TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-02-12, n. 201800426

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-02-12, n. 201800426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800426
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00426/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01276/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C M e P L S, rappresentati e difesi dall'avvocato G V, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avvocato Nicola Cantafora, in Catanzaro, alla piazza Stocco, n. 5;

contro

Comune di Tropea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Raffaela Anello, in Catanzaro, alla via Acri, n. 16;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- dell’ordinanza del dirigente responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Tropea del 22 luglio 2009, n. 193, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti l’immediata demolizione e messa in pristino delle opere realizzate abusivamente entro il termine di 90 giorni e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

con i motivi aggiunti:

- del diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, pratica condono n. 51/04, opposto con provvedimento del Responsabile dell’Area Gestione del territorio del Comune di Tropea del 15 ottobre 2009, prot. n. 36.001, 861/SUAP, nonché dell’ordinanza sindacale di demolizione n. 18 del 7 marzo 1990 confermata con il suddetto provvedimento di diniego e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di definizione dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2018 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – C M e P L S edificarono abusivamente in Tropea, alla località Campo di Sotto, un fabbricato in cemento armato.

Il Comune di Tropea ne intimò, con ordinanza del 7 marzo 1990, n. 18, la demolizione.

In data 7 dicembre 2004, non essendo stato eseguito il provvedimento di demolizione, venne presentata istanza di sanatoria edilizia ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

I lavori realizzati senza titolo abilitativo, per cui venne chiesto il condono, erano un piano seminterrato destinato a porticato pilotis e un piano terra destinato a civile abitazione con una unità abitativa di circa mq. 160,00.

In data 21 luglio 2009 personale dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia municipale fece un sopralluogo e riscontrò che C M e P L S avevano realizzato, in aggiunta alle opere per le quali avevano richiesto la sanatoria: a) dieci unità abitative al piano seminterrato, ultimate, arredate e abusivamente allacciati alle reti dinamiche comunali, con un ingombro complessivo di circa mq. 370,00 oltre a verande pertinenziali; b) un locale lavanderia ultimato di mq. 11,00, c) un locale garage ultimato di mq. 22,00.

2. – Con ordinanza del 22 luglio 2009, n. 193, il Comune di Tropea ingiunse l’immediata demolizione delle opere eseguite più di recente.

C M e P L S impugnarono il provvedimento d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l’annullamento.

3. – Nelle more del giudizio, con provvedimento del 15 ottobre 2009, prot. n. 36.001, 861/SUAP, il Comune di Tropea rigettò in via definitiva la richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, così confermando l’ordinanza di demolizione del 1990.

Tale provvedimento fu anch’esso impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti.

4. – Costituitasi l’amministrazione intimata, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2018.

5. – Nel ricorso e nei motivi aggiunti sono articolate le medesime ragioni di doglianza.

In particolare, i ricorrenti deducono, in primo luogo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Deducono, quale secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della l. 28 febbraio 1985, n. 47, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 e della l. 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che l’eccesso di potere e il difetto di motivazione.

In sintesi, l’amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente, anche con riferimento all’interesse pubblico, il provvedimento di demolizione, e non avrebbe tenuto conto che esso riguarda lavori di ristrutturazione eseguiti nel piano seminterrato e che la demolizione non potrebbe essere eseguita senza arrecare danno all’intero fabbricato.

6. – Il ricorso è infondato.

6.1. – Va precisato che l’intero fabbricato cui si riferiscono i provvedimenti oggetto di impugnativa è stato realizzato senza che fosse stato rilasciato il dovuto titolo abilitativo.

Sono pertanto prive di pregio le deduzioni con le quali si afferma che le opere eseguite dai ricorrenti sarebbero qualificabili come ristrutturazione edilizia e che l’amministrazione non avrebbe valutato il pregiudizio che all’intero fabbricato potrebbe portare l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

6.2. – Ciò posto, la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione (e in generale dei provvedimenti repressivi e sanzionatori dell’abusiva attività edificatoria) è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).

Ciò esclude che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento conduca all’illegittimità del provvedimento conclusivo, non essendo apprezzabile in linea di massima un apporto collaborativo del privato nella fase procedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 3620).

Ed esclude altresì che sia richiesta motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso (ancora Cons. Stato, Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9).

7. – Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese di lite al Comune di Tropea.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi