TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-06-24, n. 201406681

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-06-24, n. 201406681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201406681
Data del deposito : 24 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10281/2012 REG.RIC.

N. 06681/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10281/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10281 del 2012, proposto da:
D'Arpa Annalisa, F F, M A R, M G, C A P, B S M, B M, B R, D M A, B A, B B, D L C, L A, D P G, L P M C, M C, R A, rappresentati e difesi dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Giuseppe Spada in Roma, via Piemonte, 32, come da procure in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Messina, Universita degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in persona dei rispettivi Rettori p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CINECA in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio.

nei confronti di

Grana' Norma, Iurato Carbone Martina, Campanella Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dei provvedimenti di mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2012/2013 (DDMM nn., 196, 197 e 198 del 28 giugno 2012;
Decreto rettorale nn. 551, 1772 e 3000/2012)

- per il conseguente risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Catania e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I. – Con ricorso notificato il 14 novembre 2012 e depositato il successivo giorno 19, i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti di indizione della procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012\2013, nonché la graduatoria finale con particolare riferimento a quella formata dall’aggregazione delle Università di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, cui essi hanno partecipato, classificandosi dal 1329° posto al 2301° posto, mentre, al momento della proposizione del gravame, l’ultimo candidato ammesso si sarebbe piazzato al 1296° posto.

Gli interessati hanno proposto censure contro le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, tenutesi presso l’Università di Palermo, nonché motivi di impugnazione contro gli atti generali di indizione della procedura.

II. – Quanto allo svolgimento delle prove, i ricorrenti hanno dedotto:

1) Violazione del decreto ministeriale n. 196\2012 e del bando di concorso di cui al decreto rettorale di Palermo n. 3022\2012, violazione del principio di uguaglianza, disparità di trattamento, violazione dell’art. 11 DPR n. 487\1994: in molte delle aule in cui si è svolta la prova il segnale di avvio sarebbe stato dato in ritardo rispetto all’orario unico prestabilito in sede ministeriale, ed inoltre in talune aule sarebbe stato distribuito un numero di questionari insufficiente: tutto ciò avrebbe indebitamente compresso il tempo a disposizione dei ricorrenti, che per questo non avrebbero conseguito un punteggio migliore di quello ottenuto;

2) Violazione del decreto ministeriale n. 196\2012: in ciascuna aula avrebbe dovuto essere distribuito un numero di questionari sufficiente a tutti i candidati, cosa che non sarebbe accaduta, ed avrebbe determinato il passaggio da un’aula all’altra di diversi addetti, circostanza che potrebbe avere avuto negativi riflessi sulla segretezza della prova;

3) Violazione dell’art. 97 Cost. e della L. 241\1990: a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi, con conseguente violazione del principio dell’anonimato;
nonché con la possibilità di eventuali manipolazioni di fogli – risposte consegnati “in bianco” successive alla fine della prova da parte di terzi mediante false “correzioni”;

4) Illegittimità costituzionale dell’art. 4 L. 264\1999, violazione degli articoli 3, 34 e 97 Cost.: il principio di eguaglianza risulterebbe violato –anche dal legislatore- in quanto le prove non sono state modulate in maniera differente ed adeguata a ciascuno degli indirizzi di studi secondari seguiti dagli studenti che possono fare domanda di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria;

5) Violazione della L. 264\1999 per eccesso di delega e dell’art. 34 Cost.: la batteria di 80 quiz somministrata a ciascuno degli aspiranti non si atteneva soltanto ai programmi della scuola secondaria superiore, come prescritto, ma conteneva anche quiz di pura logica, e non di cultura generale, con conseguente asserita violazione dei principi in rubrica;

III. – Quanto alle modalità di selezione, il ricorso contiene le seguenti censure:

6) Illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma I L. 264\1999 e degli atti conseguenti laddove non prevedono la formazione di una graduatoria unica nazionale al termine delle prove, che si svolgono contemporaneamente in tutta Italia, così da non permettere la selezione degli studenti più meritevoli;

7) Violazione degli articoli 3 e 6 L. 241\1990 e degli articoli 3 e 4 L. 264\1999: le norme in rubrica impongono che la determinazione del numero di posti da mettere annualmente a concorso discenda dal fabbisogno professionale a livello nazionale e locale e dall’offerta formativa dei singoli Atenei, ma nel caso in esame tale istruttoria non sarebbe stata compiuta, in quanto –almeno per ciò che riguarda l’Università di Catania- sarebbe stato acriticamente confermato il numero di posti dell’anno accademico precedente;

8) Violazione dell’art. 3 comma II della L. 264\1999: il bando nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 197 del 28 giugno 2012, sarebbe stato emanato prima che la Conferenza Stato-Regioni determinasse il fabbisogno di professionalità mediche per l’anno accademico in questione;

9) e 10) Illegittimità degli atti di indizione della procedura, nella parte in cui non avrebbero previsto la possibilità di consentire agli aventi diritto il passaggio ad anni di corso successivi al primo a seguito di valutazione dei curricula dei candidati e lo scorrimento delle graduatorie, così da rendere liberi altri posti per gli aspiranti inizialmente non ammessi, anche con riferimento al non univoco comportamento sul punto dei quattro Atenei interessati.

IV. – I ricorrenti hanno formulato anche domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance legata alla mancata immatricolazione e del danno morale soggettivo.

V. – Con ordinanza n. 343\2013 questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le università coinvolte nella procedura nonché di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie formate all’esito del concorso (limitatamente alle prime, mediante notificazione a mezzo posta elettronica certificata e limitatamente ai secondi a mezzo pubblici proclami senza indicazione nominativa degli interessati ex art. 150 c.p.c.), ed ha altresì accolto l’istanza cautelare in relazione ai soli ricorrenti D’Arpa Annalisa, R A e F F.

In sede di appello cautelare, con ordinanza n. 1895\2013, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ragioni dei ricorrenti fossero tutelabili mediante sollecita fissazione del ricorso nel merito in primo grado.

Peraltro, con atto depositato il 31 gennaio 2014 la ricorrente D’Arpa Annalisa ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata.

In occasione della pubblica udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti dei ricorrenti D’Arpa Annalisa, che è stata dapprima ammessa con riserva alla Facoltà ambita in forza di ordinanza del Consiglio di Stato ed ha successivamente rinunciato al ricorso (come esposto in narrativa), nonché R A e F F, ammesse con riserva dalla medesima ordinanza.

2. - In relazione alla posizione dei rimanenti ricorrenti, il ricorso è fondato, e va accolto, sotto il profilo assorbente, svolto nel terzo motivo, legato alla dedotta violazione dell’anonimato nelle prove di selezione impugnate.

In particolare i ricorrenti assumono -senza smentite sul punto dalla difesa di parte resistente- che a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi.

Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell’anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi.

Essa, infatti, consentiva -anche in astratto- che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre.

Tanto basta a determinare l’illegittimità dei provvedimenti che predisponevano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso.

Infatti, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 28 del 2013: “ il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. (…) Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione .”

Principi del tutto condivisi dal Collegio, che ad essi ritiene di aderire.

3. - In conclusione il ricorso è in parte improcedibile ed in parte fondato nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei medesimi limiti.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

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