TAR Catania, sez. I, decreto_presidenziale 2024-10-16, n. 202400549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto_presidenziale 2024-10-16, n. 202400549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400549
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 01333/2022 REG.RIC.

N. 00549/2024 REG.PROV.PRES.

N. 01333/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2022, proposto da
G S, D I, F B, N M, M G C, C P, N A L M, G S, rappresentati e difesi dall'avvocato A L M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Uff VII Ambito Territoriale di Catania, Istituto Comprensivo Cavour Biscari Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n. 430 del 30 giugno 2022;

- della determina dirigenziale n. 102 del 9 febbraio 2022, ormai priva di effetti, efficacia e validità;

- di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

- avverso il parziale silenzio del Comune di Catania sulla richiesta di accesso agli atti dell''11 luglio 2022;

- per l’accertamento e la dichiarazione dell''illegittimità del parziale silenzio del Comune di Catania serbato sull''istanza di accesso agli atti dei ricorrenti e, per l''effetto, dell''obbligo del Comune di Catania di esibire i documenti richiesti;

- per la condanna del Comune di Catania ad esibire i documenti richiesti ed al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di visibilità e consultazione del fascicolo telematico del presente giudizio depositata l’11.10.2024 dall’Associazione di Promozione Sociale “Legambiente – Circolo Città Ambiente”, rappresentata e difesa dall’Avv. Elio Guarnaccia;

Considerato che per detta richiesta non viene allegata alcuna motivazione, se non quella di doversi costituire in giudizio;

Considerato che l’istante non è parte del processo;

Visti gli artt. 6 e 7 disp. att. c.p.a., 168 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c;

Visto l’art. 17/3 DPCM n. 40/2016, che consente l’accesso al fascicolo informatico «ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio»;

Visto il comma 3 dell'art. 4 d.l. n. 28 del 2020 che così dispone:

"3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo";

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 d.l. n. 28 del 2020 che così dispone:

“Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”, pubblicato in G.U. del 27.5.2020, che all’art. 1 stabilisce che “1. Le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli Allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante”;

Visto il predetto All. 1 che riproduce “il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40 e il relativo Allegato A)”;

Ritenuto che la predetta disposizione di cui all’art. 17, comma 3, del DPCM n. 40/2016, che consente l’accesso al fascicolo informatico «ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio» è stata reiterata dall’All.1 del

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