TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-10-29, n. 201501409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-10-29, n. 201501409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501409
Data del deposito : 29 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01580/2015 REG.RIC.

N. 01409/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01580/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A O, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, del 16 maggio 2014, n. 60 di condanna del Ministero della Salute alla corresponsione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale, parte dell’indennizzo dovuto al ricorrente ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, del 16 maggio 2014, n. 60, il Ministero della Salute è stato condannato alla corresponsione al ricorrente della rivalutazione monetaria anche sulle somme dovute a titolo di indennità integrativa speciale, facente parte dell’indennizzo spettante al medesimo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dal 14 ottobre 2003 al 31 dicembre 2011 (da gennaio 2012, infatti, l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare l’indennizzo dovuto a quanto sancito in sentenza).

Nonostante la sentenza in parola, munita di formula esecutiva, sia stata notificata al Ministero il 5 agosto 2014 e il termine stabilito in 120 giorni dall’art. 14 del d.l. 669/1996 sia, perciò, abbondantemente decorso e sulla pronuncia si sia formato il giudicato, l’Amministrazione non ha provveduto ad ottemperarvi per quanto attiene il periodo intercorrente tra il 14 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2011.

Per tale motivo il ricorrente ha notificato il ricorso preordinato ad ottenere la condanna del Ministero inadempiente, previa adozione dei necessari atti contabili:

a) alla liquidazione della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria e relativi interessi sull’indennità integrativa speciale, dal 14 ottobre 2003 al 31 dicembre 2011;

b) alla corresponsione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ex art. 114 c.p.a.;

c) al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.

Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, nel senso che può trovare accoglimento la richiesta di condanna dell’amministrazione intimata a dare esecuzione a quanto ordinato con la sentenza del Tribunale di Cremona, sezione lavoro 16 maggio 2014, n. 60, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e, dunque, a procedere alla corresponsione a parte ricorrente delle somme dovute a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ex L. n. 210/1992, dal 14 ottobre 2003 al 31 dicembre 2011.

Si nomina sin da ora, come richiesto dalla ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Cremona o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla richiesta della parte;
l’eventuale compenso verrà liquidato con separato provvedimento.

Deve, invece, essere respinta la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., atteso che, come già precisato da plurime sentenze del giudice amministrativo (tra le molte, sentenze del T.A.R. Lazio n. 8681/2015, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5580/2013, n. 1013/2013 e n. 1010 del 22.2.2013), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei trenta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo, rideteminando gli importi esposti nella nota spese e competenze depositata in giudizio, in considerazione dei seguenti parametri: in ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta dall'art. 4 dello stesso DM, deve essere fatto riferimento all’importo minimo, previsto all'interno dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, tenendo conto che la fase istruttoria e/o di trattazione non esiste, nel caso in esame (per un totale, tabellare, di 1.880,00 euro) e il compenso così risultante deve essere ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 9 del medesimo DM n. 140 del 2012, in ragione della serialità della controversia, avente ad oggetto il mancato pagamento della rivalutazione monetaria sull’indennizzo dovuto al ricorrente. Tutto ciò in linea con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione sez. VI Civile – Sentenza n. 14084 del 7 luglio 2015, in tema di corretta liquidazione delle spese del giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo da irragionevole durata del processo.

In relazione alla liquidazione delle spese così quantificate, deve essere disposta, inoltre, in conformità alla richiesta in tal senso formulata nel ricorso, la distrazione a favore del procuratore del ricorrente, anticipatario delle stesse.

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