TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-09-27, n. 202314308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-09-27, n. 202314308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314308
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 14308/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11050/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11050 del 2015, proposto da
C C, M C, S C, M D M, D F, S F, L F, A L, G N, A O, M C R, A S, rappresentati e difesi dagli avvocati G T, G C, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del D.M. 325 del 03/06/2015 avente ad oggetto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non consente ai docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'esito di un tirocinio formativo attivi (TAF) di essere inclusi nelle suddette graduatorie;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2015, gli odierni esponenti - che hanno conseguito tutti l’abilitazione all’insegnamento all’esito di un Tirocinio Formativo Attivo (in seguito TFA) per le rispettive classi di insegnamento - hanno chiesto al Tribunale adito l’annullamento del d.m. 325 del 03/06/2015 avente ad oggetto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, nella parte in cui non consente ai docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'esito di un tirocinio formativo attivi (TAF) di essere inclusi nelle suddette graduatorie.

Si è costituito il Ministero con memoria di stile.

Con sentenza n. 527/2016, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

In sede di appello, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2025 del 5 maggio 2016, ha annullato la predetta decisione rinviando al primo giudice.

Con atto notificato in data 16 settembre 2016, gli odierni esponenti hanno riassunto il giudizio per cui è causa.

A sostegno della loro domanda hanno articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- Violazione di legge: sarebbero state violate “ norme comunitarie e nazionali tese ad evitare precariato scolastico quali la direttiva europea CE 70/99 e CE 36/2005 e legge n. 244 del 24 dicembre 2007 art 2 co 416 riconoscendosi agli abilitati TFA solo la possibilità di essere inclusi in seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI) piuttosto che nelle GAE escludendo così la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato ma solo sequenze di contratti a tempo determinato ”;

- Eccesso di potere sub specie di disparità di trattamento, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà: gli itinerari formativi della SSIS e del TFA sarebbero perfettamente sovrapponibili. In particolare, “ la mancata inclusione degli abilitati ex TFA nelle categorie di docenti iscrivibili in GAE , per effetto del rinvio contenuto nell’art 2 comma 416 l. n. 244/2007 alla legge n. 296/2006 che enumera e specifica espressamente i corsi abilitanti speciali (SSIS;
COBASLID;
etc) che vengono contestualmente fatti salvi ai fini degli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, genera, a tutta evidenza, una violazione quanto meno non manifestamente infondata degli artt 3, 51 e 96 COST in relazione alla disparità di trattamento tra docenti abilitati al termine del TFA e le altre categorie di abilitati all’esito di corsi analoghi (ex SSIS) così pure reputati dallo stesso MIUR al punto da aver consentito, con norma secondaria (l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 235/2014), l’inserimento pieno in GAE di docenti iscritti con riserva nelle Graduatorie od Esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SSIS) ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 (TFA)
”;

- difetto di istruttoria e/o motivazione: mancherebbe “ il parere delle Commissioni parlamentari al regolamento emanato con DM n. 81/2013 riguardante la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" in violazione del comma 416 dell’art.2 l. n. 244/2007 ”.

Successivamente al deposito in atti dell’atto di riassunzione, non è stata svolta attività difensionale da nessuna delle parti in giudizio.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento come da consolidato e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza n. 9953/2021 di questo Tribunale, nonché C. di St. n. 4654/2021).

In particolare, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., si richiama la sentenza n. 2064/2023 relativa ad una controversia analoga alla presente, che ha statuito quanto segue:

L’abilitazione all’insegnamento attraverso la frequenza di PAS e TFA è stata conseguita dai ricorrenti quando l’accesso nelle graduatorie di altri docenti era già stato legislativamente precluso per effetto della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, disposta dal legislatore del 2006 (l. finanziaria per il 2007, art. 1, c. 605 l. 296/06) al fine di segnare il passaggio ad un sistema di reclutamento fondato sul pubblico concorso. Sulla scorta di tali argomentazioni, la pretesa dei docenti abilitati attraverso la frequenza di PAS e TFA è già stata dichiarata infondata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12474/14 e, più di recente, con la sentenza parziale n. 364/16 del 29/1/2016. Ancora di recente, con orientamento pienamente condivisibile il Consiglio di Stato (parere 2980 del 2019), anche a prescindere dai profili di eventuale tardività della domanda che si ritiene di non affrontare in base al principio della ragione più liquida, ha osservato che l’abilitazione quale titolo ulteriore rispetto a quello di studio persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessarie per lo svolgimento dei compiti dell’insegnante ed è stata prevista dall’art. 4, comma 22, l. n. 341 del 1990 sotto forma di specializzazione aggiuntiva conseguibile all’esito di percorsi presso apposite scuole (SSIS). Alle SSIS hanno fatto seguito i TFA e quindi i PAS caratterizzati dall’essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo presso le scuole statali o paritarie. I meccanismi abilitativi sopravvenuti, tuttavia, non hanno impattato sulle possibilità di iscrizioni nelle graduatorie, essendo le stesse ormai chiuse e trasformate in graduatorie ad esaurimento con la l. n. 296 del 2006. La riapertura a vantaggio solo di taluni soggetti è avvenuta non in via interpretativa, ma con scelta esplicita del legislatore. Ciò è successo in particolare in due occasioni, per consentire l’inserimento di soggetti che originariamente non avevano potuto accedervi per aporie del sistema che ha modificato i percorsi abilitativi in corsa senza garantire continuità dagli uni agli altri. Quindi con l’art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008 sono stati inseriti nelle gae i docenti abilitati iscritti al IX ciclo SSIS o ai corsi abilitanti attivati analogamente presso le facoltà di scienze della formazione, le accademie e i conservatori nell’a.a. 2007/8;
con l’art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216 del 2011 si è disposto in modo analogo per i COBASLID con istituzione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie. Tale disciplina derogatoria del principio generale della chiusura è dunque connotata da natura eccezionale, giustificata da esigenze transitorie e, pertanto, non può costituire oggetto di interpretazione analogica. In altri termini, essendo orami chiuse le graduatorie ad esaurimento, coloro che attualmente si abilitano, ma non erano già inseriti, non possono chiedere, indirettamente o comunque tardivamente, l’accesso alle stesse in difetto di un apposito intervento del legislatore, con l’intento di eludere l’inibizione normativa a nuovi ingressi nelle stesse GAE. La chiarezza del quadro normativo di riferimento rende infondate anche le eccezioni di disparità di trattamento tra chi si è trovato in sua situazione intermedia rispetto all’introduzione di un diverso sistema di abilitazione e chi ha approcciato il relativo percorso con la consapevolezza dell’impossibilità di accedere alle GAE, allo scopo di garantirsi comunque la possibilità di partecipazione alle successive procedure concorsuale che peraltro valorizzano la pregressa abilitazione. Comparare l’originaria abilitazione tramite SSIS a quella ottenuta a seguito di PAS, evocando la natura concorsuale della prova finale degli stessi, equivarrebbe ad operare una forzatura del sistema sostituendosi a scelte che competono esclusivamente al legislatore. L’asserita omogeneità delle situazioni si esaurisce nel fatto che un tempo ci si abilitava tramite SSIS, successivamente anche tramite pAS;
alla luce delle oggettive diversità e comunque dell’originaria diversa scelta legislativa, non può essere condivisa l’invocata disparità di trattamento né la violazione del legittimo affidamento a fronte di situazioni eterogenee.

Va ulteriormente precisato che l’art. 9 comma 20, del d.l. n. 70 del 2011 che ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, ha chiaramente ribadito che le GAE non possono essere riaperte in occasione degli aggiornamenti periodici. La norma prevede infatti che a decorrere dall’anno 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’art. 1 comma 605, lett. c) della l. n. 296 del 2006 è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. I decreti di aggiornamento, pertanto, non si rivolgono alla generalità dei consociati, ma hanno portata limitata a specifici destinatari, ovvero coloro che sono già inseriti in graduatoria, a pieno titolo o con riserva. Essi disciplinano cioè la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione in seguito allo scioglimento della riserva per gli iscritti con riserva nella graduatoria e il relativo aggiornato (CDS Ad plen. n. 11 del 2017), non occupandosi in alcun modo della posizione di coloro che aspirano all’inserimento, non avendolo ottenuto, e talvolta nemmeno potuto richiedere per oggettiva mancanza dei presupposti, come nel caso di specie. La chiusura delle GAE ha quindi prodotto una differenziazione tra chi era iscritto e chi ha successivamente conseguito un titolo abilitante, con l’effetto che l’affidamento circa l’assunzione attraverso le stesse GAE può essere riferito solo ai primi, ma non ai secondi, alla luce dell’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

La normativa sottesa alla chiusura delle GAE, così come interpretata e ricostruita, porta ad escludere dubbi di illegittimità costituzionale, in base alla consolidata lettura del principio di eguaglianza, che non impedisce l’introduzione nel corso del tempo di fattori di differenziazione, secondo un modulo dinamico che, al contrario consente discipline diverse in situazioni differenti (Corte cost. 2014, n. 241). Per contro, il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della p.a., in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa. Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a canoni di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione.

Non appare inoltre visibile il collegamento svolto da parte ricorrente sul rapporto tra reiterazione e illegittimità del mancato inserimento in quarta fascia. Qualora si dovesse ritenere sussistente un abuso alla reiterazione dei contratti a termine la conseguenza sarebbe rappresentata dalla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero in altri strumenti, ma non nell’inserimento nella quarta fascia, tanto più che le dichiarazioni sull’abuso appaiono formalizzate genericamente senza specifici riferimenti a ognuno dei ricorrenti ”.

3. In conclusione, per le medesime ragioni di cui ai precedenti giurisprudenziali citati, il ricorso deve essere respinto.

4. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della sua natura e complessità e della sussistenza di orientamenti non uniformi in giurisprudenza al momento della presentazione del ricorso, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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