospedaliero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2016 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori Marcella Giuliante, P P, A D F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena non aveva accolto la sua richiesta di vedersi riconosciuta l’indennità prevista in passato dal combinato disposto dell’art. 31 DPR 761/1979 e 102, comma 2, DPR 382/1980 che equiparava il trattamento economico dei docenti universitari che svolgono attività di assistenza con il personale medico ospedaliero con analoga posizione.

Si costituivano in giudizio sia l’Università agli Studi di Modena che l’Azienda Ospedaliera-Universitaria che eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

L’eccezione è fondata.

La domanda del ricorrente è sostanzialmente l'accertamento del diritto, ai sensi dell' articolo 6 del D.Lgs. n. 517 del 1999, alla corresponsione in misura piena della retribuzione di posizione rapportata all'incarico di Dirigente Medico a tempo pieno.

Dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, la Corte regolatrice, ormai da anni, afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario ( vedasi Cass. SS.UU., 15 maggio 2012, n. 7503;
5 maggio 2011, n. 9847;
22 dicembre 2009, n. 26960;
15 febbraio 2007, n. 3370;
27 ottobre 2006, n. 23077;
a tale orientamento ha prestato adesione il Consiglio di Stato sez III 25 settembre 2013 nr. 4744 e C.G.A. - cfr. sez. giur., 4 dicembre 2012, n. 1076 e 5 giugno 2013, n. 568).

Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro presso cui il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Stante la natura in rito della decisione, appare equo compensare le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi