TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202002420
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2020
N. 02420/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2017, proposto da:
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3 e con recapito digitale come da Registri di giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli - Prefettura di Napoli (di seguito UTG – Prefettura di Napoli), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11 e con recapito digitale come da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
a) della nota prot. n. 0205011 del 30 novembre 2016, col quale il Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Napoli, ha assegnato al comune di Giugliano in Campania i fondi per il finanziamento delle spese relative all’organizzazione tecnica ed attuazione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compresi i provvedimenti, non conosciuti nelle date e numero di protocollo, in virtù dei quali la Prefettura di Napoli ha quantificato il finanziamento per le spese elettorali da attribuire al Comune di Giugliano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 303 del 22 febbraio 2017 di questo TAR;
Vista l’ordinanza di appello cautelare n. 2605 del 22 giugno 2017 del Consiglio di Stato;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, D.L. 18/2020, convertito in legge con la L. n. 27/2020;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente del TAR Campania n. 14/2020;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dell’art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Riferisce la ricorrente amministrazione comunale che, in occasione del referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016, il Dirigente del Settore affari istituzionali, Servizio elettorale del Comune di Giugliano in Campania, ha disposto la costituzione dell’Ufficio elettorale per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei relativi adempimenti, in un comune che annovera 92.777 elettori iscritti, suddivisi in cento sezioni elettorali.
Con determina prot. n. 1080 del 7 ottobre 2016, il Dirigente ha quindi impegnato l’importo complessivo di € 300.000,00, così suddiviso:
a) € 132.000,00 per lavoro straordinario, compresi i ticket per servizi pomeridiani;
b) € 90.000,00 per allestimento e pulizia dei seggi;
c) € 60.000,00 per compensi in favore dei presidenti, segretari e scrutatori dei seggi;
d) € 18.000,00 per la costituzione di un fondo da destinare alle piccole spese di economato necessarie per l’espletamento delle operazioni elettorali.
La difesa dell’amministrazione comunale fa presente che l’importo sopra indicato, oltre che congruo e proporzionato al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e quindi alle spese da sostenere, sarebbe coerente alle norme di settore ed identico all’importo stanziato in occasione del precedente referendum popolare, celebratosi il 17 aprile 2016, peraltro interamente rimborsato dallo Stato, previa rendicontazione.
2.- Sennonché, a distanza di soli tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria costituzionale, allorquando il 90 per cento delle spese era già stato sostenuto e l’ulteriore 10 per cento non avrebbe potuto essere più soppresso, la Prefettura di Napoli, con nota prot. n. 0205011 del 30 novembre 2016, ha comunicato al comune di Giugliano che: “per il finanziamento delle spese relative alle consultazioni in oggetto è stato assegnato a codesto Comune l’importo di € 89.909,63”, precisando inoltre che “non sarà assolutamente possibile rimborsare spese