TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-07-06, n. 202001280
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Testo completo
Pubblicato il 06/07/2020
N. 01280/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2013, proposto da
Associazione Studentesca Coordinamento per il diritto allo studio, in persona del legale rappresentante pro tempore , NA AL, RI CH, NA TE, LE ZI, ZO IN, TO ON, RA GR, RE MA, MA NE, ES LU, PA IN, ND RE, RA IO, CO NI, AR NE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ambrogio Robecchi Majnardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
a) del verbale dell’adunanza del consiglio di amministrazione dell’Università di Pavia n.13/2012 del 18.12.2012, nel complesso e/o nella parte relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
b) della deliberazione del 18.12.2012, contenuta nel medesimo verbale n. 13/2012, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
c) del bilancio di previsione per l’anno 2013 approvato dall’Università degli Studi con la deliberazione predetta del 18 dicembre 2012;
d) del verbale dell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia n. 2/2010 del 2.2.2010, nel suo complesso e/o comunque nella parte relativa all’approvazione dell’adeguamento della contribuzione studentesca;
e) della deliberazione in data 2 febbraio 2010, contenuta nel medesimo verbale del 2 febbraio 2010 predetto, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia ha proceduto all'approvazione dell'adeguamento della contribuzione studentesca, nel suo complesso ed, in particolare, con riguardo ai profili inerenti all'approvazione della divisione dei corsi di studio in quattro aree di contribuzione, le corrispondenze tra i corsi di studio e le quattro aree di contribuzione suddette, l'approvazione dei criteri di determinazione dei contributi universitari richiesti agli studenti iscritti ai corsi di Diploma, di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale e alle Scuole dirette a fini speciali, l'approvazione di una quota fissa, tuttora vigente anche con riguardo all’anno 2013, di € 125,00 dovuta dagli studenti di ogni ordine e grado, con la sola esclusione degli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall'Edisu;
f) del verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Pavia n. 6/2012 del 29 maggio 2012, nella parte avente ad oggetto “disposizioni in materia di contribuzione universitaria”;
g) della deliberazione in data 29 maggio 2012, contenuta nel medesimo verbale n. 6/2012, di approvazione di nuove “disposizioni in materia di contribuzione universitaria”;
h) e delle nuove “disposizioni in materia di contribuzione universitaria” in essa contenute, tuttora vigenti con riguardo all’anno 2013;
nonché per la declaratoria
del diritto degli studenti iscritti all’Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca – tra questi i ricorrenti NA AL, RI CH, NA TE, LE ZI, ZO IN, TO ON, RA GR, RE MA, MA NE, ES LU, PA IN, ND RE, RA IO, CO NI, AR NE – alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall’Università, a titolo di contribuzione studentesca per l’esercizio finanziario 2013, nella misura eccedente il 20% dell’importo del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, nell’eventualità in cui dette somme dovessero essere dagli stessi anticipate;
con conseguente condanna
dell’Università al rimborso dei relativi importi;
nonché per la declaratoria
del diritto degli studenti iscritti all’Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca – tra questi i ricorrenti NA AL, RI CH, NA TE, LE ZI, ZO IN, TO ON, RA GR, RE MA, MA NE, ES LU, PA IN, ND RE, RA IO, CO NI, AR NE – alla restituzione della somma pari ad € 125,00, dovuta come quota fissa dagli studenti di ogni ordine e grado, con la sola esclusione degli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall’Edisu, e asseritamente tesa a garantire l’accesso a servizi extra – standard, originariamente prevista dal verbale n. 2/2010 e dalla deliberazione in essa contenuta con riguardo all’anno 2010, ma applicabile anche all’anno 2013, nell’eventualità in cui detta somma dovesse essere dagli stessi anticipata anche con riferimento a tale ultimo anno;
con conseguente condanna
dell’Università al rimborso dei relativi importi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Patelli nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 16 giugno 2020, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge n. 27/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’Associazione studentesca Coordinamento per il diritto allo studio e 15 studenti iscritti all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2013.
2. Le doglianze investono i criteri e le modalità di calcolo con cui l’Università ha disciplinato gli oneri contributivi a carico dei propri studenti. In particolare, i ricorrenti deducono:
a) con il primo motivo, il superamento della soglia del 20% nel rapporto matematico tra il contributo posto carico degli studenti (le cd. tasse universitarie) ed il finanziamento pubblico, in violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 306/1997, sostenendo l’inapplicabilità del comma 1- bis della norma in esame, così come introdotto dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. Legge 7 agosto 2012, n. 135). In via subordinata, per l’ipotesi di ritenuta efficacia della norma come novellata, eccepiscono l’illegittimità costituzionale della stessa, per violazione dei principi di eguaglianza, del diritto allo studio, di promozione della cultura e della ricerca scientifica e del principio di necessaria progressività della contribuzione.
Deducono poi vizi di invalidità derivata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2010, relativa al bilancio del 2011 e dalla delibera n. 6/2012, relativa al bilancio del 2012. Nonostante le delibere predette siano state annullate dal T.A.R. (sentenze n. 1073/2011 e n. 123/2014), in tesi, il sistema contributivo viziato sarebbe stato adottato anche per l’anno 2013, “ emendato dei soli vizi più macroscopici ”, mentre sarebbe stato mantenuto il contributo fisso (di € 125,00), che non soddisferebbe i criteri di equità e progressività della cd. tassazione studentesca.
b) Con il secondo motivo, deducono, nell’insieme, il fatto che l’aumento della contribuzione studentesca colpisca indistintamente anche le fasce più deboli, non rispettando quei criteri di equità e progressività prescritti dall’art. 3 d.p.r. 306/1997.
c) Con il terzo motivo, concernente il contributo annuo fisso di euro 125,00, deducono per un verso il fatto che lo stesso incida in maniera indifferenziata su tutti gli iscritti, a prescindere dal loro reddito, e per altro verso l’assenza di valide giustificazioni e di vincoli di destinazione che non siano, in generale, finalità di equilibrio di bilancio.
d) Con il quarto motivo, deducono, sotto altro profilo, la violazione di criteri di progressività nell’introduzione degli aumenti contributivi studenteschi.
I ricorrenti hanno inoltre avanzato richiesta in via istruttoria della consulenza tecnica d’ufficio o