TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-02-23, n. 202303062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-02-23, n. 202303062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303062
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 03062/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2023, proposto da
F L, C C e Giorgia d’Orazio, rappresentate e difese dagli avvocati D G e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della giustizia, Commissione interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

A S, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fortunato la Torre, Carmelisa de Natale, Maria Luisa Raciti, Caterina Renna, Nadia Licata, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica, nella prossima camera di consiglio, cui si chiede sin d’ora di partecipare:

1) dell’avviso pubblicato in data 12 dicembre 2022 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia avente ad oggetto «concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica f1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – scorrimento graduatorie ancora capienti distretti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma» - Prot: m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID, e dei relativi allegati «Elenchi candidati per distretto» e «Elenco sedi disponibili», limitatamente ai distretti di Catania, Palermo e Messina;

2) del P.D.G. n: m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID con il quale è stato disposto l’attivazione della procedura di scelta della sede da parte dei candidati legittimati a parteciparvi allo scorrimento delle graduatorie nei distretti ancora capienti, nello specifico: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, quale atto richiamato nell’avviso di 3° scorrimento, sebbene non conosciuto, limitatamente alla parte di interesse, ovverosia in relazione ai distretti di interesse;

3) dell’avviso pubblicato in data 5 dicembre 2022 sul sito del Ministero della giustizia avente ad oggetto «Scorrimento delle graduatorie distrettuali capienti per i distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno», limitatamente ai distretto di riferimento;

4) del provvedimento del d.g. del personale e della formazione del Ministero della giustizia pubblicato sul relativo sito in data 5 dicembre 2022 – prot. m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID , avente ad oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – scorrimento graduatorie ancora capienti - distretti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno», limitatamente ai Distretti di Palermo, Catania e Messina;

5) degli atti di scelta della sede effettuabile mediante accesso alla piattaforma informatica raggiungibile da apposito link pubblicato dal 20 dicembre 2022­, dalle ore 8,00 - al 3 gennaio 2023 fino alle ore 12,30- sul sito del Ministero della giustizia, per quanto qui di interesse;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: a) ogni atto e/o verbale istruttorio sotteso alle procedure di scorrimento azionate dal Ministero della giustizia, sebbene non conosciuti, ove di interesse;
b) il bando di concorso ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
c) gli atti di convocazione e di immissione in servizio adottati nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati in virtù del provvedimento di scorrimento impugnato in via principale;
d) le eventuali istruzioni emanate dal Ministero della giustizia circa la possibilità di assumere i soggetti collocatisi utilmente nelle graduatorie di merito del concorso distrettuale di cui sopra in distretti differenti da quelli per i quali essi avevano concorso;
e) i precedenti avvisi di scorrimento e in particolare: l’avviso del 27 maggio 2022 recante «Assunzione per 2° scorrimento degli idonei non vincitori per la Corte Suprema di Cassazione e distretti di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia» unitamente ai relativi elenchi allegati e al provvedimento del d.g. di riferimento;
l’avviso del 2 maggio 2022 recante «Assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori dei distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno» unitamente ai relativi elenchi allegati e al provvedimento del d.g. di riferimento;
l’avviso del 6 aprile 2022 unitamente alle tabelle e agli elenchi allegati nonché al provvedimento del direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID, unitamente agli atti di assegnazione delle sedi pubblicati, limitatamente e ove interpretati in senso lesivo per gli interessi delle ricorrenti;

per la declaratoria di illegittimità

dell’operato amministrativo delle resistenti in merito alla gestione degli scorrimenti delle graduatorie del concorso addetti all’ufficio del processo relative ai distretti di Catania, Messina e Palermo (profilo giuri);

nonché per la condanna

delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, in via principale, a consentire i ricorrenti, collocati utilmente presso la graduatoria distrettuale di Catania, Palermo e Messina di partecipare al procedimento di scelta delle sedi del distretto di Catania, Palermo, Messina;
ancora più in subordine, a definire ex novo le procedure di scorrimento, in conformità ai criteri di equità e giustizia, consentendo in tal senso ai ricorrenti di collocarsi presso il distretto di interesse , considerati i posti vacanti risultanti dall’avviso del 12 dicembre 2022;

in subordine, per la condanna

delle resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a risarcire i danni subiti e subendi dalle parti ricorrenti ritualmente documentanti, derivanti dall’illegittimo modus operandi della p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam, di Formez Pa, nonché di A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le tre ricorrenti, idonee non vincitrici del concorso su base distrettuale per l’assunzione di personale amministrativo da impiegare a tempo determinato quale addetto all’Ufficio per il processo (Upp) presso i Tribunali ordinarî, venivano assunte a seguito di scorrimento della graduatoria nel maggio 2022.

1.1. Nel dettaglio, lo scorrimento appena indicato prevedeva il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali. Difatti, per alcuni distretti di Corte d’appello la graduatoria veniva immediatamente esaurita, mentre per altri (come quelli di Palermo, Catania e Messina ove erano collocate le odierne ricorrenti) risultavano presenti ulteriori aspiranti idonei: il Ministero della giustizia, pertanto, attingeva dalle graduatorie dei distretti « capienti » per soddisfare le esigenze di personale dei distretti « incapienti », precisando che la mancata accettazione della sede in diverso distretto avrebbe comportato l’esclusione della graduatoria. Le tre esponenti accettavano rispettivamente le sedi ubicate nei distretti di Milano e Firenze.

1.2. Successivamente, nel dicembre 2022, l’amministrazione procedeva ad un nuovo scorrimento della graduatoria dei tre distretti siculi, senza coinvolgere le ricorrenti, ormai già dipendenti del Ministero intimato.

2. Avverso questi provvedimenti che impedivano alle interessate di beneficiare dello scorrimento distrettuale, insorgono le odierne ricorrenti.

3. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che veniva chiamata alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023. Durante la discussione, il Collegio rappresentava al procuratore presente i proprî dubbî circa la giurisdizione, riservandosi anche di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti.

5. Preliminarmente, quindi, va affrontata la questione della giurisdizione.

5.1. Orbene, il Collegio reputa appartenente alla propria giurisdizione la cognizione sull’odierna controversia.

5.2. Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c.d. privatizzato , è limitato agli atti c.d. di macro-organizzazione (v. Tar Lazio, sez. III- bis , 21 dicembre 2022, n. 17247) ed alle procedure concorsuali (v. art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo .

5.3. Quanto ai primi, va osservato che essi concernono l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210). In relazione alle procedure concorsuali, invece, va rammentato che essa terminano con l’approvazione della graduatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 908): gli atti successivi, infatti, concernono il diritto soggettivo all’assunzione e, pertanto, sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.

5.4. Orbene, nel caso in esame, le ricorrenti non azionano il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all’assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), bensí censurano gli atti di organizzazione amministrativa: difatti, vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima «costituita» una graduatoria nazionale , superando il meccanismo distrettuale, cosí da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda;
successivamente, l’amministrazione adottava altri atti organizzativi coi quali procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento. Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 843).

6. Ciò chiarito sulla giurisdizione, va rilevato come con un unico articolato motivo, parte ricorrente denunci il cattivo esercizio del potere pubblico. Difatti, la creazione di una graduatoria nazionale composta di tutti gli idonei dei distretti capienti, unita all’onere di accettazione dell’offerta di lavoro in un distretto differente da quello di candidatura e senza possibilità di «rientrare» nella sede originariamente prescelta, costituirebbe palese illegittimità perché in contrasto con l’ordine della graduatoria e le disposizioni del bando di concorso. In pratica, candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria riuscivano ad essere assunti nei distretti prescelti, «superando» di fatto coloro che invece erano stati onerati a prendere servizio negli altri distretti.

7. Il motivo non può essere accolto.

7.1. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il concorso in esame concerneva la posizione di funzionario amministrativo addetto all’Upp, da assumere a tempo determinato per due anni e sette mesi: si tratta di figure che il Ministero veniva autorizzato ad assumere nell’àmbito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine rende piú rapido ed efficiente il servizio giustizia, aiutando i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato. Va poi osservato come il bando prevedesse la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d’appello, salva la facoltà per l’amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza (v. art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l’art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34).

7.2. Proprio in forza della disposizione da ultimo citata, l’amministrazione, dopo un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, procedeva a raccogliere tutti i rimanenti candidati idonei in un’unica graduatoria, rendendo disponibili diverse posizioni nei distretti « vacanti »: gli aspiranti venivano quindi onerari ad esprimere la propria preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all’assunzione.

7.3. Nella tornata di assunzioni indicata nel paragrafo precedente le ricorrenti venivano assunte presso le sedi toscane e lombarde sopra indicate.

7.4. Successivamente, con gli atti in questa sede gravati, si riattivavano le graduatorie distrettuali di Palermo, Catania e Messina, determinando l’assunzione di ulteriori idonei in ragione delle vacanze resesi medio tempore disponibili. Come già osservato, questo nuovo scorrimento interveniva senza previo interpello di coloro (come le odierne ricorrenti) che già avevano assunto servizio in diversi distretti (nel caso di specie Firenze e Milano).

7.5. Tuttavia, va rilevato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti. In particolare, nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).

7.6. Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione. Difatti, risulta di immediata evidenza come l’urgenza di coprire, nel piú breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d’altro canto, risponde al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un’uniforme copertura di personale nei varî uffici.

7.7. Allo stesso modo, pienamente coerente appare l’onere imposto ai candidati (al momento dello scorrimento di cui al § 7.2.) di esprimere la preferenza sub poena di implicita rinuncia. Invero, l’impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Upp, rispetto al desiderio degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.

8. Alla luce dell’esposta infondatezza delle censure, può rigettarsi anche la domanda risarcitoria, risultando insussistente il denunciato elemento oggettivo dell’illecito extra-contrattuale (v. Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).

8.1. Il ricorso, pertanto, è definitivamente respinto.

9. Le spese, attesa la natura della controversia, possono essere compensate.

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