TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-28, n. 202304602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-28, n. 202304602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304602
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 04602/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03258/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3258 del 2019, proposto da A M G, rappresentata e difesa dagli avvocati L D e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale E/2;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del Provvedimento prot. n. 0033187 del 13.5.2019 di rigetto della istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 326/03, prot. n. 75925, fasc. 349-3 del 10.12.2004 per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per la variazione della distribuzione degli spazi interni, per un immobile con destinazione residenziale già oggetto di condono con la L. 47/85, posto al primo piano, a seguito del distacco e successiva annessione di una piccola porzione immobiliare all'unità adiacente posta sempre al primo piano, notificato in data 21.5.2019;

-del Provvedimento prot. n. 0033182 del 13.5.2019 di rigetto della istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge 326/03, prot. n. 75925, fasc. 349-2 del 10.12.2004 per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per la realizzazione dell'accorpamento di una porzione immobiliare con destinazione residenziale già oggetto di condono edilizio con la L. 47/85, cespite realizzato in ampliamento di mq.

9.00 posto al primo piano, notificato in data 21.5.2019;

-del Provvedimento prot. n. 0033246 del 13.5.2019 di rigetto della istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 326/03, prot. n. 75936 del 10.12.2004 per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso per un immobile con destinazione residenziale già oggetto di condono con la L. 47/85, notificato in data 21.5.2019;

- dell'Ordinanza di demolizione R.O. n. 168 del 3.6.2019, notificata in data 4.6.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 giugno 2023, tenutasi ex art. 87 comma 4 bis c.p.a., la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 19.7.2019, A M G ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, tutti di rigetto di istanze di condono edilizio presentate in relazione a manufatti eseguiti in un complesso immobiliare sito a Torre del Greco (Na) alla via Viuli n.16/E, identificato in N.C.E.U. al

foglio 29, p.lla 937.

In fatto espone che il fabbricato originario, ad uso abitativo, era privo dei titoli edilizi, e ad esso si sono aggiunti ulteriori interventi abusivi, consistenti, in sintesi;
in diversa distribuzione interna delle unità immobiliari, accorpamento delle superfici, mutamento di destinazione d’uso, ampliamento dei volumi esistenti, realizzazione di corpo fabbrica in aderenza e deposito pertinenziale.

Il Comune di Torre del Greco ha dapprima inviato i preavvisi di rigetto e successivamente ha respinto le istanze in quanto:

-le opere non sarebbero sanabili in quanto qualificabili come interventi di “nuova costruzione” non conformi allo strumento urbanistico vigente e per le quali si applica l’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. n. 269/2003, convertito in legge 326/2003, secondo cui non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio in zona soggetta a vincolo paesistico preesistente, imposto dal D.M. del 20 gennaio 1964, e non conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente;

- l’area su cui sono state realizzate le opere è sottoposta a vincolo imposto dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1964, con il quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato di “notevole interesse pubblico”;

- in merito all’istanza di accertamento di conformità paesaggistica ai sensi della legge 308/04 presentata per la realizzazione del corpo di fabbrica con destinazione residenziale e del deposito, mancherebbero i presupposti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica;

- le opere contestate non sarebbero sanabili ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 10/04, che stabilisce la non condonabilità delle opere con destinazione residenziale realizzate all’interno di uno dei Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana;

- non sarebbero stati versati nei termini l’oblazione e gli oneri concessori;

Successivamente, poi, in merito a tutte le opere realizzate il Comune di Torre del Greco ha notificato, in data 4.6.2019, anche l’Ordinanza di demolizione R.O. n. 168.

2. Il ricorso è stato affidato a plurime censure che prospettano la violazione dell’art. 32 comma 27 lett.d) del d.l.269/2003, conv. nella legge 326/2003 (in quanto l’Amministrazione intimata non si sarebbe curata di specificare le particolari norme dello strumento urbanistico comunale rispetto alle quali le opere realizzate dalla ricorrente si pongono in insanabile contrasto, nè avrebbe provveduto a rendere intellegibile il tipo di vincolo a cui soggiace la zona ove insiste la costruzione oggetto di

Sanatoria), la violazione della l.r. Campania 10/2004 e n.21 del 2003 (in quanto l’opera risulterebbe in contrasto con il divieto assoluto di edificazione a destinazione residenziale per i comuni rientranti

nella cd Zona Rossa per elevato rischio vulcanico) poiché l’edificio residenziale oggetto di sanatoria già esisteva prima della imposizione del predetto vincolo per rischio vulcanico.

2.1. Avverso l’ordinanza di demolizione 168/2019, si oppone la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, e l’invalidità derivata rispetto ai dinieghi di condono.

3. Il Comune si è costituito e ha depositato dettagliata memoria.

4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.6.2023, il ricorso è passato in decisione.

5. Il ricorso va respinto.

In primo luogo va rilevato che trattandosi di atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 05/06/2023, n.5464).

5.1. Nel merito, dall’esame dei documenti in atti e dalle difese del Comune, appare evidente che ci si trova di fronte alla realizzazione di un’attività abusiva su larga scala, in area vincolata.

Il manufatto principale oggetto di istanza di condono ai sensi della legge 47/85, oggetto poi

dell'ampliamento e delle modifiche di cui alle istanze di condono ai sensi della legge 326/2003 e

delle ordinanze sopracitate, risulta attualmente frazionato in 4 diverse unità abitative, rispettivamente due al piano terra (configurando un cambio di destinazione d'uso già dichiarato

nell'istanza di condono prot. n. 75936 del 10.12.2004) e due al piano primo;
da queste modifiche

scaturiscono anche dei cambi prospettici che il Comune ha documentato.

Esternamente il lotto risulta pavimentato per circa mq 440 mq.

Nel lotto su lato Napoli vi è una struttura in ferro e legno, a ridosso del muro di recinzione. Tale struttura copre una superficie di circa mq 55,00. Infine, si accede alla proprietà tramite un cancello largo circa ml 4,50, non presente nelle istanze di condono. Tale cancello è composto da un accesso pedonale e uno carrabile.

Le opere non hanno datazione certa ma per nessuna di queste vi è certezza sull’esatto completamento, anche se il Comune, nelle sue difese, ha fornito indicazioni in merito, dimostrando che sono per lo più opere recenti e non risalenti a prima del 2003.

Quel che più conta è che la zona nella quale sono inserite è classificata come zona F4 - Verde di rispetto, P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale) e che il territorio comunale abbia classe di sismicità Zona 2, soggetto a rischio idrogeologico.

Pertanto, al di là dell’evidente circostanza che gli impugnati provvedimenti di rigetto delle istanze di condono Edilizio si rivelano adeguatamente e ampiamente motivati circa le plurime ragioni ostative che non permettono il loro accoglimento, con esplicazione delle reali ragioni impeditive e con indicazione delle prescrizioni urbanistiche rispetto alle quali il progetto presentato dalla richiedente sia contrastante, resta il fatto che l’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326/03 stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, in zona soggetta a vincolo paesistico preesistente e non conforme alle prescrizioni della strumento urbanistico comunale vigente.

Nel caso di specie il vincolo da assumere a riferimento è quello imposto dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1964 con il quale l’intero territorio comunale, con esclusione della zona portuale, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, di "notevole interesse pubblico".

Successivamente:

- con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1985, emanato in esecuzione del Decreto Ministeriale del 21 settembre 1984, è stato riproposto il vincolo di tutela emesso con Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1964;

- con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 14 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. n. 47 - Serie Generale - del 26/02/96, è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'area del Vesuvio in Provincia di Napoli (P.T.P.), strumento che sottopone l’intero territorio comunale alle relative norme di tutela;

- con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 28 dicembre 1998, pubblicato sulla G. U. n. 61 - Serie Generale – del 15/03/99, il P.T.P., a seguito della pronuncia del TAR Campania, è stato riapprovato per la seconda volta;

- con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e la Tutela del Territorio, del 4 luglio 2002, pubblicato sulla G. U. n. 219 – Serie Generale - del 18/09/02, il P.T.P., per analoga motivazione, a stato riapprovato per la terza volta.

Nei periodi di non vigenza delle norme di tutela del P.T.P., limitati all'arco temporale necessario

per l'espletamento delle fasi di riapprovazione, l'intero territorio comunale, cosi come perimetrato dal Decreto Ministeriale del 28 marzo 1985, è stato assoggettato al divieto assoluto di cui all'art. 1 quinquies della legge 08.08.85, n. 431.

Pertanto, per questa sola ragione, il ricorso non può meritare accoglimento.

Peraltro il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7591/2022, in merito al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, ha confermato il corretto operato del Tar - e del Comune - in quanto la norma prevede che il vincolo debba essere imposto “sulla base” di una legge statale e non “con” una legge statale.

Se gli immobili per i quali è stato negato il condono siano stati realizzati o meno in zona sottoposta a vincolo, essendo tale circostanza, da sola, sufficiente a giustificare il diniego, il ricorso non può essere accolto.

La sorte dell’ordinanza di demolizione segue, infatti, quella delle istanze di condono.

5.2. E’ opportuno precisare che le difese della ricorrente in ordine alla irrilevanza dei mutamenti di destinazione d’uso – che non sarebbero sanzionabili con i dinieghi di condono e gli ordini impartiti – non colgono nel segno.

La ricorrente, che ha anche altri contenziosi pendenti sul medesimo complesso immobiliare, ha sostanzialmente trasformato un immobile già di per sé abusivo, realizzando un vero e proprio complesso immobiliare del tutto abusivo anch’esso.

In un contesto di simile illegalità, vale davvero poco la sottolineatura circa il cambio di destinazione d’uso: se le opere sono abusive, tale operazione è del tutto irrilevante sotto il profilo di una possibile attività legale e va sanzionata al pari di tutto l’operato contra legem posto in essere.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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