TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-12, n. 201912974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-12, n. 201912974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912974
Data del deposito : 12 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2019

N. 12974/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03760/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3760 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, P B e R M, domiciliata in via digitale come da PEC del difensore tratta da pubblici registri e con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Modena - Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del rapporto informativo n. 92 relativo all'incarico di c.te della Task Force 45 nel'ambito dell'operazione "Isaf" in Afghanistan ed al periodo 29 settembre - 31 ottobre 2011 - firmato per conoscenza i.d.1° marzo 2012, nonchè del rapporto informativo n. 93 relativo all'espletamento dello stesso incarico nel periodo 1° - 30 novembre 2011;

- di ogni altro antecedente, presupposto, connesso e consequenziale;

nonché

per il risarcimento del danno comunque arrecato dai provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, Tenente Colonnello (ormai in congedo dall’aprile 2018) ha impugnato il rapporto informativo n. 92, relativo all'incarico di comandante della Task Force 45 nell'ambito dell'operazione "Isaf" in Afghanistan ed al periodo 29 settembre - 31 ottobre 2011, nonchè il rapporto informativo n. 93 relativo all'espletamento dello stesso incarico nel periodo 1 - 30 novembre 2011.

La medesima parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati per i seguenti rubricati motivi di ricorso:

Carenza assoluta - o quantomeno apoditticità, illogicità e contraddittorietà - della motivazione. Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (decreto legislativo n. 66/10 - artt. 1025 e 1026 - come integrato dal relativo regolamento emanato con il dpr n. 90/2010 - artt. 688, 689, 692 e 693 - nonché delle relative "istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle forze armate" emanate dal Segretario Generale DNA i.d. 23 dicembre 2008 e successive direttive esplicative a firma del direttore generale della DGPM del Ministero della Difesa). Eccesso di potere per sviamento, vizio della funzione valutativa, contraddittorieta' illogicita' e perplessita', travisamento dei fatti ed ingiustizia grave e manifesta nonche' precostituzione, non obiettivita' ed incoerenza di giudizio e carenza assoluta - o quanto meno apoditticita' - della motivazione delle valutazioni.

Ha formulato, altresì, istanza risarcitoria per i danni cagionati dagli atti illegittimi.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dall'Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.

All’udienza del 23.10.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa solo in parte fondato quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.

2) Parte ricorrente contesta la legittimità dei rapporti informativi n. 92 e n. 93, che avrebbero evidenziato un rendimento non apicale (giudizio finale di ”rendimento di livello molto buono”), peraltro in contrasto con altre valutazioni riportate dal ricorrente nel corso della sua carriera e con il precedente rapporto informativo n. 91 relativo al periodo 28 luglio – 28 settembre 2001 (“rendimento di ottimo livello”).

3) Quanto al rapporto informativo n. 92, relativo al periodo 28 settembre – 31 ottobre 2001, parte ricorrente ha lamentato che quest’ultimo risulta redatto (secondo la data nello stesso indicata) il 10 novembre 2011, mentre i relativi modelli D (con gli elementi di informazione), sulla base dei quali il redattore avrebbe dovuto procedere alla valutazione, sarebbero pervenuti solo in data 9 gennaio 2012, ovvero successivamente alla redazione del rapporto informativo. Nella relazione depositata dall’Amministrazione è indicato che, in realtà, sarebbero pervenuti dei modelli D riveduti e corretti tramite posta elettronica il 16 dicembre 2011, sulla base dei quali il compilatore avrebbe provveduto alla redazione del rapporto informativo gravato in data 16 dicembre 2011, e che la data del 10 novembre 2011 apposta sull’atto sarebbe frutto di un mero errore materiale.

Tale ultime affermazioni dell’esistenza di un mero errore materiale nella data dell’atto gravato non trovano, tuttavia, alcun riscontro probatorio a livello formale, se non nelle relazioni depositate dall’Amministrazione a seguito di note di richieste di chiarimenti da parte, e non sono idonee a consentire a questo T.A.R. di ritenere erronea la data formalmente apposta sull’atto amministrativo gravato al fine di ritenere che la compilazione è avvenuta in una data diversa e successiva.

La censura deve quindi essere accolta stante che, allo stato, la data dell’atto impugnato risulta precedente a quella di ricezione dei relativi modelli D da parte dell’organo compilatore.

4) Quanto al rapporto informativo n. 93 parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 692 del D.P.R. n. 90/2010 in quanto, pur trattandosi di un rapporto informativo (per l'arco di tempo inerente la valutazione — cioè 30 giorni - e l'incarico rivestito dal valutando — -OMISSIS- impiegata in missione internazionale) il giudizio complessivo finale riporta una qualifica finale di "eccellente". Il giudizio complessivo finale, tuttavia, deve essere contenuta solo nelle schede valutative e non nei rapporti informativi.

Tuttavia, l’Amministrazione con atto del 14.5.2013, depositato dalla stessa parte ricorrente, ha provveduto a rettificare in autotutela l’atto gravato eliminando l’indicata irregolarità, senza che il

ricorrente abbia impugnato quest’ultima provvedimento.

La censura, pertanto, non può essere accolta essendo intervenuta una causa di sopravvenuta carenza di interesse a seguito del successivo atto di rettifica.

5) Quanto alla censura relativa al superamento dei termini previsti per la redazione e comunicazione dei rapporti informativi, il Collegio ritiene che il termine per la redazione dei documenti caratteristici non abbia carattere perentorio e che, in ogni caso, i rapporti impugnati non possono essere ritenuti illegittimi per la sola ragione del tempo trascorso prima della loro redazione (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12-08-2019, n. 1531).

6) Da rigettare sono le censure sostanziali inerenti al contenuto dei rapporti informativi, rispetto alle quali il ricorrente ha peraltro anche lamentato l’immotivato e illogico palese, brusco ed immediato abbassamento dei giudizi sull'operato del ricorrente rispetto ai giudizi precedenti e, in particolare, rispetto a quello contenuto nel rapporto informativo n. 91 immediatamente precedente e relativo all'espletamento dello stesso incarico di -OMISSIS-.

Il Collegio rileva che le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate, da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Essi, pertanto, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30-03-2018, n. 3552;
Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776)

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444;
T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059;
T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477;
T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).

Ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).

Ne derivano i seguenti corollari (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427 del 2005):

- va ritenuta inconcepibile, già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;

- non può ammettersi l'esistenza di alcuna prassi, più o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;

- l'abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità, poiché esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare;

- tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.

Il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che - vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati - ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolare motivazione (TAR Lazio Latina, 7.1.2008, n. 5;
TAR Toscana Firenze, Sez. I, 27.05.2013, n. 819). Nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità, e stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190;
18 novembre 2014, n. 11517).

In virtù di tale limitata penetrabilità della decisione valutativa, l’eventuale contraddittorietà od illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605;
Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917)

In sostanza il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità: in particolare, nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore, da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese, da essere percepibile da chiunque.

Nel caso di specie non emergono elementi di irragionevolezza delle valutazioni espresse nei rapporti informativi, nemmeno sotto il profilo della difformità con le precedenti valutazione nel senso di un abbassamento repentino del rendimento.

A quest’ultimo riguardo si evidenzia come peraltro la difformità di valutazioni sarebbe riferita a un solo rapporto informativo (il n. 91) precedente a quelli gravati, che non costituisce quindi un idoneo parametro di riferimento, e peraltro non evidenzia un abbassamento così netto da non poter rispondere a una semplice flessione di rendimento da parte del militare.

7) La domanda di risarcimento parte ricorrente deve essere rigettata in quanto formulata in via generica. Inoltre, dopo aver articolato la domanda in modo generico, la medesima parte ricorrente non ha dato la benché minima prova dell’an dell’esistenza di un danno né alcun elemento di valutazione del quantum. Infine, stante il profilo formale delle ragioni di accoglimento del ricorso avverso il rapporto informativo n. 92, non risulta comunque che lo stesso fosse titolato a una qualifica migliore di quella contenuta nel rapporto gravato, ovvero la fondatezza sostanziale della pretesa a una valutazione apicale.

8) Per le suesposte ragioni il ricorso va parzialmente accolto per quanto riguarda il rapporto informativo n. 92 e unicamente sotto il profilo indicato sub. 3, mentre l’istanza risarcitoria va rigettata.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso e il fatto che, a fronte dell’accoglimento solo parziale del ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivo per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, ponendo la parte non compensata a carico dell’Amministrazione e in favore del ricorrente, così come quantificata in dispositivo.

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