TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-01-11, n. 202400574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-01-11, n. 202400574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400574
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00574/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06258/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6258 del 2023, proposto da
Comune di Capistrello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Istat Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio rigetto serbato dall'ISTAT in relazione alla richiesta di accesso agli atti presentata dal Comune di Capistrello con nota del 10.2.2023 in relazione “a tutti i dati (in forma individuale, laddove possibile, ovvero comunque in forma aggregata) esaminati al fine della individuazione della popolazione residente nel Comune di Capistrello alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021, nonché comunque a quelli relativi contenuti nel RBI - Registro Statistico di Base degli Individui, delle Famiglie e delle Convivenze, oltre che più in generale a qualsiasi ulteriore dato utile a consentire allo scrivente Ente di procedere con l'aggiornamento e la revisione dell'Anagrafe cittadina ai sensi dell'art. 46 d.p.r. n. 223/1989” e/o, comunque, della nota della Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del Censimento della Popolazione dell'ISTAT prot. n. 854318/23 del 6.3.2023, acquisita al prot. comunale n. 1560 del 7.3.2023,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat Istituto Nazionale di Statistica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il Comune ricorrente espone di aver presentato in data 10 febbraio 2023 all’Istituto nazionale di statistica (Istat) istanza di accesso “ a tutti i dati (in forma individuale, laddove possibile, ovvero comunque in forma aggregata) esaminati al fine della individuazione della popolazione residente nel Comune di Capistrello alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021, nonché comunque a quelli relativi contenuti nel RBI -Registro Statistico di Base degli Individui, delle Famiglie e delle Convivenze, oltre che più in generale a qualsiasi ulteriore dato utile a consentire allo scrivente Ente di procedere con l’aggiornamento e la revisione dell’Anagrafe cittadina ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 223/1989 ” e che tuttavia l’Istat con nota del 7 marzo 2023 ha solo formalmente dato riscontro senza in realtà consentire l’accesso richiesto.

2.Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune chiede pertanto di accertarsi l’illegittimità del silenzio o comunque del diniego all’accesso serbato dall’Istat, adducendone l’illegittimità per violazione degli articoli 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 322 del 1989, nonché per eccesso di potere.

Con riferimento allo specifico interesse vantato il Comune evidenzia negli atti di causa che la richiesta di accesso “ è scaturita dalla considerazione che nessuna indicazione è stata fornita al Comune da parte dell’ISTAT circa le attività che in concreto hanno portato detto Istituto ad individuare il predetto dato della popolazione residente in difformità rispetto a quanto risultante dall’Anagrafe cittadina e dall’ANPR e, soprattutto, circa i dati specifici – sia pure in forma aggregata – che hanno determinato un tale inopinato scostamento numerico... fissando la popolazione residente al di sotto delle 5.000 unità… ” e che “ incidono in maniera significativa su tutta una serie di attività e prerogative dell’ente locale (come ad es. sulla stessa attribuzione dei poteri gestionali ai sensi dell’art. 53, co. 23, l. n. 388/2000 e s.m.i., sulla possibilità di percepire contributi pubblici e sulla relativa quantificazione, sul calcolo delle indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori di cui all’art. 82 d.lgs. n. 267/2000, ecc.);
sia perché, ad ogni modo, si rivelano funzionali a consentire all’ente civico di procedere con l’aggiornamento e la revisione dell’Anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte in occasione del Censimento ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 223/1989.

3. Con atto depositato il 27 aprile 2023 si è costituito l’Istat chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e con memoria del 1° giugno 2023 lo stesso Istituto ha eccepito oltre all’infondatezza del ricorso, l’inammissibilità dello stesso in ragione della non attualità dell’interesse addotto dall’Amministrazione comunale a supporto della richiesta di accesso, non essendo state ancora adottate dalle competenti Amministrazioni (Istat e Ministero dell'Interno) le indicazioni sulle modalità tecniche per procedere alla revisione anagrafica di cui all’art. 1, comma 233, della legge n. 205 del 2017.

4. Con memoria di replica del 3 novembre 2023 il Comune ricorrente ha contraddetto in ordine alle eccezioni di parte resistente rappresentando in particolare di avere interesse all’accesso ai “ dati esaminati al fine della individuazione della popolazione residente nel Comune di Capistrello alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021, nonché comunque quelli relativi contenuti nel RBI - Registro Statistico di Base degli Individui, delle Famiglie e delle Convivenze.” , non essendo invece oggetto del giudizio i riferimenti fatti da parte resistente alle modalità di restituzione, in forma aggregata, dei risultati del censimento ai sensi dell’art. 1, co. 233, d.l. n. 205 del 2017.

5. All’udienza del 14 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

6.1 Preliminarmente occorre premettere che “ la funzione tipica del censimento generale della popolazione, demandato all’Istat, è quella di “fotografare”, avuto riguardo a un preciso momento temporale, i fenomeni di carattere demografico, economico e sociale riguardanti la nazione. Tra le norme che attribuiscono rilevanza al dato censuario sono di particolare importanza gli articoli 56 e 57 della Costituzione, secondo cui ai fini della ripartizione dei seggi elettorali si fa riferimento, per l’appunto, alla popolazione risultante “dall’ultimo censimento” (Tar Lazio, sentenza n. 14080 del 2019).

In particolare l’art. 46 del d.p.r. n. 223 del 1989 dispone che “ 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

[omissis] 3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica. [omissis]

6.2 Più di recente il legislatore ha previsto il censimento permanente della popolazione, che ha sostituito il preesistente censimento decennale, così disponendo all’art. 1, comma 227, della legge n. 205 del 2017 (come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018):” L'ISTAT effettua …:

a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;…”

I commi successivi dal 228 al 237 prevedono poi le modalità di svolgimento dell’attività dell’Istat e in particolare:

co. 228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione:

a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;

b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile nel territorio nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma 228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto;
le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione in forma aggregata ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

236. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.”

Uno degli obiettivi del censimento è dunque proprio quello di correggere il dato anagrafico a livello comunale, così come previsto dal richiamato D.P.R. n.223 del 1989, individuando la sovra copertura e la sotto copertura del registro anagrafico, intendendosi per sovra copertura l’insieme delle persone iscritte in anagrafe, ma non trovate al censimento, e per sotto copertura le persone abitualmente dimoranti sul territorio comunale, ma non iscritte in anagrafe.

6.3 Nell’ambito di siffatta cornice normativa l’Istat ha adottato a decorrere dal 2018 il Piano generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni previsto dall'art. 1, comma 232 della legge n. 205 del 2017, nella versione integrale disponibile sul sito dell'Istituto all'indirizzo web http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.

7. All’esito del censimento permanente relativo agli anni 2020 e 2021 la popolazione residente nel Comune di Capistello è risultata rispettivamente pari a 4.889 individui e successivamente pari a 4.820 individui.

7.1 Avendo appreso del dato statistico che colloca il Comune tra quelli aventi un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità con le conseguenze di legge che ne derivano in termini di determinazione delle indennità degli amministratori locali, il Comune con nota del 5 ottobre 2022 ha chiesto chiarimenti all’Istat.

7.2 L’Istituto ha reso i chiarimenti richiesti con nota del 13 ottobre 2022.

7.3 Successivamente il Comune in data 17 gennaio 2023 ha formulato ulteriore richiesta di informazioni all’Istat attesa la discordanza tra il dato risultante dall’Anagrafe cittadina dei residenti e quello finale fornito a seguito del censimento.

7.4 L’Istat con nota avente pari data del 17 gennaio 2023 riferita a precedenti richieste di chiarimenti, non depositate in giudizio, ha fornito più dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento del censimento, sulle ragioni che avevano determinato un decremento della popolazione e sul disallineamento tra i dati del Registro comunale dei residenti e quelli rilevati in sede di censimento, specificando altresì che “ l’Istat ai fini della revisione qualitativa dell’anagrafe non può fornire i dati raccolti con il censimento in forma individuale, ma solo in forma aggregata.

7.5 Da ultimo il Comune con nota del 10 febbraio 2023 ha formulato nuova richiesta di chiarimenti e istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 a tutti i dati (in forma individuale, laddove possibile, ovvero comunque in forma aggregata) esaminati al fine della individuazione della popolazione residente nel Comune di Capistrello alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021, nonché comunque a quelli relativi contenuti nel RBI -Registro Statistico di Base degli Individui, delle Famiglie e delle Convivenze, oltre che più in generale a qualsiasi ulteriore dato utile a consentire allo scrivente Ente di procedere con l’aggiornamento e la revisione dell’Anagrafe cittadina ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 223/1989 ”.

7.6 L’Istat con nota del 7 marzo 2023 ha ribadito che le attività di aggiornamento e di revisione dell’Anagrafe comunale ai sensi dell’art. 46 del regolamento anagrafico (DPR n. 223 del 1989) “ dovranno essere svolte nei limiti posti dall’art. 1 comma 233 della legge n. 205/2017 ” e che l’Istat ed il Ministero dell’Interno avrebbero adottato un’apposita circolare indirizzata ai comuni contenente le modalità operative per l’attività di revisione anagrafica.

7.7 Nel corso del giudizio con la circolare del 16 maggio 2023 redatta dall’Istat d’intesa con il Ministero dell’Interno come previsto dal richiamato art. 1, comma 233 della legge n. 205 del 2017 ha integrato e specificato quanto disciplinato anche dal vigente Piano Generale di Censimento, comunicando ai Comuni ed alle altre Amministrazioni interessate “ le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento che possono essere rilasciate ai comuni ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente ”, accedendo al Sistema di Gestione Indagini (SGI) rendendo così disponibili per i Comuni “ i dati di sovra e sottocopertura distinti per sesso e cittadinanza (italiana e straniera) secondo la geografia dei comuni al 31.12.2021.

Tale adempimento consente ai Comuni di procedere con l’aggiornamento e la revisione dell’Anagrafe cittadina ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 223 del 1989.

8. Tanto considerato il Collegio rileva come l’interesse dichiarato dal Comune a supporto dell’istanza di accesso ivi in questione fa riferimento alla necessità di “ consentire allo scrivente Ente di procedere con l’aggiornamento e la revisione dell’Anagrafe cittadina ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 223/1989 ”.

Ora anche alla luce della circolare da ultimo adottata dall’Istat tale interesse deve ritenersi venuto meno in quanto soddisfatto dalle indicazioni contenute nella circolare di maggio 2023.

8.1 Tuttavia, la difesa di parte ricorrente ha chiarito in corso di causa che l’interesse del Comune non sarebbe teso ad ottenere l’accesso ai dati resi in forma aggregata ai sensi del comma 233 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, bensì ulteriori dati specifici che secondo parte ricorrente sarebbero comunque necessari ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del DPR 30 maggio 1989, n. 233.

Come ribadito negli scritti difensivi del Comune ricorrente l’interesse di quest’ultimo è dunque teso ad ottenere tutti i dati che hanno condotto l’Istituto ad individuare la popolazione residente. A questo riguardo per quanto il Comune faccia riferimento altresì ai dati in forma aggregata, in realtà nell’utilizzare tale espressione sembra riferirsi comunque non ai dati già resi disponibili in tale forma ai sensi della disciplina di cui al richiamato comma 233, bensì a dati ulteriori che attesa la limitata popolazione interessata consentirebbero comunque, anche se resi in forma aggregata, per la loro specificità di individuare le persone interessate dal censimento mediante un’attività di incrocio dei dati stessi (lavoro, età, sesso, …).

8.2 Così intesa l’istanza di accesso appare infondata in quanto è volta ad ottenere dati in eccesso rispetto a quanto consentito dalla disciplina in materia.

L’accesso in tal caso infatti gode di una disciplina speciale che appare derogatoria rispetto a quella di cui alla legge n. 241 del 1990, tanto a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell’attività di censimento (in particolare il riferimento è all’art. 6 bis del d.lgs. n. 322 del 1989) e di contro della stessa funzione pubblica svolta dall’Istat che deve poter contare sulla correttezza in termini di corrispondenza al vero delle informazioni acquisite anche direttamente dagli interessati, di qui l’obbligo di fornire dati statistici (art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989), sanzionato ex lege nel caso in cui siano forniti dati e notizie scientemente errati o incompleti.

Pertanto inconferenti ed infondate sono le doglianze di parte ricorrente con riferimento alla violazione degli articoli 22 e ss del d.lgs. 241 del 1990.

8.3 Le norme in materia di accesso con riferimento all’attività di censimento della popolazione si rinvengono infatti nel più volte richiamato comma 232 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 secondo cui l’Istat effettua ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il censimento attraverso i Piani generali di censimento i quali definiscono “ la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .”

Inoltre l'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì “ i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto;
le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
.”

8.4 La disciplina sul censimento rinvia dunque al d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 ed in particolare agli articoli 9 sul segreto statistico ed all’art. 13 sul programma statistico.

L’art. 9 d.lgs. n. 322 del 1989 testualmente dispone che 1. I dati raccolti nell'àmbito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici .

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati .

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

La disposizione richiamata prevede che i dati acquisiti non possano essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, che gli stessi possano essere utilizzati solo per scopi statistici e che in ogni caso, i dati non possano essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

8.5 Dunque a fronte di un obbligo dei soggetti interessati dal censimento di fornire i dati statistici richiesti e di farlo in maniera corretta, pena anche l’applicazione di sanzioni, sussiste il diritto di costoro a veder tutelata la propria riservatezza. Ed in tal senso la previsione della diffusione di dati solo in forma aggregata ai sensi della disciplina richiamata (co. 233 dell’art. 1 della legge della legge n. 205 del 2017) ed eccezionalmente in forma disaggregata (comma 232 art. 1 della legge n. 205 del 2017) risponde sempre alla necessità di rispettare il c.d. segreto statistico, onde evitare che possano essere identificati i soggetti interessati dal censimento se non nei limiti di quanto non risulti già da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

8.6 Parte ricorrente invoca altresì la violazione del successivo art. 10.

Il richiamo appare inconferente laddove si consideri che tale disposizione disciplina l’accesso ai dati statistici per scopi statistici, che non appaiono tra le finalità perseguite in tal caso dal Comune. Ad ogni modo la doglianza appare anche infondata laddove si consideri che la norma, nel prevedere che i dati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche sono patrimonio della collettività e consentire che possano essere resi accessibili ai sensi del comma 4 anche ad enti od organismi pubblici, fa pur sempre salvo il segreto statistico di cui all’art. 9.

8.7 Pertanto anche le doglianze genericamente riferite da parte ricorrente alla violazione degli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 322 del 1989 sono infondate e non possono trovare accoglimento, atteso che, da quanto specificato nel corso di causa, l’accesso agli ulteriori dati sembra mosso proprio dalla volontà del Comune di acquisire maggiori informazioni rispetto ai dati aggregati resi disponibili dall’Istat nelle forme previste dai commi 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 mediante il Sistema di Gestione Indagini, onde pervenire all’indentificare dei soggetti interessati dal censimento.

9. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.

10. La novità e la peculiarità della questione portano a ritenere la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

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