TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-12-06, n. 201602612
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Pubblicato il 06/12/2016
N. 02612/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1485 del 2014, proposto da:
L L, A D, C S, L V, R C, S C, V E, V R, V Antonella e Vnte Carmela, in qualità di eredi di V Elvio, M F, M I e U C, in qualità di eredi di M L, S C, S A e N V, in qualità di eredi di S F, rappresentati e difesi dall’Avv. G F, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Roma, 7, presso l’Avv. R Mzo
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, Unità Sanitaria Locale n. 4 di Avellino – Gestione Liquidatoria e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato, derivante dalla sentenza n. 1021/2000, resa dal T. A. R. Campania – Sezione Staccata di Salerno, confermata in appello con sentenza n. 1584/13 del Consiglio di Stato – Sezione Terza;
nonché per decidere
circa l’istanza di chiarimenti del commissario ad acta, depositata in Segreteria in data 20.10.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di chiarimenti del commissario ad acta, depositata il 20.10.2016;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Rilevato che con la sentenza n. 2480/2015, depositata in data 24.11.2015, la Sezione ha deciso il ricorso in ottemperanza, di cui in epigrafe, nel seguente modo:
“FATTO
I ricorrenti, nelle epigrafate qualità, agivano per l’ottemperanza delle intimate Amministrazioni alla sentenza sopraindicata, con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, n. 2847 del 1996, aveva accertato il loro diritto all’indennità, ex art. 16, l. 836/73, condannando l’A. S. L. Avellino e la Gestione Liquidatoria dell’U. S. L. n. 4 di Avellino al pagamento della stessa, con decorrenza 22.11.1991, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, quantificate in complessive £. 4.500.000 (€ 2.324,06) (sentenza integralmente confermata dal C. di S., con decisione n. 1584/13, depositata il 18.03.2013, e passata in cosa giudicata, come da attestazione della Segreteria del C. di S. – Sezione Terza, allegata);gli stessi lamentavano la mancata esecuzione di tale sentenza, da parte delle intimate Amministrazioni, e ciò nonostante la notifica, da parte loro, di numerose diffide in via stragiudiziale (sin dal 2001, e fino al 16.10.2013);rappresentavano che, nelle more del giudizio, erano deceduti i sigg. V, M e S, in vece dei quali agivano, pertanto, gli eredi;e chiedevano, pertanto, che il Tribunale ordinasse alle Amministrazioni intimate di provvedere al pagamento della suddetta indennità, a partire dal 22.11.1991 e fino alle date di rispettiva cessazione del rapporto di lavoro, secondo l’importo di £. 1.500 – € 0,77 all’ora, per tutto l’orario lavorativo dai medesimi prestato e, comunque, in misura non inferiore a 36 ore settimanali, oltre rivalutazione e interessi legali, e, inoltre, al pagamento delle spese processuali, come liquidate in sentenza, oltre interessi legali, dalla maturazione del credito, nonché li condannasse alla rifusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore anticipatario;nonché nominasse un commissario “ad acta” che si sostituisse alle suindicate Amministrazioni, per il caso d’eventuale ulteriore inottemperanza, nonché fissasse la somma, dovuta dalle medesime Amministrazioni per ogni violazione od inosservanza, successiva alla decisione del presente ricorso, ovvero per ogni ritardo, nell’esecuzione del giudicato.
Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
In data 18.12.2014, perveniva peraltro documentazione, da parte dell’A. S. L. Avellino, con una nota d’accompagnamento (prot. 4323 del 17.12.2014), a firma del direttore dell’U. O. C. Assistenza giuridico – legale, nella quale si comunicava che, in esecuzione della sentenza in oggetto, come confermata dal C. di S., le somme maturate, a decorrere dall’1.01.1995, a carico dell’A. S. L. Avellino, per sorta capitale ed interessi, e infine per le spese legali, liquidate nella sentenza 1021/2000 del T. A. R. Salerno, erano state liquidate, rispettivamente, con delibera n. 1999 del 24/11/2014 e con delibera n. 2036 del 26/11/2014, e che erano in corso di pagamento, unitamente alle competenze del mese di dicembre 2014;erano allegati, in particolare, i cedolini dello stipendio, che attestavano il pagamento delle predette somme, in favore dei signori L L, A D, C S, L V, R C, S C e degli eredi del defunto V Elvio;per quanto riguardava, invece, il pagamento in favore in favore degli eredi di M L (M I, M F e U C), nonché il pagamento in favore degli eredi di S F (S C, S A e N V), esso era, secondo l’A. S. L., subordinato all’acquisizione delle comunicazioni sulle modalità di pagamento, allo stato non ancora avvenuta. In pratica, in detta nota si riferiva che l’A. S. L. Avellino aveva dato esecuzione all’ottemperanda sentenza, tranne per la parte, relativa agli eredi dei defunti M L e S F, in quanto (gli eredi dei medesimi) non avevano fatto pervenire precise indicazioni, circa le modalità di pagamento. L’A. S. L. Avellino precisava, inoltre, che la somma spettante ai ricorrenti, nelle epigrafate qualità, per il periodo dal 22/11/1991 al 31/12/1994, era, invece, a carico della Gestione Liquidatoria dell’USL n. 4 di Avellino.
In data 17.01.2015, l’Avvocatura della Regione Campania trasmetteva copia della predetta nota, prot. 4323 del 17.12.2014, dell’A. S. L. Avellino, senza allegati.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 22.01.2015, il Tribunale rilevava come, stante il contenuto della nota suddetta, prot. 4323 del 17.12.2014, a firma del direttore dell’U. O. C. Assistenza giuridico – legale dell’A. S. L. Avellino, quest’ultima avesse dato esecuzione alla sentenza specificata in epigrafe, per la parte di sua spettanza, e segnatamente per il periodo dall’1.01.1995 in poi, relativamente alle somme di denaro, per la causale indicata in narrativa, dovute a tutti i ricorrenti, ad eccezione degli eredi di M L e S F;che, viceversa, dagli atti non risultava la liquidazione delle somme spettanti ai ricorrenti, per la stessa causale, per il periodo dal 22/11/1991 al 31/12/1994, relativamente al quale, l’A. S. L. Avellino, nella nota in atti, aveva opposto essere tenuta, al relativo pagamento, la Gestione Liquidatoria dell’U. S. L. n. 4 di Avellino;ciò posto, disponeva incombenti istruttori, e in particolare ordinava alla Regione Campania e alla Gestione Liquidatoria dell’U. S. L. n. 4 di Avellino, di trasmettere in Segreteria, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notifica, a cura di parte, della stessa ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti, circa lo stato dell’esecuzione della sentenza in epigrafe, per la parte di spettanza della detta Gestione Liquidatoria dell’U. S. L. n. 4 di Avellino, e, in caso questa non fosse ancora avvenuta, circa i motivi dell’inottemperanza;nello stesso termine, la Regione Campania e l’A. S. L. di Avellino avrebbero riferito al Tribunale, con relazione di chiarimenti, circa l’avvenuto, o meno, completamento dell’esecuzione della sentenza in epigrafe, per la parte di spettanza della stessa A. S. L., relativamente (anche) agli eredi di M L e S F, restando riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e circa le spese.
Dopo la pronunzia di detta ordinanza, perveniva nota, del 19.02.2015, a firma del Commissario Liquidatore della cessata U. S. L. n. 4) di Avellino, nella quale si faceva presente che la Gestione Liquidatoria medesima non poteva provvedere a eseguire la sentenza in epigrafe, perché non aveva fondi disponibili, per i relativi pagamenti;in ogni caso, lo stesso affermava che – secondo la S. C. di Cassazione – “le obbligazioni delle cessate UU. SS. LL. devono far capo alle singole Regioni, cui territorialmente le Gestioni Liquidatorie appartengono” (nella specie, quindi, tenuta al pagamento era la Regione Campania).
Seguiva il deposito, in data 7.05.2015, da parte del direttore dell’U. O. C. Assistenza giuridico – legale dell’A. S. L. di Avellino, di ulteriore nota, nella quale si rappresentava che l’epigrafata sentenza, per la parte di competenza dell’A. S. L., era stata eseguita, anche nei confronti degli eredi di M L, laddove, per gli eredi di S F, la medesima A. S. L. era in attesa di riscontro definitivo alla richiesta di documenti, concernenti l’indicazione esatta dei nomi degli eredi e l’eventuale autorizzazione ad accreditare le somme spettanti, su un unico c/c, nonché della copia della dichiarazione di successione, sempre precisandosi che, per il periodo dal 22.11.1991 al 31.12.1994, la liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti era a carico della Gestione Liquidatoria dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7.05.2015, la Sezione riteneva che occorresse sollecitare, dalla Regione Campania, l’adempimento della precedente ordinanza istruttoria, nella parte che la riguardava, rimasta senza alcun riscontro, da parte di tale Amministrazione;stante anche il contenuto della nota del Commissario Liquidatore dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino, sopra riportata, la Regione Campania, in persona del dirigente pro tempore del competente Settore, avrebbe dovuto riferire circa lo stato dell’esecuzione dell’epigrafata sentenza, per la parte di competenza (dal 22.11.1991 al 31.12.1994), ovvero circa i motivi che ostavano all’esecuzione della medesima, trasmettendo, all’uopo, una documentata relazione di chiarimenti, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della stessa ordinanza, con avviso che, dall’eventuale mancato riscontro a tale ordine istruttorio, il Collegio avrebbe potuto trarre argomenti di prova, ex art. 64 comma 4 c. p. a.;nello stesso termine, l’A. S. L. di Avellino avrebbe, altresì, riferito circa l’avvenuto, o meno, perfezionamento dell’esecuzione della sentenza, per la parte di sua competenza, anche nei confronti degli eredi di S F.
Alcun riscontro perveniva, alla suddetta ordinanza, da parte della Regione Campania, laddove l’A. S. L. di Avellino faceva pervenire, in data 2.07.2015, una nota (sempre a firma del direttore dell’U. O. C. Assistenza Giuridico – Legale), nella quale si riferiva che la stessa Azienda Sanitaria aveva dato definitiva e completa esecuzione – per la parte di propria spettanza – alla sentenza in epigrafe, anche per la parte relativa agli eredi del defunto S F, come risultava dalla documentazione allegata, precisando che soltanto in data 5.05.2015 erano stati trasmessi i documenti necessari per il pagamento.
All’udienza in camera di consiglio del 5.11.2015, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, relativamente agli obblighi di pagamento, per sorta capitale, interessi e spese legali, scaturenti dall’epigrafata sentenza, ricadenti in capo all’A. S. L. di Avellino (vale a dire, a decorrere dall’1.01.1995 in poi), atteso l’integrale pagamento di tali somme di denaro, testimoniato dalle varie note dell’U. O. C. Assistenza Giuridico – Legale dell’Azienda Sanitaria, e dall’allegata documentazione (cui nulla ha opposto, in contrario, la difesa dei ricorrenti), delle quali s’è ampiamente dato conto in narrativa.
Quanto al periodo dal 22.11.1991 al 31.12.1994, va, anzitutto, affermata la legittimazione passiva concorrente della Regione Campania e della Gestione Liquidatoria dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino, conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso, ex multis, nelle massime seguenti: “La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle Usl spetta (in) via concorrente, alle regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie;tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo – contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori” (Cassazione civile, Sez. Un., 20/06/2012, n. 10135);“I debiti delle vecchie USL non possono gravare sulle nuove ASL e sussiste una gestione concorrente tra gestioni liquidatorie e Regione” (Cassazione civile, Sez. I, 1/07/2015, n. 13511);“A seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali e dell’istituzione delle Aziende sanitarie locali ad opera del d. lg. 30 dicembre 1992 n. 502, i debiti delle prime derivanti dal pregresso svolgimento dei rapporti di lavoro sono stati trasferiti alle Regioni per non gravare i nuovi organismi delle passività in atto e la loro gestione è stata affidata ad appositi organismi costituiti dalle Regioni (gestioni a stralcio, poi Gestioni liquidatorie);di conseguenza sia la Gestione liquidatoria che la Regione, in quanto successori a titolo particolare nei debiti delle USL derivanti dallo svolgimento dei rapporti di lavoro, sono legittimati a contraddire nel processo instaurato da un dipendente USL relativo all’inquadramento nei ruoli ed al pagamento delle relative spettanze economiche” (Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2014, n. 3584).
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso, per tale parte, merita di essere accolto: né la Regione Campania, né la Gestione Liquidatoria dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino si sono costituite in giudizio, e nulla hanno, pertanto, controdedotto, rispetto all’azione in ottemperanza, esercitata dai ricorrenti, nelle rispettive qualità in epigrafe;la Regione Campania, in particolare, non ha neppure riscontrato l’ordine istruttorio, rivoltole dal Tribunale, mentre il commissario liquidatore della cessata U. S. L. n. 4 di Avellino aveva fatto pervenire, in precedenza, una nota, nella quale ha rappresentato che detta Gestione non ha i fondi disponibili per la liquidazione, ai ricorrenti, delle somme dovute in base al titolo azionato (sostenendo, altresì, che unica legittimata passiva sarebbe stata la Regione Campania – ma per la confutazione di tale tesi, si tengano presenti le sentenze citate sopra, convergenti viceversa, nel senso di una responsabilità concorrente delle Regioni e delle Gestioni Liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali, per i debiti di queste ultime).
Una cosa, comunque, è certa: né l’uno, né l’altro ente hanno dimostrato di aver provveduto al pagamento, per il totale o anche soltanto in parte, di quanto dovuto, in forza dell’ottemperanda sentenza, ai ricorrenti, nelle rispettive qualità in atti.
Ciò posto, s’osserva che i ricorrenti L L, A D, C S, L V, R C, S C, (V E, V R, V Antonella e Vnte Carmela, in qualità di eredi di) V Elvio, (M F, M I e U C, in qualità di eredi di) M L, (S C, S A e N V, in qualità di eredi di) S F, ex dipendenti dei disciolti Enti mutualistici, transitati nell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino, hanno agito per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 16 l. n. 836/1973, per il trasporto degli strumenti utilizzati quotidianamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;l’attività degli stessi era diretta a garantire la sicurezza sul lavoro e la prevenzione di malattie professionali ed infortuni e consisteva materialmente nell’effettuazione di controlli, ispezioni e verifiche su impianti e macchinari;dette funzioni ispettive erano esercitate dai dipendenti sempre fuori della sede di servizio di Avellino e richiedevano il costante utilizzo di dispositivi individuali di protezione (scarponi, tuta, casco, ecc.) e di un’ingombrante e complessa strumentazione, il tutto da trasportare giornalmente a mezzo delle proprie autovetture;il T. A. R. di Salerno, accertato il diritto dei lavoratori, con l’ottemperanda sentenza, n. 1021/2000, depositata in cancelleria il 29.12.2000, condannò la A. S. L. di Avellino e la Gestione Liquidatoria dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino al pagamento della detta indennità, con decorrenza 22.11.91 oltre interessi, rivalutazione e spese legali, queste ultime quantificate in complessive lire 4.500.000 pari a € 2.324,06;detta decisione è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato, sezione III, che con sentenza n. 1584/13, depositata in cancelleria il 18.03.13, ha riconosciuto in via definitiva il diritto dei ricorrenti (e/o dei loro danti causa) a percepire la detta indennità nella misura, indicata in primo grado, di lire 1.500/€ 0,77 all’ora, o di altro aggiornato importo (v. ad es. i regolamenti adottati da alcune A. S. L., tra cui l’A. S. L. Bergamo, che ha rideterminato l’indennità de qua in € 0,99 orarie e l’A. S. L. di Viterbo, che l’ha quantificata in € 5,00 giornaliere), a partire sempre dal 22.11.91 e per l’intero periodo di vigenza della normativa di riferimento;il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo, sui ratei maturati sino al 31.12.1994, e oltre i soli interessi legali, ai sensi dell’art. 22 l. n. 724/94, sui ratei successivi.
Non avendo la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria della disciolta U. S. L. n. 4 di Avellino, per il periodo dal 22.11.1991 al 31.12.1994, data di subentro dell’A. S. L. di Avellino, ottemperato al giudicato, derivante dalla sentenza in epigrafe, confermata in appello e passata in giudicato, ed essendo – giusta quanto dedotto in ricorso, e in alcun modo contrastato dalle Amministrazioni intimate – l’importo di lire 1.500/€ 0,77 all’ora, innanzi indicato, tuttora applicabile alla fattispecie in esame, in quanto le norme legislative e contrattuali successive, oltre a non aver formalmente abrogato la normativa previgente, non hanno previsto una nuova disciplina e/o un nuovo ammontare dell’istituto in questione, né l’Azienda ha mai determinato alcun diverso importo, il Tribunale ordina alle suddette Amministrazioni (Regione Campania e Gestione Liquidatoria della disciolta U. S. L. n. 4 di Avellino) di provvedere, in solido tra loro, al pagamento in favore dei suddetti dipendenti, o dei ricorrenti – loro aventi causa, come sopra specificati, della predetta indennità, calcolata nella misura indicata di lire 1.500/€ 0,77 all’ora, salvo eventuale diverso aggiornato importo, per tutto l’orario lavorativo – in media non inferiore a sei ore al giorno per sei giorni a settimana – da essi prestato, a decorrere dal 22.11.1991 e sino al 31.12.1994 (per il solo S F, fino alla data, anteriore, del decesso del medesimo), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come da elenco che segue (anch’esso, non oggetto di contestazione alcuna, da parte delle Amministrazioni intimate):
S F, sino al 27.08.1994, data del decesso;
V Elvio, sino al 31.12.1996, data del decesso;
M L, sino al 19.09.2003, data del decesso;
A D, sino al 2.01.2007, data del pensionamento;
S C, sino al 31.12.2008, data del pensionamento;
C S, sino all’1.06.2009, data del pensionamento;
L V, sino al 31.12.2012, data del pensionamento;
R C, sino al 31.07.2013, data del pensionamento;
L L, sino al 31.08.2013, data del pensionamento;
tanto, nel termine perentorio – reputato congruo, in relazione ai calcoli da effettuarsi – di giorni settantacinque, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, a cura di parte della presente sentenza.
Al fine di pervenire, nel citato termine perentorio, al pagamento della somma rispettivamente dovuta, in forza dell’ottemperanda sentenza, per ognuno dei detti dipendenti, o loro aventi causa, le Amministrazioni intimate opereranno le necessarie verifiche sulla documentazione, esistente presso i loro uffici – ivi compresi libri matricola, l. u. l. o equivalenti, buste paga, fogli e/o registri di presenza, ecc. – attestante la durata del rapporto di lavoro e l’orario osservato, da ciascuno dei dipendenti predetti, nel periodo oggetto di ottemperanza, vale a dire, a far data dal 22.11.91 e sino al 31.12.1994, data di subentro, nei rapporti lavorativi, dell’A. S. L. di Avellino.
Quanto alle spese legali, portate dalla sentenza da ottemperarsi, esse sono già state oggetto di liquidazione, da parte dell’A. S. L. di Avellino, come risulta dalle note specificate in narrativa;in particolare, nella nota, prot. 4323 del 17.12.2014, a firma del direttore dell’U. O. C. Assistenza Giuridico – Legale dell’Azienda Sanitaria, si comunicava che “in esecuzione delle sentenze in oggetto indicate, le somme maturate a decorrere dall’1.01.1995, a carico dell’A. S. L. Avellino, per sorta capitale e interessi, e infine per le spese legali liquidate nella sentenza 1021/2000 del T. A. R. Salerno, sono state liquidate (…)”.
Come da richiesta espressa di parte ricorrente, il Tribunale nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Avellino, ovvero altro funzionario della Prefettura di Avellino, delegato dal primo, il quale si sostituirà alle Amministrazioni intimate (Regione Campania e Gestione Liquidatoria ex U. S. L. n. 4 di Avellino), nell’effettuare le verifiche e i pagamenti suddetti, ove decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, e tanto a semplice richiesta delle parti ricorrenti.
Pone sin d’ora il compenso, spettante al Commissario ad acta, a carico della Regione Campania e della Gestione Liquidatoria dell’ex U. S. L. n. 4 di Avellino, con vincolo di solidarietà tra le stesse, riservandosi la determinazione del suo ammontare, dopo lo svolgimento delle operazioni, dietro presentazione di richiesta e di relazione sulle attività svolte, da parte del medesimo commissario.
Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.
La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).
La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.
Nel processo amministrativo l’istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.
Nel caso di specie, stante anche la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni (Regione Campania e Gestione Liquidatoria dell’U. S. L. n. 4 di Avellino) intimate, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.
La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 25,00 (venticinque/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini, prima assegnati, di settantacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all’effettivo pagamento, ad opera delle suddette Amministrazioni (o del commissario ad acta, eventualmente nominato).
Naturalmente la predetta penalità di mora ha riguardo all’eventuale inottemperanza alla sentenza in epigrafe, unitariamente considerata, e pertanto andrà pagata, se del caso, nella misura sopra indicata, una sola volta, per ogni giorno di ulteriore ritardo, e tanto indipendentemente dal numero dei ricorrenti, ai quali spetterà “pro quota”, e secondo le regole della rappresentazione (per gli eredi dei dipendenti, “medio tempore” deceduti).
In base alla regola della soccombenza, il Tribunale condanna la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria della ex U. S. L. n. 4 di Avellino, con vincolo di solidarietà tra di loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio d’ottemperanza, liquidati come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e inoltre alla restituzione, in favore dei medesimi, del contributo unificato versato.
Quanto all’A. S. L. di Avellino, stante la natura formale della decisione (atteso l’intervenuto pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti, per il periodo di sua spettanza, in tempi ragionevoli, sia pur dopo la notificazione del presente ricorso in ottemperanza), sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.